LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 3
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GRAZIOSI Chiara – Presidente –
Dott. FIECCONI Francesca – Consigliere –
Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –
Dott. PELLECCHIA Antonella – Consigliere –
Dott. GIAIME GUIZZI Stefano – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 25140-2019 proposto da:
COMUNE DI SAN GREGORIO D’IPPONA, in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’Avvocato FRANCESCO IZZO;
– ricorrente –
contro
B.M., A.I., in qualità di genitori esercenti la patria potestà sul minore B.W., domiciliati in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentati e difesi dall’Avvocato MARIA GRAZIA PIANURA;
– controricorrenti –
avverso la sentenza n. 639/2019 della CORTE D’APPELLO di CATANZARO, depositata il 27/03/2019;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di Consiglio non partecipata dell’08/07/2021 dal Consigliere Relatore Dott. GIAIME GUIZZI STEFANO.
IN FATTO E IN DIRITTO
– che il Comune di San Gregorio d’Ippona ricorre, sulla base di un unico motivo, per la cassazione della sentenza n. 639/19, del 27 marzo 2019, della Corte di Appello di Catanzaro, che – dichiarato inammissibile l’appello dallo stesso esperito contro la sentenza n. 466/16, del 1 luglio 2016, del Tribunale di Vibo Valentia – confermava la condanna dell’odierno ricorrente a risarcire a B.W., in persona dei genitori B.M. e A.I., nonché ai medesimi in proprio e nella suddetta qualità, i danni conseguenti al sinistro occorso al minore il 14 agosto 2010;
– che, in punto di fatto, il ricorrente riferisce di essere stato convenuto in giudizio affinché fosse affermata la propria responsabilità in relazione ad incidente subito dal minore B.W., con conseguente condanna a risarcire, allo stesso e ai propri genitori, i danni rispettivamente subiti;
– che accolta la domanda dal Tribunale vibonese, il gravame esperito dal convenuto soccombente avverso tale decisione (dopo che della stessa era stata sospesa l’efficacia esecutiva, in accoglimento dell’istanza di inibitoria) veniva dichiarato inammissibile per tardività;
– che avverso la sentenza della Corte catanzarese (impugnata, peraltro, anche per revocazione ex art. 395 c.p.c., comma 4), ricorre per cassazione il Comune di San Gregorio d’ Ippona, sulla base – come detto – di un unico motivo;
– che esso denunzia – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3) e 5) – violazione e falsa applicazione dell’art. 149 c.p.c.;
– che, difatti, essendo la notifica dell’appello avvenuta a mezzo posta, consegnato dall’allora appellante il plico da notificare all’Ufficio postale di Catanzaro in data 23 gennaio 2017, il termine ex art. 327 c.p.c., destinato a scadere il 1 febbraio 2017, sarebbe stato pienamente rispettato, essendo irrilevante – per il noto principio della scissione soggettiva del momento perfezionativo del procedimento notificatorio – la circostanza che lo stesso venne recapitato al destinatario solo il 7 febbraio 2017;
– che i genitori di B.W., B.M. ed A.I., ha resistito con controricorso all’avversaria impugnazione, chiedendo che la stessa venga dichiarata inammissibile o comunque rigettata;
– che la proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., è stata ritualmente comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in Camera di Consiglio per il 15 ottobre 2020;
– che avendo fatto pervenire il difensore del ricorrente, in vista di tale adunanza, “dichiarazione di cessata materia del contendere”, in ragione di “intervenuto accordo transattivo tra le parti”, allegando ad essa, però, solo una delibera comunale che approvava uno “schema di transazione” tra le parti del presente giudizio, questa Corte – con ordinanza interlocutoria n. 356/21, del 13 gennaio 2021 – ha disposto rinvio a nuovo ruolo, stante la necessità di acquisire copia della transazione sottoscritta dalle parti, anche al fine di provvedere sulle spese del presente giudizio;
– che nuovamente fissata adunanza camerale per il giorno 7 luglio 2021, i difensori delle parti hanno prodotto copia della suddetta transazione, chiedendo compensarsi integralmente tra le parti le spese del presente giudizio di legittimità;
– che sussistono, pertanto, le condizioni per dichiarare – in ragione dell’intervenuta cessazione della materia del contendere – l’estinzione del presente giudizio di legittimità, compensando integralmente tra le parti le spese dello stesso.
P.Q.M.
La Corte dichiara l’estinzione del presente giudizio di legittimità, compensando integralmente tra le parti le spese dello stesso.
Depositato in Cancelleria il 16 novembre 2021