Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.34641 del 16/11/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCRIMA Antonietta – Presidente –

Dott. VALLE Cristiano – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. PORRECA Paolo – rel. Consigliere –

Dott. MOSCARINI Anna – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 18290-2020 proposto da:

ASSOCIAZIONE PRO VITA TUA ONLUS, in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, PIAZZA CAVOUR, ROMA, rappresentata e difesa dall’avvocato GIUSEPPE SALVATORE RIZZELLO;

– ricorrente –

contro

P.F. DITTA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA COLA DI RIENZO 212, presso lo studio dell’avvocato FRANCESCO BRASCA, rappresentata e difesa dagli avvocati NAZZARENO LATASSA, MARCELLO SCARMATO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 965/2019 del TRIBUNALE di VIBO VALENTIA, depositata il 21/10/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di Consiglio non partecipata dell’01/07/2021 dal Consigliere Relatore Dott. PORRECA PAOLO.

CONSIDERATO

che:

l’Associazione Pro Vita Tua Onlus si opponeva a un decreto ingiuntivo ottenuto dalla Ditta P.F. per il pagamento del noleggio di un gruppo elettrogeno strumentale a una manifestazione organizzata dalla debitrice, che deduceva di aver pattuito il servizio per tre giorni e non quattro come addebitato per il maggior costo preteso;

il Giudice di Pace rigettava l’opposizione, osservando che il giorno in più era stato necessario per lo svolgimento delle prove, sicché la prestazione era stata resa;

il Tribunale, pronunciando sull’appello dell’opponente, lo rigettava rilevando che, pur essendo stato concluso originariamente il contratto per tre giorni, il noleggio era stato eseguito per quattro, al fine accertato già in prime cure, sicché, non essendoci vincoli di forma negoziale, la pretesa creditoria era da ritenersi fondata;

avverso questa decisione ricorre per cassazione l’Associazione Pro Vita Tua Onlus sulla base di un unico motivo;

resiste con controricorso la Ditta P.F..

RITENUTO

che:

con l’unico motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione degli artt. 2697 e 1460 c.c., poiché il Tribunale avrebbe errato mancando contraddittoriamente di constatare che, a fronte delle contestazioni svolte, il creditore avrebbe dovuto allegare e provare il titolo contrattuale della pretesa, non essendo risultato, per converso, che il giorno in più di noleggio fosse stato autorizzato né per iscritto né in alcun altro modo;

Vista la proposta formulata del relatore ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c.;

Rilevato che:

deve preliminarmente evidenziarsi che il ricorso è tempestivo, posta la sospensione dei termini stabilita, in ragione dell’occorsa pandemia internazionale, dal D.L. n. 18 del 2020, art. 83, e dal D.L. n. 23 del 2020, art. 36, quali convertiti (dal 9 marzo all’11 maggio 2020);

sempre preliminarmente deve disattendersi l’eccezione d’inammissibilità del ricorso, svolta da parte controricorrente, in ragione dell’intervenuto pagamento, in sé non contestato: è chiaro che il fatto in parola non esclude la pretesa di rivendicarne la carenza di titolo e, dunque, la ripetizione;

nel residuo merito cassatorio, il ricorso è inammissibile;

la censura svolta, infatti, non si misura con la ragione decisoria del Tribunale, che ha ritenuto integrato il contratto con un’ulteriore pattuizione evincibile dall’esecuzione diretta della prestazione di cui l’associazione si avvalse (pag. 4, penultimo e ultimo capoverso, della sentenza impugnata);

il giudice di merito, cioè, ha espressamente ritenuto provato un ulteriore accordo in appendice a quello originario, dell’appello che lo negava decisione);

a fronte di ciò il ricorso tende a giudizio di legittimità;

spese secondo soccombenza.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso, e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali di parte controricorrente liquidate in Euro 800,00 oltre 200,00 per esborsi, 15% di spese forfettarie e accessori legali.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, la Corte dà atto che il tenore del dispositivo è tale da giustificare il pagamento, se dovuto e nella misura dovuta, da parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso.

Così deciso in Roma, il 1 luglio 2021.

Depositato in Cancelleria il 16 novembre 2021

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