Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.34626 del 16/11/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DORONZO Adriana – Presidente –

Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – Consigliere –

Dott. CINQUE Gugliemo – Consigliere –

Dott. CALAFIORE Daniela – Consigliere –

Dott. PICCONE Valeria – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 3193-2020 proposto da:

D.L.D., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA TEANO 9, presso lo studio dell’avvocato SERGIO DE SANTIS, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

TRENITALIA SPA *****, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, V. DARDANELLI 13, presso lo studio dell’avvocato LEONARDO ALESII, che la rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1576/2019 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 17/07/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di Consiglio non partecipata dell’08/06/2021 dal Consigliere Relatore Dott. PICCONE VALERIA.

RILEVATO

che:

con sentenza n. 1576 del 2019, la Corte d’appello di Roma ha confermato la decisione del locale Tribunale che, in accoglimento dell’opposizione proposta da Trenitalia S.p.A., aveva revocato il decreto ingiuntivo emesso in favore di D.L.D., avente ad oggetto la somma di Euro 3.466,66 a titolo di TFR, 13ma, 14ma per aver lavorato alle dipendenze della SOGESER S.p.A. presso lo scalo di San Lorenzo per conto della committente “Trenitalia;

in particolare, la Corte ha ritenuto inapplicabile alla specie il disposto di cui al D.Lgs. n. 276 del 2003, art. 29, trattandosi di appalto commissionato da una pubblica amministrazione e, chiarito che al ricorrente avrebbe potuto essere riconosciuta la sola somma dovuta a titolo retributivo, ha escluso la possibilità di assicurare il soddisfacimento del credito vantato, per effetto della mancata allegazione del contratto di appalto di cui il D.L. era onerato, ritenendo che questa dovesse reputarsi carenza probatoria insuperabile;

per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso D.L.D., affidandolo ad un unico articolato motivo;

resiste, con controricorso assistito da memoria, Trenitalia S.p.A.;

e’ stata comunicata alle parti la proposta del giudice relatore unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in Camera di Consiglio.

CONSIDERATO

che:

Con l’unico motivo di ricorso si deduce la violazione e falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, con riguardo agli artt. 416,115 e 116 c.p.c. nonché art. 2697 c.c.;

il motivo è inammissibile;

le censure, adducendo una illogicità e contraddittorietà della decisione, contestano, nella sostanza, l’accertamento operato dalla Corte territoriale in ordine alla ritenuta sussistenza della prova circa l’espletamento di un rapporto di lavoro subordinato, criticando sotto vari profili la valutazione dalla stessa compiuta, con doglianze intrise di circostanze fattuali, in evidente contrasto con quanto statuito dal Supremo Collegio nella sentenza n. 34476 del 2019;

– in particolare, è stato affermato in tale pronunzia che è inammissibile il ricorso per cassazione che, sotto l’apparente deduzione del vizio di violazione o falsa applicazione di legge, di mancanza assoluta di motivazione e di omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio miri, in realtà, ad una rivalutazione dei fatti storici operata dal giudice di merito;

– nel caso di specie, la complessiva censura traligna dal modello legale di denuncia di un vizio riconducibile all’art. 360 c.p.c., perché pone a suo presupposto una diversa ricostruzione del merito del giudizio, senza neppure confrontarsi con la ratio decidendi;

– tutti gli argomenti addotti da parte ricorrente, infatti, mirano ad una diversa valutazione della vicenda inerente al rapporto di lavoro, in particolare in ordine alla valorizzazione dell’assenza in atti del contratto pubblico posto a base di esso, circostanza che non ha consentito la verifica circa lo svolgimento permanente e continuativo dell’attività lavorativa, il periodo, la durata temporale, proprio presso lo Scalo di San Lorenzo;

d’altro canto, anche ove si volesse riqualificare il vizio dedotto in termini di vizio di motivazione, parte ricorrente omette di considerare che il presente giudizio di cassazione, ratione temporis, è soggetto non solo alla nuova disciplina di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, in base alla quale, le sentenze possono essere impugnate “per omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione fra le parti”, ma anche a quella di cui all’art. 348 ter c.p.c., u.c., secondo cui il vizio in questione non può essere proposto con il ricorso per cessazione avverso la sentenza d’appello che confermi la decisione di primo grado, qualora il fatto sia stato ricostruito nei medesimi termini dai giudici di primo e di secondo grado, ossia non è deducibile in caso di impugnativa di pronuncia c.d, doppia conforme (v. sul punto, Cass., n. 4223 del 2016; Cass. o. 23021 del 2014);

conseguentemente, non possono trovare ingresso nel presente giudizio di legittimità tutte quelle censure che attengono alla ricostruzione della vicenda storica come operata dai giudici di merito, anche in ordine alla tempestività della procedura disciplinare, e che lamentano una errata ricostruzione della fattispecie concreta a mezzo della critica alla valutazione giudiziale delle risultanze di causa, sia perché formulate in modo difforme rispetto ai principi enunciati da Cass. SS.UU. n. 8053 del 2014, che ha rigorosamente interpretato il novellato art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, limitando la scrutinabilità al c.d. “minimo costituzionale”, sia nella parte in cui quanto attingono questioni di fatto in cui la sentenza di appello ha confermato la pronuncia di primo grado;

va poi rilevato che, in sede di ricorso per cassazione, una questione di violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. non può porsi per una erronea valutazione del materiale istruttorio compiuta dal giudice di merito, ma, rispettivamente, solo allorché si alleghi che quest’ultimo abbia posto a base della decisione prove non dedotte dalle parti, ovvero disposte di ufficio al di fuori dei limiti legali, o abbia disatteso, valutandole secondo il suo prudente apprezzamento, delle prove legali, ovvero abbia considerato come facenti piena prova, recependoli senza apprezzamento critico, elementi di prova soggetti, invece, a valutazione (cfr. Cass. 27.12.2016 n. 27000; Cass. 19.6.2014 n. 13960);

relativamente, infine, alla denunziata violazione dell’art. 2697 c.c., va osservato che, per consolidata giurisprudenza di legittimità, (ex plurimis, Cass. n. 18092 del 2020) la doglianza relativa alla violazione del precetto di cui all’art. 2697 c.c. è configurabile soltanto nell’ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l’onere della prova ad una parte diversa da quella che ne risulta gravata secondo le regole dettate da quella norma e che tale ipotesi non ricorre nel caso di specie, in particolar modo in quanto, pur veicolando parte ricorrente la censura per il tramite della violazione di legge, essa, in realtà mira ad ottenere una rivisitazione del fatto, inammissibile in sede di legittimità;

il ricorso deve, quindi, essere dichiarato inammissibile;

sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte della parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma degli stessi artt. 1-bis e 13, se dovuto.

PQM

La Corte dichiara il ricorso inammissibile. Condanna la parte ricorrente alla rifusione delle spese processuali, in favore della parte controricorrente, che liquida in Euro 2000,00 per compensi ed Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali al 15% e accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, da atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma degli stessi artt. 1-bis e 13, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Adunanza camerale, il 8 giugno 2021.

Depositato in Cancelleria il 16 novembre 2021

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