LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 3
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GRAZIOSI Chiara – Presidente –
Dott. FIECCONI Francesca – Consigliere –
Dott. SCRIMA Antonietta – rel. Consigliere –
Dott. VALLE Cristiano – Consigliere –
Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 13102-2020 proposto da:
P.V., C.M.R., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA G VENTICINQUE, 6 presso lo studio dell’avvocato LAURA POLIMENO, rappresentati e difesi dall’avvocato MILCO EMANUELE PANAREO;
– ricorrenti –
contro
UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA, in persona del procuratore speciale, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA G. D’AREZZO 32, presso lo studio dell’avvocato M.M., che la rappresenta e difende;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 1075/2019 della CORTE D’APPELLO di LECCE, depositata il 7/10/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 10/06/2021 dal Consigliere Relatore Dott. SCRIMA ANTONIETTA.
CONSIDERATO
che:
UnipolSai Assicurazioni S.p.a. propose appello avverso la sentenza n. 2563/2015 del Tribunale di Lecce che – pronunciando sulla domanda proposta da P.V. e C.M.R. e volta all’accertamento che la polizza assicurativa n. 53/108612 stipulata con la Milano Assicurazioni (poi UnipolSai Assicurazioni S.p.a.) in data 15 marzo 2007 copriva i danni all’immobile di loro proprietà sito in Otranto, conseguenti al sinistro (evento atmosferico) verificatosi in quel luogo, nella notte tra il 13 ed il 14 gennaio 2009, ed alla condanna della detta compagnia al “risarcimento integrale dei danni subiti dagli attori pari ad Euro 20.538,00, oltre IVA ed interessi legali”, accolse la domanda degli attori e condannò la società convenuta al “risarcimento dei danni” nella misura quantificata dal C.T.U.(Euro 28.063,03), oltre IVA e interessi legali dalla domanda, nonché alle spese di lite e di c.t.u.;
in particolare l’appellante chiese che, in totale riforma della sentenza appellata, fosse dichiarata l’inoperatività della polizza assicurativa per difetto dei presupposti contrattuali e, conseguentemente, rigettata la domanda con condanna degli appellati alla restituzione della somma di Euro 37.131,54 già percepita, oltre interessi e vittoria di spese del grado; in subordine, chiese la riduzione dell’indennizzo dovuto nella misura di Euro 16.436,41, ovvero di Euro 20.538,00, come richiesto nell’atto di citazione in primo grado, con condanna degli appellati alla restituzione della differenza rispetto a quanto ricevuto;
gli appellati si costituirono e conclusero per l’inammissibilità e, comunque, per il rigetto del gravame;
la Corte di appello di Lecce, con sentenza n. 1075/2019, pubblicata il 7 ottobre 2019, accolse l’appello e, in riforma della sentenza impugnata, rigettò la domanda proposta dal P. e dalla C.; condannò questi ultimi, in solido, al pagamento delle spese del doppio grado del giudizio di merito; pose le spese di c.t.u. definitivamente a carico degli appellati, in solido, e li condannò, altresì, alla restituzione, in favore della compagnia assicurativa, delle somme da questa eventualmente versate in loro favore, in esecuzione della sentenza di primo grado;
avverso la decisione della Corte di appello di Lecce P.V. e C.M.R. hanno proposto ricorso per cassazione, basato su un unico motivo;
UnipolSai Assicurazioni S.p.a. ha resistito con controricorso illustrato da memoria;
la proposta del relatore è stata ritualmente comunicata, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c..
RILEVATO
che:
l’unico motivo è così rubricato: “Violazione e/o falsa applicazione e/o falsa interpretazione della lettera g) delle condizioni di contratto in applicazione delle norme (d)i cui agli artt. 1362 e 1363 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 circa un fatto controverso e decisivo del giudizio e art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 – Omessa, insufficiente o contraddittoria ovvero motivazione apparente circa un fatto controverso e decisivo del giudizio”;
con tale mezzo i ricorrenti lamentano che la Corte di merito, con una interpretazione non in linea con il dettato legislativo e con la giurisprudenza di legittimità, avrebbe inteso applicare letteralmente una norma contrattuale – quella di cui alla lettera g) del contratto di assicurazione di cui si discute in causa – “estrapolando, la presunta volontà delle parti nel sottoscrivere il contratto, dall’intero contesto limitandosi alla sola lettura parziale della lettera g), che, invece, andava letta ed interpretata per intero, con espresso riferimento al contratto di polizza stipulato tra le parti”; assumono i ricorrenti che “l’esclusione del risarcimento”, varrebbe “solo per i danni provocati dagli eventi atmosferici, con esclusione di rotture, brecce o lesioni provocate al tetto, alle pareti od ai serramenti, mentre la stessa clausola” non escluderebbe “anche i danni provocati dalle infiltrazioni attraverso gli infissi”; denunciano che la Corte territoriale non avrebbe tenuto conto del distinguo tra infissi e serramenti, il che sarebbe rilevante nella specie ih quanto nella lettera g) già richiamata si farebbe riferimento solo agli ultimi, e