Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.34644 del 16/11/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere –

Dott. CIRILLO Francesco Maria – rel. Consigliere –

Dott. IANNELLO Emilio – Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 22449-2019 proposto da:

UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.P.A., in persona del procuratore pro tempore, domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato CARLO VALENTE;

– ricorrente –

contro

P.G., I.L.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 9/2019 del TRIBUNALE di LECCE, depositata il 07/01/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di Consiglio non partecipata del 15/07/2021 dal Consigliere Relatore Dott. CIRILLO FRANCESCO MARIA.

FATTI DI CAUSA

1. P.G. convenne in giudizio, davanti al Giudice di pace di Nardò, I.L. e la Unipolsai Assicurazioni s.p.a., chiedendo che fossero condannati in solido, quali proprietario ed assicuratore di una vettura Fiat 500, al risarcimento dei danni da lui subiti in conseguenza dell’incendio che, propagatosi da quella vettura, aveva danneggiato la Nissan Qashqai di proprietà dell’attore.

A sostegno della domanda espose, tra l’altro, che la Fiat 500 non era marciante in quanto incidentata e che di notte la stessa aveva preso fuoco, incendiando anche la Nissan che si trovava parcheggiata dietro. Si costituirono in giudizio entrambi i convenuti.

La società assicuratrice chiese il rigetto della domanda, mentre la I. chiese, oltre al rigetto della domanda attrice, l’accoglimento della domanda riconvenzionale per il risarcimento dei danni patiti dalla vettura Fiat 500 di sua proprietà.

Il Giudice di pace rigettò entrambe le domande e compensò le spese, sostenendo che mancava la prova della causa dell’incendio.

2. La pronuncia è stata impugnata in via principale dal P. e in via incidentale dalla I. e dalla società di assicurazioni, e il Tribunale di Lecce, con sentenza del 7 gennaio 2019, in riforma di quella di primo grado, ha accolto l’appello principale, ha respinto quelli incidentali ed ha condannato la I. e la società di assicurazione, in solido tra loro, al risarcimento dei danni in favore del P., liquidati in complessivi Euro 9.000 più interessi, nonché al pagamento delle spese dei due gradi di giudizio.

3. Contro la sentenza del Tribunale di Lecce ricorre l’Unipolsai Assicurazioni s.p.a. con atto affidato ad un unico motivo.

P.G. e I.L. non hanno svolto attività difensiva in questa sede.

Il ricorso è stato avviato alla trattazione in Camera di Consiglio, sussistendo le condizioni di cui agli artt. 375,376 e 380-bis c.p.c., e la società ricorrente ha depositato memoria.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con l’unico motivo di ricorso si lamenta, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3) e 5), violazione degli artt. 2697,2700 e 2729 c.c., oltre ad omesso o insufficiente esame di fatti oggetto di discussione tra le parti.

Sostiene la società ricorrente che la sentenza impugnata avrebbe erroneamente ritenuto che la relazione dei Carabinieri di Nardò, rispetto alla quale non era stata proposta querela di falso, fosse priva di valenza probatoria; oltre a ciò, attraverso un uso non corretto della prova per presunzioni, essa avrebbe compiuto un’errata valutazione della prova testimoniale, senza tenere nel debito conto le deposizioni di contenuto contrario rispetto a quelle considerate dal Tribunale attendibili.

1.1. Il ricorso, quando non inammissibile, è comunque privo di fondamento.

Esso è redatto con una tecnica non rispettosa dell’art. 366 c.p.c., comma 1, nn. 3) e 6), perché non contiene un’adeguata esposizione sommaria dei fatti di causa e richiama atti e documenti senza indicare in alcun modo se e dove essi siano stati messi a disposizione di questa Corte.

Ciò posto, il ricorso è infondato nella parte in cui lamenta la violazione dell’art. 2700 c.c.; per pacifica giurisprudenza di questa Corte, infatti, ciò che i Carabinieri attestano nella loro relazione fa fede fino a querela di falso soltanto di quanto i verbalizzanti attestano essere avvenuto in loro presenza, e non certo delle conclusioni alle quali essi sono giunti attraverso una personale ricostruzione dei fatti. Ragione per cui la sentenza non ha violato né la disposizione citata né le ulteriori regole in tema di prova, posto che il Tribunale non ha fatto altro che procedere ad una valutazione globale delle prove a sua disposizione, pervenendo in tal modo alla conclusione per cui la versione dei fatti fornita dal P. appariva, anche alla luce delle testimonianze, più credibile rispetto a quella resa dalla I..

Nei confronti di detta valutazione la censura è inammissibile, perché si risolve nell’evidente tentativo di ottenere in questa sede un nuovo e non consentito esame del merito.

2. Il ricorso, pertanto, è rigettato.

Non occorre provvedere sulle spese, attesa la mancata costituzione degli intimati.

Sussistono, tuttavia, le condizioni di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, per il versamento, da parte della società ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Nulla per le spese.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza delle condizioni per il versamento, da parte della società ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sesta Sezione Civile – 3, il 15 luglio 2021.

Depositato in Cancelleria il 16 novembre 2021

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