Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.34636 del 16/11/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –

Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – rel. Consigliere –

Dott. VARRONE Luca – Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 14562-2019 proposto da:

METALLURGICA B.F. SRL, rappresentata e difesa dall’avvocato FABIO D’AMATO giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

V.F. ELASTOMERI SPA, M.G., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DEL VASCELLO 16, presso lo studio dell’avvocato PIERLUIGI ROCCHI, rappresentati e difesi dall’avvocato ANDREA FINZI giusta procura in calce al controricorso;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 1506/2018 della CORTE D’APPELLO di BRESCIA, depositata il 28/09/2018;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di Consiglio del 26/10/2021 dal Consigliere Dott. CRISCUOLO MAURO;

Lette le memorie della ricorrente;

MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE La Metallurgica B.F. S.r.l. conveniva in giudizio la V.F. Elastomeri S.p.A. dinanzi al Tribunale di Brescia per sentir pronunciare la risoluzione del contratto intercorso tra le parti, avente ad oggetto la fornitura di diversi quantitativi di granuli da intaso per la realizzazione di campi di calcio in erba sintetica, con la condanna alla restituzione del prezzo versato ed al risarcimento del danno.

Deduceva che aveva ceduto ad altri operatori economici il materiale acquistato che però, una volta posto in opera, si era rivelato gravemente viziato, risultando inutilizzabile.

Nella resistenza della convenuta, che chiedeva il rigetto della domanda, all’esito dell’istruttoria il Tribunale con sentenza n. 2512/2014 accoglieva la domanda.

Avverso tale sentenza proponeva appello la convenuta cui resisteva la società attrice, e la Corte d’Appello di Brescia, con la sentenza n. 1506 del 28/9/2018, accoglieva il gravame rigettando la domanda.

Riteneva che non vi fosse adeguato riscontro probatorio circa il fatto che il materiale venduto dall’attrice alle società che poi lo avevano posto in opera fosse proprio quello che era stato venduto dalla F..

La sentenza di primo grado aveva valorizzato l’episodio dei sopralluoghi effettuati dal legale rappresentante della convenuta sui campi di calcio, ritenendo che lo stesso confortasse il convincimento che vi fosse stato il riconoscimento della provenienza del materiale dalla appellante e della responsabilità per l’accaduto.

Tuttavia, non poteva escludersi che i sopralluoghi avessero la sola finalità di avere una conoscenza diretta dell’accaduto, senza che fosse emersa anche la prova del riconoscimento del vizio.

Di questo aveva riferito il solo teste B.C., ma tale deposizione non poteva essere ritenuta decisiva, atteso che il B. è socio della società il che ne minava la complessiva attendibilità, in mancanza di riscontri a supporto delle sue affermazioni.

Andava poi evidenziato che il B.C. aveva ricoperto non solo la qualità di socio, ma proprio in relazione alla vicenda oggetto di causa, era stato investito di compiti operativi e gestionali che confortavano la valutazione di scarsa attendibilità di quanto riferito.

L’altro teste B.G. aveva poi reso una testimonianza de relato avendo riferito di quanto appreso dal cugino B.C..

Inoltre, la lacuna probatoria circa l’utilizzo proprio del materiale oggetto del contratto di cui si chiedeva la risoluzione era confermata dagli esiti della CTU, che non era stata in grado di verificare se i campi di calcio fossero stati realizzati proprio con lo specifico prodotto venduto.

Avverso tale sentenza propone ricorso la Metallurgica B.F. S.r.l. sulla base di cinque motivi, illustrati da memorie.

La F.V. Elastomeri S.p.A. e M.G., quale commissario liquidatore nel procedimento di concordato preventivo resistono con controricorso.

Il primo motivo di ricorso denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 116 c.p.c., laddove il giudice di appello ha escluso che fosse stata dimostrata la responsabilità della società convenuta a seguito delle risposte fornite dal suo legale rappresentante nel corso dell’interrogatorio formale del 3 maggio 2010, risposte idonee a configurare una confessione giudiziale.

Il motivo è inammissibile.

