LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE L
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ESPOSITO Lucia – Presidente –
Dott. DI PAOLANTONIO Annalisa – Consigliere –
Dott. PONTERIO Carla – Consigliere –
Dott. AMENDOLA Fabrizio – rel. Consigliere –
Dott. BELLE’ Roberto – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 15094-2020 proposto da:
C.B., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE DELLE MILIZIE 9, presso lo studio dell’avvocato ENRICO LUBERTO, che lo rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
TELECOM ITALIA SPA *****, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, L.G. FARAVELLI 22, presso lo studio dell’avvocato ARTURO MARESCA, che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati ROBERTO ENZO MORRICO, FRANCO RAIMONDO BOCCIA;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 3708/2019 della CORTE D’APPELLO di ROMA depositata il 16/12/2019;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di Consiglio non partecipata del 13/07/2021 dal Consigliere Relatore Dott. AMENDOLA FABRIZIO.
RILEVATO
che:
1. la Corte d’Appello di Roma, con la sentenza impugnata, ha respinto l’appello proposto da C.B. nei confronti di Telecom Italia Spa e di SIRM Spa volto – per quanto qui ancora interessa – al riconoscimento del diritto ad ottenere un superiore inquadramento per le mansioni concretamente svolte, oltre al pagamento delle differenze retributive maturate in ragione di ciò;
2. la Corte territoriale ha ritenuto, a prescindere dalla prescrizione parziale già dichiarata in primo grado, dopo aver esaminato le declaratorie contrattuali, che le mansioni svolte dal C. nel periodo in contesa rientrassero sicuramente nel livello di appartenenza, ove era richiesto il possesso, di capacità professionali e gestionali correlate ad elevate competenze specialistiche, adeguata autonomia e decisionalità nei limiti dei principi, norme e procedure valevoli nel campo di attività di operatività, coordinamento e controllo delle diverse risorse assegnate, mentre difettavano i connotati caratteristici del livello superiore rivendicato;
3. per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso il soccombente con un unico articolato motivo; ha resistito Telecom Italia Spa con controricorso;
4. la proposta del relatore ex art. 380 bis c.p.c. è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza camerale;
5. parte ricorrente ha comunicato memoria.
CONSIDERATO
che:
1. con l’unico motivo testualmente si denuncia: “Violazione art. 360 c.p.c., n. 3, in relazione agli artt. 1362 c.p.c. e ss., art. 12 CCNL 1992 e art. 14 CCNL 1996 – Violazione ex art. 360 c.p.c, n. 5, in relazione all’omessa disamina delle declaratorie degli articoli contenenti i profili inquadramentali di cui al CCNL 1992 e CCNL 1996, quali unici profili invocati e rilevanti ai fini del thema decidendum in materia di superiore livello rivendicato e, quindi, in relazione al disposto dell’art. 112 c.p.c.”; nella sostanza si sostiene che la Corte territoriale avrebbe valutato solo la contrattazione collettiva del 2000, mentre i testi precedenti “non necessitavano in alcun modo della presa in carico di funzioni eminentemente direttive” ai fini del riconoscimento dell’inquadramento superiore;
2. il motivo, per come è formulato, presenta un duplice profilo di inammissibilità, ciascuno tale da non consentire l’accoglimento del ricorso;
esso innanzitutto contiene promiscuamente la contemporanea deduzione di violazione di disposizioni di legge e di contratto collettivo nonché il vizio di omesso esame, oltre all’invocazione dell’error in procedendo rappresentato dalla violazione dell’art. 112 c.p.c., senza una sufficiente indicazione di quale errore, tra quelli dedotti, sia riferibile ai singoli vizi che devono essere riconducibili ad uno di quelli tipicamente indicati dall’art. 360 c.p.c., comma 1, così non consentendo una adeguata identificazione del devolutum e dando luogo all’impossibile convivenza, in seno al medesimo motivo di ricorso, “di censure caratterizzate da… irredimibile eterogeneità” (in termini: Cass. SS.UU. n. 26242 del 2014; cfr. anche Cass. SS.UU. n. 17931 del 2013; conf. Cass. n. 14317 del 2016; tra le più recenti v. Cass. SS.UU. n. 16990 del 2017; Cass. n. 3141 del 2019, Cass. n. 13657 del 2019; Cass. n. 18558 del 2019; Cass. n. 18560 del 2019);
inoltre, parte ricorrente, pur fondando la censura anche sulla violazione e falsa applicazione di più contratti collettivi nazionali, non indica la loro avvenuta produzione integrale né la sede dove i medesimi siano integralmente rinvenibili (cfr. Cass. SS.UU. n. 20075 del 2010 nonché Cass. n. 27475 del 2017, in relazione a Cass. SS.UU. n. 25038 del 2013; Cass. SS. UU. n. 7161 del 2010), al contrario specificando nell’indice dei documenti depositati che si tratta solo di stralci relativi alle declaratorie;
naturalmente ciascuno degli evidenziati vizi di formulazione del ricorso per cassazione non può essere sanato da integrazioni, aggiunte o chiarimenti contenuti nella memoria di cui all’art. 380 bis c.p.c., comma 2, la cui funzione – al pari della memoria prevista dall’art. 378 c.p.c., sussistendo identità di “ratio” – è di illustrare e chiarire le ragioni giustificatrici dei motivi debitamente enunciati nel ricorso e non già di integrarli (Cass. n. 30760 del 2018; tra le altre: Cass. n. 17893 del 2020; Cass. n. 24007 del 2017; Cass. n. 26332 del 2016);
3. conclusivamente il ricorso deve essere dichiarato inammissibile; le spese seguono la soccombenza liquidate come da dispositivo;
occorre dare atto della sussistenza dei presupposti processuali di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, come modificato dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, (Cass. SS.UU. n. 4315 del 2020).
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese liquidate in Euro 3.500,00, oltre auro 200,00 per esborsi, accessori secondo legge e spese generali al 15%.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.
Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 13 luglio 2021.
Depositato in Cancelleria il 16 novembre 2021