LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LUCIOTTI Lucio – Presidente –
Dott. CATALDI Michele – rel. Consigliere –
Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere –
Dott. LO SARDO Giuseppe – Consigliere –
Dott. RAGONESI Vittorio – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 6093-2020 proposto da:
CONSORZIO GENERALE DI BONIFICA DEL BACINO INFERIORE DEL VOLTURNO, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in *****, presso lo studio dell’avvocato ORESTE CANTILLO, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato GUGLIELMO CANTILLO;
– ricorrente –
contro
PINIROMA SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, PIAZZA CAVOUR, ROMA, rappresentata e difesa dall’avvocato FAUSTO PORCU’;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 6256/8/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DELLA CAMPANIA, depositata il 17/07/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata dell’08/07/2021 dal Consigliere Relatore Dott. MICHELE CATALDI.
RILEVATO
che:
1. Il Consorzio generale di bonifica del bacino inferiore del Volturno propone ricorso per cassazione, affidato ad un motivo, avverso la sentenza di cui all’epigrafe, con la quale la Commissione tributaria regionale della Campania ha dichiarato inammissibile il suo appello avverso la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Caserta che – per quanto qui rileva- aveva accolto parzialmente il ricorso della Piniroma s.r.l. avverso l’avviso di pagamento di contributi consortili, relativi a terreni e fabbricati, per le annualità dal 2012 al 2017.
La Piniroma s.r.l. si è costituita con controricorso.
La proposta del relatore è stata comunicata, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza camerale, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c..
CONSIDERATO
che:
1. Con l’unico motivo il ricorrente Consorzio deduce, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e la falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 57, dell’art. 324 c.p.c. e dell’art. 2909 c.c..
Premette il ricorrente che (come risulta dalla stessa sentenza impugnata) la CTP aveva parzialmente accolto il ricorso introduttivo della contribuente, limitatamente alle annualità dal 2012 al 2015, sul presupposto del passaggio in giudicato di precedenti sentenze, emesse dalla stessa CTP tra le medesime parti, relative ai contributi dovuti per identiche annualità.
Successivamente, con l’appello, il Consorzio aveva rilevato che le precedenti decisioni rese tra le stesse parti avevano tuttavia per oggetto contributi consortili dovuti per immobili della contribuente diversi da quelli di cui all’avviso di pagamento sub iudice in questo giudizio.
Tuttavia, secondo il ricorrente, il giudice a quo, errando, ha dichiarato inammissibile l’appello consortile a causa della ritenuta novità del motivo relativo al fatto che i precedenti giudicati si riferiscano ad immobili diversi da quelli oggetto del giudizio.
Assume infatti il ricorrente che il motivo in questione non integra un’eccezione in senso stretto, ma un’eccezione in senso improprio o una mera difesa, che non amplia l’originario thema decidendum, costituendo una mera contestazione delle censure mosse dalla contribuente all’atto impugnato con il ricorso, non incorrendo, pertanto, nel divieto di proporre nuove eccezioni di cui al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 57.
Aggiunge poi il ricorrente che il giudicato esterno è rilevabile anche d’ufficio, in ogni stato e grado, e, costituendo la regola iuris del caso concreto, è assimilabile alla norma ed appartiene alla dimensione non fattuale, ma normativa del giudizio, regolata dal principio iuria novit curia, per cui la relativa eccezione deve ritenersi “impropria”, sottratta quindi alla limitazione dei nova in appello, limitata alle eccezioni “in senso stretto o proprio”.
Pertanto, l’argomentazione con la quale è stata contestata in appello la sussistenza dei presupposti dell’eccezione di giudicato sollevata in primo grado dalla contribuente, ed accolta dalla CTP, costituisce, secondo la ricorrente, una difesa in diritto, con la quale si è negata l’applicabilità della regola iuris, invocata dalla controparte quale effetto dell’irrevocabilità di altre pronunce, e si è riaffermata la fondatezza della pretesa impositiva consortile originaria, oggetto dell’atto impositivo impugnato, senza alcun ampliamento del petitum e del thema decidendum.
Il motivo, che nella sostanza ha inequivoca natura di denuncia di un errore in procedendo, è fondato.
Invero, nel giudizio tributario, il divieto di proporre nuove eccezioni in sede di gravame, di cui al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 57, concerne tutte le eccezioni in senso stretto, consistenti nei vizi d’invalidità dell’atto tributario o nei fatti modificativi, estintivi o impeditivi della pretesa fiscale, mentre non si estende alle eccezioni improprie o alle mere difese e, cioè, alla contestazione dei fatti costitutivi del credito tributario o delle censure del contribuente, che restano sempre deducibili. (Cass. Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 11223 del 31/05/2016; conforme Cass. Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 31224 del 29/12/2017).