Come si ricava, infatti, dalla lettura del verbale di udienza nel quale è stato raccolto l’interrogatorio formale di F.V., come trascritto in ricorso, risulta confermato quanto rilevato dalla Corte d’Appello e cioè che la parte si era limitata a riferire dell’episodio dei sopralluoghi sui campi di calcio, sui quali aveva anche riscontrato dei difetti, ma non vi è alcun riconoscimento né del fatto che i campi fossero stati realizzati con il materiale in precedenza venduto alla ricorrente né che fosse stato assunto l’impegno di eliminare i vizi, restando quindi confermato che non risulta colmata la lacuna probatoria che ad avviso della Corte distrettuale imponeva il rigetto della domanda (dimostrazione che i campi difettosi erano frutto dell’impiego dei granuli di intaso oggetto del contratto di fornitura per cui è causa).

Il secondo motivo denuncia la nullità della sentenza per motivazione perplessa ed apparente e quindi con violazione dell’art. 132 c.p.c. e dell’art. 118 disp. att. c.p.c..

Ci si duole del fatto che sia stata ritenuta inattendibile la deposizione del teste B.C. (che aveva riferito del riconoscimento dei vizi da parte del F. in occasione dei sopralluoghi), ricavando tale inattendibilità dalla sola qualità di socio e dal fatto che avesse preso parte ai sopralluoghi.

Anche tale motivo deve essere dichiarato inammissibile.

Infatti, va ribadito che secondo la giurisprudenza di questa Corte (cfr. Cass. n. 7623/2014), la verifica in ordine all’attendibilità del teste – che afferisce alla veridicità della deposizione resa dallo stesso – forma oggetto di una valutazione discrezionale che il giudice compie alla stregua di elementi di natura oggettiva (la precisione e completezza della dichiarazione, le possibili contraddizioni, ecc.) e di carattere soggettivo (la credibilità della dichiarazione in relazione alle qualità personali, ai rapporti con le parti ed anche all’eventuale interesse ad un determinato esito della lite), con la precisazione che anche uno solo degli elementi di carattere soggettivo, se ritenuto di particolare rilevanza, può essere sufficiente a motivare una valutazione di inattendibilità (conf. quanto alla valutazione delle deposizioni rese da pareti delle parti in causa, a seguito del venir meno del divieto di testimonianza prima prescritto dall’art. 247 c.p.c., Cass. n. 98/2019), sicché la contestazione in ordine al giudizio reso sul punto dal giudice di merito denota evidentemente una censura che esula dal novero di quelle riservate al sindacato di legittimità.

Ne’ appare possibile rilevare una nullità della sentenza per motivazione perplessa ovvero apparente, avendo questa Corte precisato che (Cass. S.U. n. 8053/2014) la riformulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, disposta dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, conv. in L. 7 agosto 2012, n. 134, deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall’art. 12 preleggi, come riduzione al “minimo costituzionale” del sindacato di legittimità sulla motivazione. Pertanto, è denunciabile in cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione, ed è solo in tali ristretti limiti che può essere denunziata la violazione di legge, sotto il profilo della violazione dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4.

Il ragionamento dei giudici di appello secondo cui il teste B.C., oltre che socio, aveva ricoperto anche un ruolo gestionale, quanto meno nella vicenda, per essere stato presente (evidentemente in rappresentanza della società) a tutti i sopralluoghi ai quali aveva partecipato anche il rappresentante della convenuta, ricavando da tale assunto il giudizio di ridotta attendibilità del teste, si palesa come logico ed immune da vizi tali da determinare la nullità della sentenza per sostanziale carenza di motivazione.

Il terzo motivo di ricorso denuncia ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio rappresentato dalla deposizione del teste B.M., alla quale la sentenza gravata non fa alcuna riferimento.

Il quarto motivo denuncia la nullità della sentenza per violazione dell’art. 115 c.p.c. quanto all’errore di percezione del contenuto delle prove sempre in relazione alla mancata considerazione della deposizione del teste B.M..

I motivi, che possono essere congiuntamente esaminati per la loro connessione, vanno dichiarati inammissibili.

