LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 2
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ORILIA Lorenzo – Presidente –
Dott. ABETE Luigi – rel. Consigliere –
Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere –
Dott. GIANNACCARI Rossana – Consigliere –
Dott. VARRONE Luca – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso n. 23779 – 2020 R.G. proposto da:
A.D. – c.f. ***** – elettivamente domiciliato, con indicazione dell’indirizzo p.e.c., in Caltagirone, alla via Caltanissetta, n. 4, presso lo studio dell’avvocato Andrea Anfuso Alberghina che lo rappresenta e difende in virtù di procura speciale su foglio allegato in calce al ricorso.
– ricorrente –
contro
MINISTERO della GIUSTIZIA, – c.f. ***** – in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma, alla via dei Portoghesi, n. 12, domicilia per legge.
– controricorrente –
avverso il decreto della Corte d’Appello di Catania n. 2658/2020;
udita la relazione nella camera di consiglio del 16 giugno 2021 del consigliere Dott. Luigi Abete.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO 1. Con ricorso ex lege n. 89/2001 alla Corte d’Appello di Catania A.D. deduceva che era stato dichiarato fallito con sentenza n. 25 del 20.10.1995 del Tribunale di Caltagirone; che la procedura fallimentare era ancora pendente, sicché alla data di deposito del ricorso ex lege “Pinto” aveva avuto una durata significativamente irragionevole.
Chiedeva ingiungersi al Ministero della Giustizia la corresponsione di un equo indennizzo.
2. Con decreto del 29.9.2019 il consigliere designato accoglieva il ricorso e, reputata ragionevole la durata del fallimento “presupposto” nei limiti di sei anni, liquidava in favore del ricorrente a titolo di equo indennizzo per gli anni residui di irragionevole durata, la somma complessiva di Euro 9.840,00 ovvero determinava il “moltiplicatore” annuo in Euro 400,00 per i primi tre anni, in Euro 480,00 per i successivi tre anni ed in Euro 560,00 per gli anni ulteriormente successivi.
3. A.D. proponeva opposizione della L. n. 89 del 2001, ex art. 5 ter. Non si costituiva il Ministero della Giustizia.
4. Con decreto n. 2658/2020 la Corte di Catania rigettava l’opposizione. Reputava la corte che la quantificazione dei “moltiplicatori” annui, quale operata dal consigliere designato, doveva reputarsi senz’altro congrua.
5. Avverso tale decreto ha proposto ricorso A.D.; ne ha chiesto sulla scorta di due motivi la cassazione con ogni conseguente provvedimento anche in ordine alle spese.
Il Ministero della Giustizia ha depositato controricorso; ha chiesto dichiararsi inammissibile o rigettarsi l’avverso ricorso con il favore delle spese.
6. Il relatore ha formulato proposta di manifesta infondatezza del ricorso ex art. 375 c.p.c., n. 5); il presidente ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., comma 1, ha fissato l’adunanza in camera di consiglio.
Il ricorrente ha depositato memoria.
7. Con il primo motivo il ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e falsa applicazione della L. n. 89 del 2001, artt. 2 e 2 bis e dell’art. 12 preleggi, dell’art. 6 CEDU, par. 1, e 8, dell’art. 1C.E.D.U., prot. 1, e dell’art. 32 C.E.D.U., prot. 4.
Deduce che ha errato la Corte di Catania nella quantificazione dei “moltiplicatori” annui.
Deduce che in sede di quantificazione dell’indennizzo la corte distrettuale non ha tenuto conto né dei parametri legislativi né delle limitazioni ai diritti fondamentali che la dichiarazione di fallimento comporta.
8. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 l’omesso esame di fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti.
Deduce che la corte territoriale, in sede di quantificazione dei “moltiplicatori” annui, non ha tenuto conto delle argomentazioni svolte e dell’ulteriore documentazione prodotta in sede di opposizione.
Deduce segnatamente che la corte etnea non ha tenuto conto della certificazione attestante il decesso – in data 26.6.2004 – della madre, sicché, se il fallimento “presupposto” si fosse chiuso entro il termine ragionevole, avrebbe potuto fruire e disporre dei beni costituenti l’eredità materna.
9. Il collegio appieno condivide la proposta del relatore, che ben può essere reiterata in questa sede.
D’altronde le argomentazioni di cui alla memoria che il ricorrente ha provveduto a depositare, non sono – si dirà – da condividere.
I motivi di ricorso sono quindi da rigettare.
