LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 3
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SCRIMA Antonietta – Presidente –
Dott. VALLE Cristiano – Consigliere –
Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –
Dott. PORRECA Paolo – rel. Consigliere –
Dott. MOSCARINI Anna – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 18970-2020 proposto da:
S.A., domiciliato presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, PIAZZA CAVOUR, ROMA, rappresentato e difeso dall’avvocato GIANANTONIO TESTA;
– ricorrente –
Contro
F.M., domiciliata presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, PIAZZA CAVOUR, ROMA, rappresentata e difesa dall’avvocato PIETRO RUSSO;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 4301/2019 della CORTE D’APPELLO di MILANO, depositata il 25/10/2019;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di Consiglio non partecipata del 01/07/2021 dal Consigliere Relatore Dott. PORRECA PAOLO.
CONSIDERATO
che:
F.M. conveniva in giudizio S.A. per ottenere il risarcimento dei danni subiti a causa del morso di un cane indicato come di proprietà del convenuto;
il Tribunale accoglieva la domanda, con pronuncia confermata dalla Corte di appello secondo cui, in particolare, la deduzione dell’appellante, originario convenuto, in ordine al differente numero civico stradale in cui sarebbe accaduto il fatto era irrilevante rispetto all’accertata proprietà dell’animale, attestata dalla documentazione dell’ASL, oggetto di una querela di falso inammissibile poiché non individuava quale parte del documento ne costituiva oggetto, e seppure questa fosse stata l’intero contenuto, comprensivo della specifica del cane aggressore come meticcio a fronte della deduzione del querelante di possedere solo cani di razza, ciò non ne avrebbe sostenuto la decisività trattandosi di elemento descrittivo, non essenziale ai fini della valutazione di riconducibilità del cane alla persona;
avverso questa decisione ricorre per cassazione S.A. articolando tre motivi;
resiste con controricorso F.M.;
le parti hanno depositato memorie.
RITENUTO
che:
con il primo motivo si prospetta l’omesso esame di un fatto decisivo e discusso rappresentato dalle risultanze dell’anagrafe canina, prodotte nella memoria istruttoria ex art. 183 c.p.c., comma 6, n. 2, da cui emergeva che il deducente era proprietario esclusivamente di due cani di razza Border Collie, e nessun cane meticcio;
con il secondo motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione dell’art. 221 c.p.c., poiché la Corte di appello avrebbe errato mancando di considerare che la querela di falso era diretta a dimostrare la non veridicità dell’imputazione di proprietà dell’animale, con il capitolato di prova testimoniale volto a ricostruire le indagini fatte ovvero omesse sul punto;
con il terzo motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione dell’art. 24 Cost., e dell’art. 115 c.p.c., poiché la Corte di appello, al pari del Tribunale, avrebbe errato mancando di provvedere favorevolmente sulle istanze di prova orale e di esibizione ex art. 210 c.p.c., formulate dal deducente;
Vista la proposta formulata del relatore ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c.;
Rilevato che:
deve preliminarmente evidenziarsi che il ricorso è tempestivo, posta la sospensione dei termini stabilita, in ragione dell’occorsa pandemia internazionale, dal D.L. n. 18 del 2020, art. 83, e dal D.L. n. 23 del 2020, art. 36, quali convertiti (dal 9 marzo all’11 maggio 2020);
nel merito cassatorio, il ricorso è inammissibile;
il primo motivo è inammissibile stante il divieto di cui all’art. 348-ter c.p.c., comma 5;
nell’ipotesi di “doppia conforme”, prevista dalla norma, il ricorrente in cassazione, per evitare l’inammissibilità del motivo di cui all’art. 360 c.p.c., n. 5, deve indicare le ragioni di fatto poste a base, rispettivamente, della decisione di primo grado e della sentenza di rigetto dell’appello, dimostrando, come nel caso non è accaduto, che esse sono state tra loro diverse (Cass., 22/12/2016, n. 26774 e succ. conf. quale, ad esempio, Cass., 06/08/2019, n. 20994);
la censura sarebbe comunque stata inammissibile per palese violazione dell’art. 366 c.p.c., n. 6, non riportando il tenore dei documenti evocati e indicati come prodotti nella fase di merito (Cass., Sez. U., 27/12/2019, n. 34469);
il secondo motivo è inammissibile per eguale violazione dell’art. 366 c.p.c., n. 6, rispetto al tenore della querela di falso e dei capitolati istruttori richiamati;
sono inammissibili, per l’evidenziata ragione, le censure fondate su atti e documenti del giudizio di merito qualora il ricorrente si limiti a richiamare tali atti e documenti, senza riprodurli nel ricorso ovvero, laddove riprodotti, senza fornire puntuali indicazioni necessarie alla loro individuazione con riferimento alla sequenza dello svolgimento del processo inerente alla documentazione, come pervenuta presso la Corte di cassazione, al fine di renderne possibile l’esame, ovvero ancora senza precisarne la collocazione nel fascicolo di ufficio o in quello di parte e la loro acquisizione o produzione in sede di giudizio di legittimità (Cass., Sez. U., n. 34469 del 2019, cit.);
il terzo motivo è manifestamente inammissibile per omogenea violazione dell’art. 366 c.p.c., n. 6;
peraltro l’art. 115 c.p.c., invocato sarebbe stato non pertinente;
e’ stato al riguardo ripetutamente ribadito (Cass., 26/08/2020, n. 17821, Cass., 07/11/2019, n. 28619, Cass., 10/09/2019, n. 22525) che, in tema di valutazione delle prove, il principio del libero convincimento, posto a fondamento dell’art. 116 c.p.c., così come dell’art. 115 c.p.c., opera sul piano dell’apprezzamento di merito, insindacabile in sede di legittimità, sicché, in questa chiave, la denuncia della violazione delle predette regole da parte del giudice del merito non configura un vizio di violazione o falsa applicazione di norme processuali, bensì un errore di fatto, che dev’essere censurato attraverso il corretto paradigma normativo del difetto di motivazione, e dunque nei limiti consentiti dall’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 (Cass., 12/10/2017, n. 23940), ferma, però, l’inammissibilità di cui all’art. 348 ter c.p.c., commi 4 e 5;
la violazione dell’art. 116 c.p.c., è idonea per altro verso a integrare il vizio di cui all’art. 360 c.p.c., n. 4, solo quando il giudice di merito disattenda il sopra ricordato principio in assenza di una deroga normativamente prevista, ovvero, all’opposto, valuti secondo prudente apprezzamento una prova o risultanza probatoria soggetta a un diverso regime; mentre la violazione dell’art. 115 c.p.c., può essere dedotta come analogo vizio solo denunciando che il giudice ha dichiarato espressamente di non dover osservare la regola contenuta nella norma, ovvero ha giudicato sulla base di prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli, e non anche che il medesimo, nel valutare le prove proposte dalle parti, ha finito per attribuire maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre (Cass., 10/06/2016, n. 11892, Cass., Sez. U., 05/08/2016, n. 16598, pag. 33);
le spese seguono la soccombenza.
PQM
La Corte, dichiara inammissibile il ricorso, e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali di parte controricorrente liquidate in Euro 4.000,00 oltre 200,00 per esborsi, 15% di spese forfettarie e accessori legali.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, la Corte dà atto che il tenore del dispositivo è tale da giustificare il pagamento, se dovuto e nella misura dovuta, da parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso.
Così deciso in Roma, il 1 luglio 2021.
Depositato in Cancelleria il 16 novembre 2021