Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.34620 del 16/11/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ESPOSITO Lucia – Presidente –

Dott. DI PAOLANTONIO Annalisa – Consigliere –

Dott. PONTERIO Carla – Consigliere –

Dott. AMENDOLA Fabrizio – rel. Consigliere –

Dott. BELLE’ Roberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 14009-2020 proposto da:

E.D., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA PALESTRO 78, presso lo studio dell’avvocato ANDREA RANIERI, rappresentato e difeso dall’avvocato FERNANDO NINO TRIGGIANI;

– ricorrente –

contro

ISPETTORATO TERRITORIALE DEL LAVORO DI FOGGIA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1913/2019 della CORTE D’APPELLO di BARI, depositata il 26/09/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di Consiglio non partecipata del 13/07/2021 dal Consigliere Relatore Dott. AMENDOLA FABRIZIO.

RILEVATO

che:

1. la Corte d’Appello di Bari, con la decisione impugnata, ha dichiarato inammissibile la domanda di revocazione proposta da E.D. nei confronti dell’Ispettorato Territoriale del Lavoro di Foggia di una precedente sentenza dello stesso Ufficio n. 37 del 2019;

2. i giudici d’appello hanno ritenuto che quelli denunciati dal ricorrente fossero meri errori materiali, evincibili chiaramente dalla lettura della sentenza, e che, in ogni caso, “quand’anche la sentenza fosse stata affetta da errore revocatorio, giammai si sarebbe potuti pervenire a un esito diverso, giacché il ricorrente non allega (né, tanto meno, prova) che il ricorso in appello depositato in data 20 giugno 2017 in realtà era stato notificato, di guisa che la statuizione di improcedibilità avrebbe dovuto essere reiterata”;

3. per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso l’ E. con unico motivo, articolato in tre censure; ha resistito con controricorso l’Ispettorato Territoriale del Lavoro di Foggia;

4. la proposta del relatore ex art. 380 bis c.p.c. è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza camerale.

CONSIDERATO

che:

1. con l’unico motivo si denuncia: “art. 360 c.p.c., nn. 3), 4) e 5), in riferimento all’art. 395 c.p.c., per violazione e falsa applicazione di norme di diritto (art. 360 c.p.c., punto 3); per nullità della sentenza o del procedimento (art. 360 c.p.c., punto 4); per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti (art. 360 c.p.c., punto 5)”; si deduce che la sentenza impugnata avrebbe riconosciuto l’errore revocatorio ma senza giungere “alle dovute conseguenze nel senso di non emendare il vizio riscontrato”;

2. il motivo è inammissibile in quanto non si confronta con la ratio decidendi posta a fondamento del decisi/m che, come riportato nello storico della lite, non riconosce affatto l’errore revocatorio denunciato dall’ E., ritenendo piuttosto che si trattasse di errori materiali della sentenza impugnata, eventualmente emendabili con la procedura prevista dall’art. 287 c.p.c.;

ogni ulteriore considerazione svolta dalla Corte territoriale è ad abundantiam e non viene a minare l’effettiva ragione del decidere; è pacifico come non sia ammissibile un motivo di ricorso per cassazione che censuri un’argomentazione della sentenza impugnata svolta ad abundantiam e, pertanto, non costituente ratio decidendi della medesima (v. Cass. n. 8755 del 2018; Cass. n. 23635 del 2010; Cass. n. 7074 del 2006; Cass. n. 24591 del 2005);

tutte le altre censure rivolte dal ricorrente per cassazione riguardano questioni di merito in alcun modo oggetto del giudizio di revocazione;

3. conclusivamente il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con spese che seguono la soccombenza liquidate come da dispositivo; occorre dare atto della sussistenza dei presupposti processuali di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, come modificato dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, (Cass. SS.UU. n. 4315 del 2020).

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese liquidate in Euro 3.000,00, oltre spese prenotate a debito.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 13 luglio 2021.

Depositato in Cancelleria il 16 novembre 2021

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