LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 3
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SCRIMA Antonietta – Presidente –
Dott. VALLE Cristiano – Consigliere –
Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –
Dott. PORRECA Paolo – rel. Consigliere –
Dott. MOSCARINI Anna – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 13300-2020 proposto da:
WEB SLOT ITALIA SRL in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, L.GO MESSICO 7, presso lo studio dell’avvocato FEDERICO TEDESCHINI, rappresentata e difesa dagli avvocati MARIANGELA CIGNARELLA, CAMILLO NABORRE;
– ricorrente –
contro
ISTITUTO DI VIGILANZA LA TORRE SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ROVERETO, 7, presso lo studio dell’avvocato VALERIO ANTIMO DI ROSA, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato EDMONDO GIULIANO;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 2759/2019 del TRIBUNALE di SALERNO, depositata l’11/09/2019;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di Consiglio non partecipata dell’01/07/2021 dal Consigliere Relatore Dott. PORRECA PAOLO.
CONSIDERATO
che:
l’Istituto di Vigilanza La Torre s.r.l., si opponeva ai sensi dell’art. 617 c.p.c., a un’ordinanza di estinzione del procedimento esecutivo presso il terzo Web Slot Italia s.r.l., pronunciata dal giudice dell’esecuzione in relazione alla dichiarazione negativa del terzo stesso;
il Tribunale dichiarava cessata la materia del contendere evidenziando la soddisfazione del credito in altra procedura coattiva, compensando le spese posto che, pur essendo ammissibile l’opposizione, gli elementi addotti quale aspetto qualificante l’esistenza del credito non erano univoci;
avverso questa decisione ricorre per cassazione Web Slot Italia s.r.l. articolando quattro motivi, corredati da memoria;
resiste con controricorso l’Istituto di Vigilanza La Torre s.r.l..
RITENUTO
che:
con il primo motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., dell’art. 132c.p.c., n. 4, e dell’art. 111 Cost., poiché il Tribunale avrebbe errato compensando le spese processuali al di fuori dei limiti consentiti, senza alcun giudizio prognostico circa la fondatezza dell’opposizione;
con il secondo motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione degli artt. 91,92,548,549 e 617 c.p.c., dell’art. 132c.p.c., n. 4, e dell’art. 111 Cost., poiché il Tribunale avrebbe errato compensando le spese processuali con motivazione di stile e generica, sostanzialmente assente;
con il terzo motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione degli artt. 112,91,92 e 96 c.p.c., poiché il Tribunale avrebbe errato compensando le spese processuale senza tener conto delle deduzioni delle parti e violando il principio di causalità;
con il quarto motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione degli artt. 112 e 88 c.p.c., e dell’art. 118 disp. att. c.p.c., poiché il Tribunale avrebbe errato mancando di considerare che l’opposizione sarebbe stata proposta in mala fede, oltre che declinata con espressioni offensive secondo quanto allegato davanti al giudice di merito;
Vista la proposta formulata del relatore ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c.;
Rilevato che:
il ricorso è inammissibile;
nel controricorso si è eccepito che la procura speciale del ricorrente reca una data successiva a quella di redazione del ricorso;
questa eccezione è infondata, essendo stato chiarito che è sufficiente la data medesima sia, come nel caso, antecedente alla notifica del ricorso (cfr., ad esempio, Cass., 28/07/2017, n. 18834);
la medesima procura, però, è da ritenersi insussistente perché generica;
le espressioni che contiene sono infatti tutte riferibili ai giudizi di merito, e solo l’intestazione reca la dicitura “ricorso per cassazione” senza, però, alcun riferimento alla sentenza impugnata e neppure a tutte le parti del giudizio di merito, mancando il debitore esecutato, parte contumace del giudizio davanti Tribunale, nonché litisconsorte necessario (Cass., 17/11/2020, n. 26185);
non trattandosi di procura facente corpo con il ricorso, come nel caso delle procure a margine o in calce, essendo invece spillata, secondo quanto confermato dalla stessa parte in memoria, non è univoco il rilascio della stessa ai fini di questo giudizio;
infatti, solo il mandato apposto in calce o a margine del ricorso per cassazione e’, per sua natura, mandato speciale senza che occorra, per la sua validità, alcun specifico riferimento al giudizio in corso e alla sentenza contro la quale l’impugnazione si rivolge, sempre che dal relativo testo sia dato evincere una positiva volontà del conferente di adire il giudice di legittimità, il che si verifica certamente quando la procura al difensore forma materialmente corpo con il ricorso o il controricorso al quale essa inerisce, risultando, in tal caso, irrilevanti gli eventuali errori materiali della procura circa gli estremi della sentenza impugnata e del relativo giudizio di merito (Cass., 30/11/2020, n. 27302);
spese secondo soccombenza, a carico della parte;
infatti, in materia di disciplina delle spese processuali, nel caso di azione o di impugnazione promossa dal difensore senza effettivo conferimento della procura da parte del soggetto nel cui nome egli dichiari di agire nel giudizio o nella fase di giudizio di che trattasi (come nel caso d’inesistenza della procura, o falsa o rilasciata da soggetto diverso da quello dichiarata mente rappresentato o per processi o fasi di processo diverse), l’attività del difensore non riverbera alcun effetto sulla parte e resta attività processuale di cui il legale assume esclusivamente la responsabilità e, conseguentemente, è ammissibile la sua condanna a pagare le spese del giudizio; diversamente, invece, nel caso d’invalidità o sopravvenuta inefficacia della procura, non è ammissibile la condanna del difensore alle spese del giudizio, in quanto l’attività processuale è provvisoriamente efficace e la procura, benché sia nulla o invalida, è tuttavia idonea a determinare l’instaurazione di un rapporto processuale con la parte rappresentata, che assume la veste di potenziale destinataria delle situazioni derivanti dal processo (Cass., Sez. U., 10/05/2006, n. 10706 e succ. conf. quali ad esempio Cass., 25/05/2018, n. 13055, pagg. 4 e 13, e Cass., 28/05/2019, n. 14474, pag. 4, in cui si evidenzia che la genericità della procura per il ricorso per cassazione la rende nulla, mentre la riferibilità ad altre fasi processuali la rende radicalmente inesistente rispetto al giudizio di legittimità).
P.Q.M.
La Corte, dichiara inammissibile il ricorso, e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali di parte controricorrente liquidate in Euro 1.300,00 oltre 200,00 per esborsi, 1 5 % di spese forfettarie e accessori legali.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, la Corte dà atto che il tenore del dispositivo è tale da giustificare il pagamento, se dovuto e nella misura dovuta, da parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso.
Così deciso in Roma, il 1 luglio 2021.
Depositato in Cancelleria il 16 novembre 2021