Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.34659 del 16/11/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUCIOTTI Lucio – Presidente –

Dott. CATALDI Michele – rel. Consigliere –

Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere –

Dott. LO SARDO Giuseppe – Consigliere –

Dott. RAGONESI Vittorio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 2752-2020 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, *****, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis;

– ricorrente –

contro

M.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA PIETRO DELLA VALLE N. 2, presso lo studio dell’avvocato FRANCESCO SCHILLACI, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato FRANCESCA NIELLO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 3636/13/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DEL LAZIO, depositata il 18/06/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata dell’08/07/2021 dal Consigliere Relatore Dott. MICHELE CATALDI.

RILEVATO

che:

1. L’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione, affidato a due motivi, avverso la sentenza di cui all’epigrafe, con la quale la Commissione tributaria regionale del Lazio ha dichiarato inammissibile, in quanto tardivo, l’appello erariale avverso la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Roma, che aveva accolto il ricorso del contribuente M.G. contro il silenzio rifiuto tenuto dall’Amministrazione sull’istanza dello stesso contribuente di rimborso dell’Irpef applicata dal sostituto d’imposta sulla sua pensione integrativa Inail relativa agli anni 2009-2012.

Il contribuente si è costituito con controricorso ed ha successivamente prodotto memoria.

La proposta del relatore è stata comunicata, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza camerale, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c..

CONSIDERATO

che:

1. Con il primo motivo l’Agenzia deduce, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, l’errore commesso dalla CTR nel computo del termine decadenziale per proporre appello.

Premette infatti la ricorrente che la sentenza di primo grado appellata era stata depositata in data 29 luglio 2016, come rilevato nella stessa sentenza d’appello.

Pertanto, essendo pacifico che la decisione della CTP non era stata notificata, doveva applicarsi il termine semestrale di cui all’art. 327 c.p.c., comma 1, che sarebbe scaduto il 29 gennaio 2017. Tuttavia, tale termine doveva essere prorogato di 31 giorni, in ragione della sospensione feriale dell’anno 2016, con conseguente scadenza alla data dell’1 marzo 2017 (considerato che Febbraio 2017 annoverava 28 giorni).

Tanto premesso, assume la ricorrente che doveva considerarsi tempestiva la proposizione dell’appello, avvenuta con la notifica a mezzo posta spedita in data 28 febbraio 2017, come da relata di notifica del messo speciale dell’Ufficio e come da distinta dell’elenco degli atti giudiziari spediti in pari data, munita di timbro datario dell’ufficio postale (documenti entrambi riprodotti nel ricorso).

Rileva quindi la ricorrente che l’appello era stato tempestivamente spedito (ciò che è sufficiente per perfezionare la notifica nei confronti dell’appellante) il 28 febbraio 2017, ed aggiunge che lo sarebbe stato anche se la spedizione fosse avvenuta 11 marzo 2017, come eccepito dall’appellato, atteso che tale data integrava comunque l’ultimo giorno utile per impedire la decadenza.

Preliminarmente, al contrario di quanto eccepito dal controricorrente, il motivo è autosufficiente ed ammissibile.

Invero, la relativa eccezione di inammissibilità è infondata a monte, posto che il vizio denunciato ha natura processuale, con la conseguenza che questa Corte può comunque attingere direttamente il fatto processuale, nel caso di specie rappresentato dagli elementi che determinano il dies a quo e quello ad quem del termine. Inoltre, il ricorso è comunque di per sé sufficiente, in considerazione del contenuto della sentenza impugnata, a portare a conoscenza di questa Corte i medesimi dati, anche attraverso la riproduzione della documentazione relativa alla spedizione dell’appello, con le correlate indicazioni in ordine alla sua produzione.

Infine, i dati necessari e sufficienti alla decisione del motivo sono comunque ricavati dalla stessa sentenza e dalle difese del medesimo controricorrente. E ciò valga sia per quanto riguarda la data di deposito della sentenza appellata, che per quanto attiene a quella di spedizione dell’impugnazione di merito.

Infatti, la ricorrente, attraverso la relata del messo notificatore, facente prova fino a querela di falso, ha documentato che l’appello è stato spedito il 28 febbraio 2017.

Un ulteriore riscontro istruttorio sul punto è dato inoltre dall’elenco degli atti spediti, munito del timbro datario dell’ufficio postale, atteso che “Nel giudizio tributario, la prova del perfezionamento della notifica a mezzo posta dell’atto d’appello per il notificante nel termine di cui all’art. 327 c.p.c., è validamente fornita dall’elenco di trasmissione delle raccomandate recante il timbro datario delle Poste, non potendosi attribuire all’apposizione di quest’ultimo su detta distinta cumulativa altro significato se non quello di attestarne la consegna all’ufficio postale. (Cass. Sez. 5 -, Sentenza n. 22878 del 29/09/2017, ex plurimis)”.

E comunque, la spedizione della notifica dell’appello a mezzo posta, datata 28.02.2017 (ultimo giorno del mese), tempestiva rispetto alla data di deposito della sentenza di primo grado (29.07.2016), tale sarebbe stata comunque anche se fosse avvenuta l’1.03.2017, come assunto dal controricorrente, poiché i 31 gg. della sospensione feriale, da aggiungere al termine di decadenza dall’impugnazione calcolato ex nominatione dierum, vanno calcolati ex numeratione dierum, scadendo quindi proprio l’1.03.2017 (cfr. Cass. Sez. 5 -, Ordinanza n. 15029 del 15/07/2020; Cass. Sez. 6 – 1, Ordinanza n. 17640 del 25/08/2020).

Va quindi accolto il motivo e va cassata, con rinvio, la sentenza impugnata.

2. Con il secondo motivo l’Agenzia deduce, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e la falsa applicazione del D.Lgs. n. 252 del 2005, art. 11, comma 6; e del D.Lgs. n. 252 del 2005, art. 23, commi 5-7.

Il motivo, che attinge il merito dell’imposizione, sul quale pure la motivazione resa dalla CTR si è soffermata dopo avere erroneamente rilevato l’inammissibilità dell’appello, è inammissibile.

Infatti, qualora il giudice che abbia ritenuto inammissibile una domanda, o un capo di essa, o un singolo motivo di gravame, così spogliandosi della potestas iudicandi sul relativo merito, proceda poi comunque all’esame di quest’ultimo, è inammissibile, per difetto di interesse, il motivo di impugnazione della sentenza da lui pronunciata che ne contesti solo la motivazione, da considerarsi svolta ad abundantiam, su tale ultimo aspetto (Cass. Sez. U. 30/10/2013, n. 24469; in senso conforme, tra le ultime, Cass. Sez. U -, Sentenza n. 2155 del 01/02/2021; Cass. Sez. 1 -, Ordinanza n. 11675 del 16/06/2020; Cass. 19/12/2017, n. 30393).

Delle questioni sostanziali introdotte in primo grado e riproposte in appello, il cui esame sia stato precluso alla CTR a causa dell’esaurimento della potestas iudicandi, consumata con l’erronea declaratoria di inammissibilità dell’impugnazione, conoscerà il giudice del rinvio.

PQM

Accoglie il primo motivo di ricorso e dichiara inammissibile il secondo; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Commissione tributaria regionale del Lazio, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 8 luglio 2021.

Depositato in Cancelleria il 16 novembre 2021

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