LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LUCIOTTI Lucio – Presidente –
Dott. CATALDI Michele – rel. Consigliere –
Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere –
Dott. LO SARDO Giuseppe – Consigliere –
Dott. RAGONESI Vittorio – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 6442-2020 proposto da:
L.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA BARNABA TORTOLINI 30, presso lo studio dell’avvocato ALESSANDRO FERRARA, rappresentato e difeso dagli avvocati BIAGIO LAURI, CARMINE LAURI;
– ricorrente –
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE, *****, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 5781/25/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DELLA CAMPANIA, depositata il 01/07/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata dell’08/07/2021 dal Consigliere Relatore Dott. MICHELE CATALDI.
RILEVATO
che:
1. L.G., esercente la professione di notaio, propone ricorso per cassazione, affidato a due motivi, avverso la sentenza di cui all’epigrafe, con la quale la Commissione tributaria regionale della Campania ha rigettato il suo appello avverso la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Napoli, che aveva rigettato il suo ricorso contro l’avviso d’accertamento emesso nei suoi confronti, per l’anno d’imposta 2012, in materia di Irpef, Irap ed Iva, all’esito di una verifica fiscale con accesso e del relativo processo verbale di constatazione.
L’Agenzia delle Entrate si è costituita con controricorso.
La proposta del relatore è stata comunicata, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza camerale, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c..
CONSIDERATO
che:
1. Con il primo motivo il contribuente ricorrente deduce, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e falsa applicazione della L. n. 212 del 2000, art. 12, comma 7.
Assume infatti il ricorrente che il giudice a quo, nel respingere il corrispondente motivo d’appello, ha erroneamente escluso la nullità dell’atto impositivo (notificato il 7 novembre 2017) per la violazione del termine dilatorio di 60 giorni imposto, a pena di nullità, dalla L. n. 212 del 2000, art. 12, comma 7, poiché ha errato nell’individuare il relativo dies a quo, che ha fatto coincidere con la data (17 marzo 2017) del processo verbale di constatazione redatto in occasione dell’accesso presso i locali del contribuente, che non coinciderebbe con ” il rilascio della copia del processo verbale di chiusura delle operazioni da parte degli organi di controllo”, espressamente considerato dalla ridetta norma.
Nella sostanza, come risulta espressamente dal periodo enfatizzato a pag. 8 del ricorso, l’errore imputato alla CTR “consiste nell’aver equiparato il processo verbale di constatazione del 17/03/2017 al “verbale di chiusura delle operazioni da parte degli organi di controllo””.
Per evitare possibili ambiguità in ordine all’individuazione dell’oggetto della contestazione, deve rilevarsi che non è contestata la ricostruzione processuale della sentenza impugnata, secondo la quale “Il ricorrente ha lamentato il mancato rispetto del termine di 60 giorni perché sarebbe mancato un atto finale di chiusura delle operazioni dell’accesso”. In questo senso, del resto, depone lo stesso ricorso introduttivo del contribuente, nella parte trascritta alle pagg. 4 e 5 del ricorso per cui qui si procede, oltre che l’appello, a sua volta in parte trascritto alla pag. 7 del ricorso. E’ ancora opportuno precisare che nel ricorso non viene allegato che si siano verificati ulteriori accessi successivi al 17 marzo 2017 e non viene contestata la ricostruzione, in fatto, della sentenza impugnata, secondo cui “le operazioni si sono concluse proprio il giorno stesso dell’accesso e che successivamente il contribuente ha avuto delle interlocuzioni con l’Ufficio offrendo altra documentazione”.
Pertanto, il ricorrente lamenta, nella sostanza, che il rilascio della copia del processo verbale di constatazione, redatto in occasione della verifica effettuata con l’unico accesso, avvenuto il 17 marzo 2017, non avrebbe fatto decorrere il termine dilatorio in questione, poiché lo stesso verbale, a differenza di quanto ritenuto dalla CTR, non equivarrebbe a quello di chiusura delle operazioni menzionato dalla norma invocata e mancante nel caso di specie, con la conseguenza che il contribuente non avrebbe goduto dell’intervallo prescritto a sua tutela tra conclusione delle operazioni e notifica dell’atto impositivo.
Tanto premesso, il motivo è infondato.