10. Va debitamente premesso che questa Corte spiega che, in tema di equa riparazione, la L. n. 89 del 2001, art. 2 bis, relativo alla misura ed ai criteri di determinazione dell’indennizzo per l’irragionevole durata del processo, rimette al prudente apprezzamento del giudice di merito – sindacabile in sede di legittimità nei soli limiti ammessi dall’art. 360 c.p.c., n. 5 – la scelta del “moltiplicatore” annuo, compreso tra il minimo ed il massimo ivi indicati, da applicare al ritardo nella definizione del processo “presupposto”, orientando il “quantum” della liquidazione equitativa sulla base dei parametri di valutazione, tra quelli elencati nell’art. 2 bis cit., comma 2, che appaiano maggiormente significativi nel caso specifico (cfr. Cass. (ord. 1.2.2019, n. 3157).
In questi termini, anche il primo motivo di ricorso si qualifica ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, cosicché appieno si giustifica la disamina contestuale degli esperiti mezzi di impugnazione.
11. Nel solco, dunque, dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, l’iter motivazionale che sorregge, in punto di quantificazione dei “moltiplicatori” annui, l’impugnato dictum, risulta immune da qualsivoglia forma di “anomalia motivazionale” rilevante alla luce dell’insegnamento n. 8053 del 7.4.2014 delle sezioni unite di questa Corte.
In particolare, con riferimento all'”anomalia” della motivazione “apparente” – che ricorre allorquando il giudice di merito non procede ad una approfondita disamina logico – giuridica, tale da lasciar trasparire il percorso argomentativo seguito (cfr. Cass. 21.7.2006, n. 16672) – la corte catanese ha viceversa compiutamente ed intellegibilmente esplicitato il proprio iter argomentativo, allorché ha confermato la quantificazione dei “moltiplicatori” operata dal consigliere designato.
Più esattamente, la Corte di Catania, senza derogare in nessun modo alla presunzione di sussistenza del pregiudizio non patrimoniale, ha puntualizzato, da un canto, che non era stato acquisito riscontro di elementi idonei a giustificare la quantificazione dei “moltiplicatori” in misura maggiore; ha puntualizzato, d’altro canto, che le limitazioni dei diritti fondamentali inerenti allo status di fallito sono insite in ogni dichiarazione di fallimento, sicché in assenza “di specifiche e particolari situazioni personali non comuni alla generalità dei soggetti sottoposti a procedura concorsuale” (così decreto impugnato, pag. 3), non vi era margine per incrementare i “moltiplicatori” determinati dal consigliere designato.
12. In questo quadro a nulla vale che il ricorrente adduca che la corte d’appello gli ha fatto onere d’allegazione di specifici riscontri probatori ai fini della quantificazione in maggior misura dell’equo indennizzo (cfr. ricorso, pag. 7); a nulla vale che il ricorrente adduca che “nel caso concreto l’eccessiva durata del processo fallimentare ha determinato una compromissione non valutata né considerata dal giudice di alcuni diritti riconosciuti sia dalla Costituzione che dalla Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo” (così memoria, pag. 4).
13. Con precipuo riferimento poi alle doglianze veicolate dal secondo motivo si rimarca quanto segue.
Per un verso, l’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, (come riformulato dal D.Lgs. n. 83 del 2012, art. 54, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 134 del 2012), introduce nell’ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, nel cui paradigma non è inquadrabile la censura concernente la omessa valutazione di deduzioni difensive (cfr. Cass. 14.6.2017, n. 14802; Cass. (ord.) 18.10.2018, n. 26305).
Per altro verso – con puntuale riferimento all’asserito omesso esame della certificazione attestante il decesso della madre del ricorrente – il cattivo esercizio del potere di apprezzamento delle prove non legali da parte del giudice di merito non dà luogo ad alcun vizio denunciabile con il ricorso per cassazione, non essendo inquadrabile nel paradigma dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, né in quello del precedente n. 4, disposizione che – per il tramite dell’art. 132 c.p.c., n. 4 – dà rilievo unicamente all’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante (cfr. Cass. 10.6.2016, n. 11892; Cass. (ord.) 26.9.2018, n. 23153).
14. In ogni caso l’iter motivazionale che sorregge l’impugnato dictum è in toto ineccepibile sul piano della correttezza giuridica.
Questa Corte spiega che, in tema di equa riparazione da irragionevole durata del processo fallimentare, è congrua la liquidazione dell’indennizzo nella misura solitamente riconosciuta per i giudizi amministrativi protrattisi oltre dieci anni, rapportata su base annua a circa Euro 500,00 (cfr. Cass. 16.7.2014, n. 16311; cfr. altresì Cass. (ord.) 19.5.2017, n. 12696).
15. In dipendenza del rigetto del ricorso A.D. va condannato a rimborsare al Ministero della Giustizia le spese del presente giudizio.
La liquidazione segue come da dispositivo.
16. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 10, non è soggetto a contributo unificato il giudizio di equa riparazione ex L. n. 89 del 2001. Il che rende inapplicabile il D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente, A.D., a rimborsare al Ministero della Giustizia le spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano in Euro 1.000,00 per compensi, oltre spese prenotate a debito.
Depositato in Cancelleria il 16 novembre 2021