In disparte il rilievo, emergente dalla lettura della deposizione de qua, quale riportata in ricorso, in base al quale la testimonianza, per la genericità di quanto riferito, non permette di inferire con certezza la prova che il F. avesse sia ammesso l’utilizzo del materiale venduto dalla sua società, sia l’impegno a porre rimedio ai vizi dei campi di calcio, occorre ricordare che la giurisprudenza di questa chiarito come l’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, riformulato dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, conv. in L. 7 agosto 2012, n. 134, abbia introdotto nell’ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia). Pertanto, l’omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (Cass. Sez. U, 07/04/2014, n. 8053). Costituisce, pertanto, un “fatto”, agli effetti dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, non una “questione” o un “punto”, ma un vero e proprio “fatto”, in senso storico e normativo, un preciso accadimento ovvero una precisa circostanza naturalistica, un dato materiale, un episodio fenomenico rilevante (Cass. Sez. 1, 04/04/2014, n. 7983; Cass. Sez. 1, 08/09/2016, n. 17761; Cass. Sez. 5, 13/12/2017, n. 29883; Cass. Sez. 5, 08/10/2014, n. 21152; Cass. Sez. U., 23/03/2015, n. 5745; Cass. Sez. 1, 05/03/2014, n. 5133. Non costituiscono, viceversa, “fatti”, il cui omesso esame possa cagionare il vizio ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5: le argomentazioni o deduzioni difensive (Cass. Sez. 2, 14/06/2017, n. 14802: Cass. Sez. 5, 08/10/2014, n. 21152); gli elementi istruttori; una moltitudine di fatti e circostanze, o il “vario insieme dei materiali di causa” (Cass. Sez. L, 21/10/2015, n. 21439); le domande o le eccezioni formulate nella causa di merito, ovvero i motivi di appello, i quali rappresentano, piuttosto, i fatti costitutivi della “domanda” in sede di gravame, e la cui mancata considerazione perciò integra la violazione dell’art. 112 c.p.c., il che rende ravvisabile la fattispecie di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, e quindi impone un univoco riferimento del ricorrente alla nullità della decisione derivante dalla relativa omissione, dovendosi, invece, dichiarare inammissibile il gravame allorché sostenga che la motivazione sia mancante o insufficiente o si limiti ad argomentare sulla violazione di legge (Cass. Sez. 2, 22/01/2018, n. 1539; Cass. Sez. 6 – 3, 08/10/2014, n. 21257; Cass. Sez. 3, 29/09/2017, n. 22799; Cass. Sez. 6 – 3, 16/03/2017, n. 6835).

Ne deriva che non può denunciarsi quale vizio della sentenza ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, la circostanza che non sia stata ritenuta rilevante ai fini della decisione una deposizione testimoniale, laddove il fatto storico, e nel caso di specie la riconducibilità del difetto dei campi di calcio al materiale venduto dalla convenuta e l’impegno di quest’ultima a porre rimedio ai vizi, sia stato comunque considerato dal giudice di merito.

Il quinto motivo denuncia la violazione dell’art. 2697 c.c. in quanto la sentenza ha valorizzato il proprio convincimento avvalendosi di alcune considerazioni della CTU, sebbene tale strumento non abbia valore probatorio.

Il motivo è inammissibile.

Ed, infatti, una volta richiamato il principio secondo cui in materia di garanzia per i vizi della cosa venduta di cui all’art. 1490 c.c., il compratore che esercita le azioni di risoluzione del contratto o di riduzione del prezzo di cui all’art. 1492 c.c. è gravato dell’onere di offrire la prova dell’esistenza dei vizi (Cass. S.U. n. 11748/2019), la sentenza impugnata ha correttamente deciso la controversia sul presupposto che fosse onere dell’acquirente dimostrare che la merce acquistata fosse viziata, ed in particolare che la difettosità dei campi di calcio derivasse proprio dall’utilizzo dei granuli di intaso acquistati dalla convenuta.

Deve pertanto escludersi che ricorra la dedotta violazione della regola di riparto dell’onere probatorio, essendo invece il richiamo della sentenza alle risultanze della CTU un mero rafforzamento dell’esito al quale era già approdata per effetto della valutazione degli altri mezzi istruttori (e di ciò appare consapevole la stessa ricorrente laddove a pag. 17 del ricorso conferma che l’estrapolazione di alcune frasi della CTU aveva lo scopo di valorizzare il convincimento del giudice di appello), a conferma del fatto che nemmeno gli accertamenti peritali avevano permesso di riscontrare la coincidenza tra materiale venduto e quello impiegato nei campi di calcio.

Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

Poiché il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è dichiarato inammissibile, sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi della L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2013), che ha aggiunto il comma 1-quater del testo unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13 – della sussistenza dei presupposti processuali dell’obbligo di versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.

PQM

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al rimborso in favore dei controricorrenti delle spese del presente giudizio che liquida in complessivi Euro 6.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali, pari al 15% sui compensi, ed accessori di legge;

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato per il ricorso principale a norma degli stessi artt. 1-bis e 13, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 26 ottobre 2021.

Depositato in Cancelleria il 16 novembre 2021

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