Infatti, come questa Corte ha già avuto modo di precisare, il termine dilatorio di cui ai sensi della L. n. 212 del 2000, art. 12, comma 7, decorre da tutte le possibili tipologie di verbali che concludono le operazioni di accesso, verifica o ispezione, indipendentemente dal loro contenuto e denominazione formale, essendo finalizzato a garantire il contraddittorio anche a seguito di un verbale meramente istruttorio e descrittivo. (Cass. Sez. 5 -, Ordinanza n. 1497 del 23/01/2020; conforme Cass. Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 15010 del 02/07/2014). Nello stesso senso, è stato rilevato che in materia di garanzie del soggetto sottoposto a verifiche fiscali, il processo verbale, redatto ai sensi della L. n. 4 del 1929, art. 24, deve attestare le operazioni compiute dall’Amministrazione, sicché, nel caso di accesso mirato all’acquisizione di documentazione fiscale, è sufficiente l’indicazione, in esso, dei documenti prelevati, ferma restando la decorrenza del termine dilatorio di cui alla L. n. 212 del 2000, art. 12, comma 7, dal rilascio di copia del predetto verbale, senza che sia necessaria l’adozione di un’ulteriore verbale di contestazione delle violazioni successivamente riscontrate (Cass. Sez. 5 -, Ordinanza n. 12094 del 08/05/2019).
Pertanto, al fine che qui rileva, il rilascio incontestato della copia del processo verbale di constatazione, redatto in occasione della verifica effettuata con l’unico accesso, avvenuto il 17 marzo 2017, era idoneo e sufficiente alla decorrenza del termine dilatorio di garanzia del contribuente. Per completezza, fermo restando che il ricorrente non ha dedotto che si siano svolte ulteriori attività dalle quali avrebbe dovuto computarsi ex novo il termine de quo, giova comunque aggiungere che, come questa Corte ha già avuto modo di precisare, il termine dilatorio di cui alla L. n. 212 del 2000, art. 12, comma 7, non deve essere rispettato anche nell’ipotesi in cui, dopo la chiusura del processo verbale, l’ufficio proceda autonomamente ad ulteriori verifiche sulla base di una istruttoria interna, quale aggiuntiva ed autonoma attività rispetto all’accesso presso i locali del contribuente medesimo. (Cass. Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 27732 del 30/10/2018). Ne’ sussiste l’obbligo di redigere un apposito verbale di chiusura delle operazioni – e conseguentemente di attendere il decorso di un nuovo termine dilatorio, ai sensi della L. n. 212 del 2000, art. 12, comma 7, prima di emanare l’avviso di accertamento – qualora il contribuente, richiesto in sede di accesso di depositare alcuni documenti, consegni poi gli stessi presso gli uffici dell’Amministrazione, perché la fase che giustifica l’instaurazione del contraddittorio presuppone l’accesso senza estendersi a ciò che avviene in epoca successiva, al di fuori dei locali nei quali il contribuente esercita la propria attività.(Cass. Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 18103 del 10/07/2018; per l’esclusione del decorso del termine anche in occasione della consegna della documentazione contabile spontaneamente effettuata dal contribuente presso gli uffici cfr. Cass. Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 6219 del 14/03/2018).
2. Con il secondo motivo, subordinato al rigetto del primo, il contribuente deduce, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, la nullità della sentenza impugnata per la natura meramente apparente della sua motivazione, in relazione alla ridetta questione della violazione della L. n. 212 del 2000, art. 12, comma 7.
Il motivo è infondato.
Infatti “La riformulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, disposta dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, conv. in L. 7 agosto 2012, n. 134, deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall’art. 12 preleggi, come riduzione al “minimo costituzionale” del sindacato di legittimità sulla motivazione. Pertanto, è denunciabile in cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione.” (Cass., Sez. U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014; conforme, ex multis, Cass., Sez. 3 -, Sentenza n. 23940 del 12/10/2017).
Nessuna di tali ipotesi ricorre nel caso di specie, nel quale la CTR ha reso una motivazione che, per quanto sintetica, consente di ricostruire in maniera univoca il percorso logico, fattuale e giuridico, che integra la ratio decidendi.
3. Le spese seguono la soccombenza.
PQM
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 5.600,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 8 luglio 2021.
Depositato in Cancelleria il 16 novembre 2021