che, nel caso all’esame, sarebbe pacifico che le acque non sarebbero entrate dai serramenti sicché dovrebbe ritenersi che siano penetrate dagli infissi; peraltro, secondo i ricorrenti, tenuto conto delle conclusioni del C.T.U., ad avviso del quale nell’occorso si erano verificati eventi metereologici aventi la caratteristica di tempesta, evento quest’ultimo ricompreso nella lettera B1) delle C.G.C.; Interpretazione letterale della lettera g) sarebbe perfino ultronea la luce del motivo di appello proposto dalla controparte secondo cui le tracce di umidità sarebbero da far risalire ad un ingresso delle acque meteoriche attraverso gli infissi e, pertanto, la Corte di merito avrebbe dovuto valutare, come già evidenziato, la differenza tra infisso e serramento, laddove, invece, quella Corte avrebbe valutato l’operatività della clausola sull’erroneo convincimento che gli infissi fossero inclusi nella medesima clausola, senza tenere in minimo conto del reale significato dell(e) parole contenute nella clausola stessi ed allontanandosi dai principi di cui all’art. 1666 (evidentemente e vuol far riferimento all’art. 1366) c.c. secondo cui il contratto deve essere interpretato secondo buona fede”; la decisione impugnata sarebbe, quindi, secondo i ricorrenti, erronea e immotivata;
osservato che:
il motivo, in disparte i profilo di inammissibilità per violazione dell’art. 366 c.p.c., n. 6 (v Cass., sez. un., 27/12/2019, n. 34469), va comunque disatteso;
le doglianze relative alla dedotta violazione di legge, sono infatti, infondate; si osserva che, secondo il Dizionario della lingua italiana “Il Colletti Sabatino”, per “infisso” si intende il “manufatto di rifinitura dei vani delle porte e delle finestre, collegato rigidamente con la muratura; estens. la parte mobile di chiusura, detta più propr. serramento”; nel vocabolario on line della Treccani, alla voce “infisso”, sostantivo maschile, si legge: “Opera di finitura di un edificio destinata alla chiusure dei vani di porte e finestre e costituita essenzialmente di un telaio (di legno, di metallo o di materiale plastico) rigidamente collegati alla muratura delimitante il vano, e di parti mobili articolate al telaio; con modalità diverse secondo i tipi (…); nel linguaggio corrente è quindi sinon. di serramento anche se, a rigore, infisso sarebbe la sola parte rigidamente collegata alle murature mentre il nome di serramento competerebbe alle sole parti mobili” e alla voce “serramento”, sostantivo maschile, si legge: “Denominazione generica delle strutture mobili che servono a chiudere le aperture lasciate nei muri degli edifici per il transito oppure per far entrare aria e luce:…, nell’uso corrente il termine è oggi comunem. sostituito da infisso”; nell’Enciclopedia italiana Treccani on line, alla voce “serramenti” e con particolare riferimento ai “serramenti esterni”, si precisa che gli stessi: “proteggono l’interno del fabbricato dalle intemperie; e dagli agenti atmosferici e da possibili manomissioni, quindi debbono, presentare maggiore robustezza dei serramenti interni: comprendono portoni, cancelli e infissi per finestre”;
alla luce di quanto precisato nelle fonti appena richiamate risulta evidente che l’operazione ermeneutica effettuata dalla Corte di merito (v. sentenza impugnata p. 4 – 5) risulta del tutto corretta, dovendosi far riferimento, nell’interpretazione della clausola in questione – posta da quella medesima Corte pure in correlazione alla previsione di cui alla lettera B1) delle Condizioni di polizza -, all’accezione, nel linguaggio corrente, del termine infisso come sinonimo di serramenti o comunque di termine in quest’ultimo compreso;
si evidenzia, inoltre, che fp sentenza impugnata è motivata, che non sussiste il lamentato omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio e che, nel resto, le censure motivazionali non sono state proposte nel rispetto del paradigma legale di cui al novellato n. 5 dell’art. 360 c.p.c.;
alla luce di quanto sopra evidenziato, il ricorso va rigettato;
tenuto conto della peculiarità della vicenda all’esame e della questione proprio al limite che la stessa propone, nonché dell’esito alterno del giudizio nei due gradi di merito, le spese del presente giudizio di legittimità ben possono essere compensate per intero tra le parti;
va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, se dovuto, da parte dei ricorrenti, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello dovuto per il ricorso, norma del comma 1-bis dello stesso art. 13 (Cass., sez. un., 20/02/2020, n. 4315), evidenziandosi che il presupposto dell’insorgenza di tale obbligo non è collegato alla condanna alle spese, ma al fato oggettivo del rigetto integrale o della definizione in rito, negativa per l’impugnante, del gravame (v. Cass. 13 maggio 2014, n. 10306).
PQM
La Corte rigetta il ricorso e compensa per intero tra le parti le spese del presente giudizio di legittimità; ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, se dovuto, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile – 3 della Corte Suprema di Cassazione, il 10 giugno 2021.
Depositato in Cancelleria il 16 novembre 2021
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