Pertanto, in tema di contenzioso tributario, ai sensi del D.Lgs. n. 542 del 1996, art. 57, comma 2, sono precluse in appello esclusivamente le nuove eccezioni in senso tecnico, dalle quali deriva un mutamento degli elementi materiali del fatto costitutivo della pretesa ed il conseguente ampliamento del tema della decisione (cfr. Cass. Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 23587 del 21/11/2016).
Non ha determinato tale mutamento del thema decidendum fattuale il motivo d’appello con il quale l’ente impositore ha contestato il giudicato esterno di cui all’eccezione della contribuente, accolta dalla CTP. Infatti, di per sé l’accertamento del giudicato esterno ha carattere pubblicistico ed ha ad oggetto questioni assimilabili a quelle di diritto, anziché di fatto (cfr. Cass. – Sez. 3 -, Sentenza n. 11754 del 15/05/2018), trattandosi di un elemento che può essere assimilato agli elementi normativi astratti, essendo destinato a fissare la regola del caso concreto (Cass. Sez. L -, Ordinanza n. 16847 del 26/06/2018), tanto che la stessa eccezione di giudicato esterno non è soggetta a preclusioni per quanto riguarda la sua allegazione in sede di merito, in quanto prescinde da qualsiasi volontà dispositiva della parte e in considerazione del suo rilievo pubblicistico, è rilevabile d’ufficio (Cass. Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 48 del 07/01/2021, ex plurimis), corrispondendo ad un preciso interesse pubblico, sotteso alla funzione primaria del processo e consistente nell’eliminazione dell’incertezza delle situazioni giuridiche, attraverso la stabilità della decisione. (Cass. Sez. L -, Ordinanza n. 16847 del 26/06/2018, cit., ex plurimis).
Premessa, pertanto, l’appartenenza della questione del giudicato al profilo normativo, e non fattuale, del giudizio, si deve sottolineare che, nella sostanza, contestando, sotto il profilo oggettivo, l’efficacia del giudicato esterno, il Consorzio appellante non ha mutato i termini della propria pretesa, poiché non ha dedotto motivi diversi, sotto il profilo del fondamento giustificativo, da quelli contenuti nell’atto impositivo controverso (cfr. Cass. Sez. 5 -, Ordinanza n. 5160 del 26/02/2020). Piuttosto, con il motivo de quo, l’appellante ha introdotto, come è consentito, una mera argomentazione difensiva, tendente ad inficiare la sentenza sotto un profilo logico ulteriore rispetto a quello esposto in primo grado, atteso che le difese, le argomentazione e le prospettazioni con cui l’Amministrazione si difende dalle contestazioni già dedotte in giudizio non costituiscono, a loro volta, eccezioni in senso stretto (Cass. Sez. 5 -, Ordinanza n. 2413 del 03/02/2021). Solo per completezza, poi, giova precisare che nel processo tributario, nei termini decadenziali propri del relativo grado di giudizio, è legittima anche la produzione in appello di documenti nuovi, avendo questa Corte già chiarito che il D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 58, consente la produzione nel giudizio di appello di qualsiasi documento, pur se già disponibile in precedenza (Cass. Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 22776 del 06/11/2015), alla luce del principio di specialità espresso dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 1, comma 2, in forza del quale, nel rapporto fra norma processuale civile ordinaria e norma processuale tributaria, prevale quest’ultima, per cui non trova applicazione la preclusione di cui all’art. 345 c.p.c., comma 3, (nel testo introdotto dalla L. n. 69 del 2009), essendo la materia regolata dal cit. D.Lgs., predetto art. 58, comma 2, (Cass. Sez. 5 -, Sentenza n. 27774 del 22/11/2017, ex plurimis; secondo Cass. Sez. 5 -, Ordinanza n. 17164 del 28/06/2018, le parti possono produrre in appello nuovi documenti, preesistenti al giudizio di primo grado, ” anche ove gli stessi comportino un ampliamento della materia del contendere”).
Va quindi accolto il ricorso e va cassata, in parte qua, la sentenza impugnata, che si è discostata dai predetti principi, con rinvio al giudice a quo per ogni questione il cui esame è rimasto precluso dalla dichiarata inammissibilità dell’appello del Consorzio.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione tributaria regionale della Campania, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 8 luglio 2021.
Depositato in Cancelleria il 16 novembre 2021