Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.34624 del 16/11/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –

Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere –

Dott. VARRONE Luca – Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 4780-2020 proposto da:

M.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEL CAUCASO n. 21, presso lo studio dell’avvocato PAOLO DE CARLO, che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati STEFANO STRAMACCIONI e GIUSEPPE CINTI;

– ricorrente –

contro

ROMA CAPITALE, in persona del Sindaco pro tempore, domiciliata in ROMA, VIA DEL TEMPIO DI GIOVE n. 21, presso lo studio dell’avvocato NICOLA SABATO, che la rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 14057/2019 del TRIBUNALE di ROMA;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 26/10/2021 dal Consigliere Dott. STEFANO OLIVA.

FATTI DI CAUSA

Con sentenza n. 21541/2018 il Giudice di Pace di Roma accoglieva il ricorso proposto da M.G. avverso un verbale di contravvenzione al codice della strada per essere transitato nella corsia preferenziale attivata lungo la via di *****.

Con la sentenza impugnata, n. 14057/2019, il Tribunale di Roma rigettava l’appello principale, proposto dal Mainella in relazione alla statuizione di compensazione delle spese adottata dal giudice di prime cure, accogliendo invece l’impugnazione incidentale proposta dalla parte soccombente.

Propone ricorso per la cassazione di detta decisione M.G., affidandosi ad un unico motivo.

Resiste con controricorso Roma Capitale.

RAGIONI DELLA DECISIONE

Il Relatore ha avanzato la seguente proposta ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.: “Proposta di definizione ex art. 380-bis c.p.c..

Inammissibilità del ricorso.

Con la sentenza impugnata il Tribunale di Roma ha accolto l’appello incidentale proposto da Roma Capitale avverso la sentenza del Giudice di Pace di Roma che aveva accolto il ricorso proposto da M.G. avverso un verbale di accertamento di violazione al codice della strada per transito nella corsia preferenziale in Roma, via *****, compensando le spese. Ad avviso del giudice di secondo grado, la segnaletica esistente in loco evidenziava in modo adeguato l’esistenza della corsia preferenziale, e Roma Capitale aveva adeguatamente pubblicizzato l’intervenuta riattivazione della predetta corsia, che era stata disattivata per un periodo e poi riattivata, appunto, a decorrere dall’inizio del mese di maggio 2017.

Il ricorso è articolato in un solo motivo, con il quale il ricorrente lamenta l’omesso esame di fatti rilevanti per il giudizio, consistenti in particolare nella documentazione allegata agli atti di merito, proveniente da Roma Capitale, che dimostrava la necessità di un intervento sulla segnaletica esistente in via ***** e la sua esecuzione nella notte tra l’11 ed il 12 luglio. Da tale circostanza il ricorrente vorrebbe far discendere la conferma dell’inadeguatezza della segnaletica alla data della contravvenzione, che era stata elevata in relazione ad un transito avvenuto il *****.

La censura è inammissibile, posto che il ricorrente non specifica il contenuto della nota del 18.7.2017 richiamata a pag. 5 del ricorso; l’esecuzione di un intervento di adeguamento sulla segnaletica, del resto, conferma che la stessa era esistente, con conseguente applicazione del principio – richiamato anche dalla sentenza impugnata: cfr. pag. 4 – per cui qualora sia dedotta l’inesistenza della segnaletica, la prova contraria spetta all’Amministrazione, posto che l’esistenza del segnale di preavviso o di divieto è elemento costitutivo della fattispecie sanzionata; mentre quando l’opponente deduca soltanto la non adeguatezza della segnaletica, la relativa prova incombe a lui (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 6242 del 21/06/1999, Rv. 527745; cfr. anche Cass. Sez. 2, Sentenza n. 9033 del 05/05/2016, Rv. 639939 e Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 23566 del 09/10/2017, Rv. 645584).

Poiché nel caso di specie il Tribunale ha ritenuto che detta prova non sia stata raggiunta, e sia invece stato dimostrato che Roma Capitale aveva diligentemente provveduto a fare tutto quanto possibile per informare l’utenza dell’intervenuta riattivazione della corsia preferenziale di cui è causa, la censura si risolve in una inammissibile istanza di revisione del giudizio di merito, estranea alla natura e finalità del giudizio di legittimità (Cass. Sez. U., Sentenza n. 24148 del 25/10/2013, Rv. 627790)”:

Il Collegio condivide la proposta del Relatore.

Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile.

Le spese del presente giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.

Ricorrono i presupposti processuali di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, per il raddoppio del versamento del contributo unificato, se dovuto.

PQM

La Corte Suprema di Cassazione dichiara inammissibile il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento in favore della parte controricorrente delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in Euro 900, di cui Euro 200 per esborsi, oltre rimborso delle spese generali nella misura del 15%, iva, cassa avvocati ed accessori tutti come per legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, in Roma, nella Camera di consiglio della Sesta-2 Sezione Civile, il 26 ottobre 2021.

Depositato in Cancelleria il 16 novembre 2021

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