LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 3
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SCRIMA Antonietta – Presidente –
Dott. VALLE Cristiano – Consigliere –
Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –
Dott. PORRECA Paolo – rel. Consigliere –
Dott. MOSCARINI Anna – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 15172-2020 proposto da:
A.G.V., domiciliata presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, PIAZZA CAVOUR, ROMA, rappresentata e difesa dall’avvocato UBALDO MARRONE;
– ricorrente –
contro
D.P.M., domiciliato presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, PIAZZA CAVOUR, ROMA, rappresentato e difeso dall’avvocato CARLO BAVETTA;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 163/2020 del TRIBUNALE di PALERMO, depositata il 14/01/2020;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di Consiglio non partecipata dell’01/07/2021 dal Consigliere Relatore Dott. PORRECA PAOLO.
CONSIDERATO
che:
A.G.V. si opponeva al precetto notificatole dall’ingegner D.P.M. per il pagamento di compensi professionali liquidati da un Tribunale per lo svolgimento d’incarichi peritali, deducendo la prescrizione presuntiva;
il Giudice di Pace rigettava la spiegata eccezione, sempre di parte opponente, relativa alla nullità dell’esercitata procura generale alle liti dell’opposto, ritenendola sanata per allegazione di quella speciale alla comparsa conclusionale, e nel merito disattendeva l’opposizione affermando l’inapplicabilità del regime delle prescrizioni presuntive ai crediti di giustizia quale quello in parola;
il Tribunale accoglieva solo parzialmente l’appello rideterminando il “quantum”, ma respingeva nel resto il gravame osservando che la sanatoria della procura non era soggetta alla dedotta tassatività degli atti processuali a quest’ultima relativi, e, quanto al merito, ribadendo che la disciplina della prescrizione presuntiva non poteva operare nel quadro di un rapporto non propriamente privatistico;
avverso questa decisione ricorre per cassazione A.G.V., sulla base di tre motivi;
resiste con controricorso D.P.M.;
le parti hanno depositato memorie.
RITENUTO
che:
con il primo motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione dell’art. 83 c.p.c., comma 3, poiché la procura in sanatoria non avrebbe potuto erroneamente considerarsi esente dalle regole generali per il valido rilascio dell’atto;
con il secondo motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione dell’art. 2956 c.c., n. 2, poiché il Tribunale avrebbe errato mancando di considerare che il rapporto obbligatorio era tra due privati anche se sulla base di titolo giudiziale liquidatorio di una prestazione quale ausiliario del giudice stesso, sicché la prescrizione presuntiva maturata era applicabile;
con il terzo motivo si prospetta la violazione dell’art. 92 c.p.c., poiché le spese di lite, in accoglimento delle ragioni esposte nelle prime due censure, avrebbero dovuto essere poste a carico della controparte;
Vista la proposta formulata del relatore ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c.;
Rilevato che:
deve preliminarmente evidenziarsi che – al di là della discussione sulla ritualità della notifica via p.e.c. della sentenza, pretesamente senza firma digitale – il ricorso è tempestivo a mente della c.d. prova di resistenza dalla pubblicazione della decisione gravata, posta la sospensione dei termini stabilita, in ragione dell’occorsa pandemia internazionale, dal D.L. n. 18 del 2020, art. 83, e dal D.L. n. 23 del 2020, art. 36, quali convertiti (dal 9 marzo all’11 maggio 2020);
nel residuo merito cassatorio, vale quanto segue;
il primo motivo è infondato;
questa Corte ha ormai chiarito che l’elenco di cui all’art. 83 c.p.c., comma 3, non è tassativo, dovendo intendersi nel senso di un atto propriamente processuale che manifesti l’inerenza alla specifica lite giudiziaria (Cass., 17/09/2013, per il regime anteriore alle modifiche apportate dalla L. n. 69 del 2009, e Cass., 04/11/2020, n. 24472 nel regime successivo; cfr. anche, in punto di procura annessa alla comparsa conclusionale, Cass., 08/08/2018, n. 20638);
nel caso, si è trattato di una sanatoria, e la procura è stata rilasciata in allegato a un atto processuale, la comparsa conclusionale, necessariamente successivo a quello della prima costituzione in giudizio, e così da intendere primo atto difensivo rituale, con legittima ratifica delle precedenti difese;
al giudizio è applicabile l’art. 182 c.p.c., comma 2, nel testo regolato dalla novella della L. n. 69 del 2009, secondo cui il giudice che rilevi un difetto di rappresentanza, assistenza o autorizzazione può assegnare un termine per la regolarizzazione della costituzione in giudizio, da leggere (in chiave espansiva anche per le controversie soggette al regime precedente) nel senso che:
a) si applica anche al giudizio di appello (Cass., 13/03/2018, n. 6041, Cass., 29/10/2020, n. 23958);
b) il giudice deve promuovere la sanatoria, in qualsiasi fase e grado del giudizio e indipendentemente dalle cause del predetto difetto, assegnando un termine alla parte che non vi abbia già provveduto di sua iniziativa, con effetti “ex tunc”, senza il limite delle preclusioni derivanti, per le differenti facoltà assertive e i correlativi oneri probatori, da decadenze processuali (Cass., 08/11/2019, n. 28824, cui adde Cass., 29/07/2020, n. 16252);
e’ evidente la portata espansiva di tale norma, a conferma della ricostruita lettura del richiamato disposto dell’art. 83 c.p.c.;
il secondo motivo è infondato;
questa Corte ha precisato che le prescrizioni presuntive, trovando ragione unicamente nei rapporti che si svolgono senza formalità, dove il pagamento suole avvenire senza dilazione né rilascio di quietanza, non operano per il credito che trae origine da un contratto stipulato in forma scritta (Cass., 30/04/2018, n. 10379);
in coerenza con questa lettura sistematica è stato perciò precisato che, tipicamente, il credito del difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato non è assoggettato alla prescrizione prevista dall’art. 2956 c.c., comma 1, n. 2, ribadendo che le prescrizioni presuntive non operano quando il titolo dal quale trae origine il credito sia scritto, e nel gratuito patrocinio il compenso viene liquidato solo in base ad un decreto emesso dal giudice competente a seguito della presentazione di una richiesta scritta (Cass., 22/05/2019, n. 13707);
e’ dunque evidente che, parimenti, il compenso del consulente tecnico d’ufficio, fondato su sovrapponibile decreto giudiziale di liquidazione, all’esito di un incarico verbalizzato in atto fidefacente, non può che essere assoggettato alla medesima disciplina di esclusione secondo l’interpretazione teleologica della norma in parola;
il terzo motivo non è una censura di legittimità in senso proprio, evocandosi una diversa regolazione delle spese processuali a seconda del differente esito sperato del giudizio;
spese secondo soccombenza;
le progressive precisazioni nomofilattiche rendono ragione dell’infondatezza della pure svolta (da parte controricorrente) sollecitazione di condanna a titolo di responsabilità processuale aggravata.
PQM
La Corte rigetta il ricorso, e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali di parte controricorrente liquidate in Euro 1.800,00 oltre 200,00 per esborsi, 15% di spese forfettarie e accessori legali.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, la Corte dà atto che il tenore del dispositivo è tale da giustificare il pagamento, se dovuto e nella misura dovuta, da parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso.
Così deciso in Roma, il 1 luglio 2021.
Depositato in Cancelleria il 16 novembre 2021