Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.34658 del 16/11/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUCIOTTI Lucio – Presidente –

Dott. CATALDI Michele – rel. Consigliere –

Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere –

Dott. LO SARDO Giuseppe – Consigliere –

Dott. RAGONESI Vittorio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 2337-2020 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, *****, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis;

– ricorrente –

contro

D.V.C.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 8460/9/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DELLA CAMPANIA, depositata il 05/10/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata dell’08/07/2021 dal Consigliere Relatore Dott. MICHELE CATALDI.

RILEVATO

che:

1. L’Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione, affidato a due motivi, avverso la sentenza di cui all’epigrafe, con la quale la Commissione tributaria regionale della Campania-sezione staccata di Salerno, ha accolto l’appello di D.V.C. avverso la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Salerno, che aveva rigettato il ricorso dello stesso contribuente contro l’avviso di accertamento, in materia di Irpef ed Iva, relativo all’anno d’imposta 2011.

Il contribuente è rimasto intimato.

La proposta del relatore è stata comunicata, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza camerale, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c..

CONSIDERATO

che:

1. Con il primo motivo l’ufficio lamenta, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, la nullità della sentenza impugnata per la sua motivazione meramente apparente e comunque contraddittoria.

Il motivo è fondato e va accolto.

Infatti “La riformulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, disposta dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, conv. in L. 7 agosto 2012, n. 134, deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall’art. 12 preleggi, come riduzione al “minimo costituzionale” del sindacato di legittimità sulla motivazione. Pertanto, è denunciabile in cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione.” (Cass., Sez. U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014; conforme, ex multis, Cass., sez. 3 -, Sentenza n. 23940 del 12/10/2017).

In particolare, in applicazione di tali principi, è stato chiarito che ” Il vizio di motivazione contraddittoria sussiste solo in presenza di un contrasto insanabile tra le argomentazioni addotte nella sentenza impugnata che non consenta la identificazione del procedimento logico-giuridico posto a base della decisione, sicché detto vizio non è ipotizzabile nel caso in cui la contraddizione denunziata riguardi le contrastanti valutazioni compiute dal giudice di primo grado e da quello di appello, dovendo altrimenti ritenersi contraddittorie tutte le sentenze di secondo grado che abbiano motivato in modo difforme dal giudice di prime cure, né in caso di contrasto – pur denunciabile sotto altri profili – tra le affermazioni della stessa sentenza ed il contenuto di altre prove e documenti.” (Cass., Sez. L -, Sentenza n. 17196 del 17/08/2020).

Quindi ” Sussiste il vizio di assenza della motivazione, di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, allorché la sentenza sia nulla per contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili, che rendono incomprensibili le ragioni poste a base della decisione.” (Cass., Sez. 6 – L, Ordinanza n. 16611 del 25/06/2018).

Con riferimento, poi, al contrasto tra le diverse parti componenti la sentenza impugnata, è stato precisato che ” Il contrasto tra motivazione e dispositivo che determina la nullità della sentenza ricorre solo se ed in quanto esso incida sulla idoneità del provvedimento, nel suo complesso, a rendere conoscibile il contenuto della statuizione giudiziale, ricorrendo nelle altre ipotesi un mero errore materiale.”(Cass. Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 26074 del 17/10/2018). In applicazione di tale principio, questa Corte ha quindi annullato la decisione in quella sede impugnata, non potendosi individuare con certezza la portata della decisione, in quanto in motivazione vi era un’affermazione che risultava coerente con il dispositivo, mentre nelle argomentazioni svolte non era chiara l’adesione da parte del giudice alle contrastanti tesi delle parti.

Tanto premesso, nel caso di specie, il giudice a quo ha rilevato nella parte introduttiva della motivazione innanzitutto che il ricorrente, con il ricorso introduttivo, aveva sostenuto che l’accertamento avrebbe dato luogo ad un’indebita duplicazione d’imposta e che l’Agenzia delle entrate aveva replicato “contestando in fatto ed in diritto ogni avversa deduzione e sostenendo la piena legittimità formale e sostanziale del proprio operato.”.

Nel passaggio successivo, la CTR ha dato atto che il contribuente appellante aveva ribadito “l’asserita illegittimità della duplicazione d’imposta realizzatasi in suo danno” e che l’Amministrazione aveva eccepito l’inammissibilità e l’infondatezza del gravame.

Tali premesse evidenziano per tabulas che, secondo lo stesso giudice a quo, nei gradi di merito l’Amministrazione si è sempre difesa contrapponendo le proprie ragioni all’eccezione del contribuente di illegittimità della pretesa impositiva per la pretesa doppia imposizione cui essa avrebbe dato luogo.

Pertanto, è palese la contraddizione interna della decisione impugnata, che nella parte motiva ulteriore assume invece che la doppia imposizione sarebbe pacifica, in quanto incontestata tra le parti: ” Ciò che invece appare di decisoria pregnanza in processo è il dato- del tutto pacifico in quanto non contestato dall’Agenzia delle entrate di Salerno- che per la prestazione professionale in oggetto il contribuente abbia corrisposto due volte la stessa imposta.”.

Solo per completezza giova precisare che la contraddittorietà della motivazione, che emerge comunque dalla mera lettura della sola sentenza, trova conferma anche negli atti difensivi di merito dell’Amministrazione richiamati nel ricorso, che contraddicevano i presupposti della doppia imposizione (come infatti rilevato dalla stessa CTR nell’esordio della motivazione, salva la successiva e contraddittoria affermazione di non contestazione).

La sentenza impugnata va quindi cassata con rinvio alla CTR.

2. Il secondo motivo, che denuncia un’omessa pronuncia su altra questione, resta assorbito.

PQM

Accoglie il primo motivo, dichiara assorbito il secondo, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione tributaria regionale della Campania, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 8 luglio 2021.

Depositato in Cancelleria il 16 novembre 2021

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