Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.34665 del 16/11/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ORILIA Lorenzo – Presidente –

Dott. ABETE Luigi – rel. Consigliere –

Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere –

Dott. GIANNACCARI Rossana – Consigliere –

Dott. VARRONE Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 24632 – 2020 R.G. proposto da:

R.A. – c.f. ***** -;

Z.M.L. – c.f. ***** – (erede di T.A.);

T.V. – c.f. ***** – (erede di T.A.);

B.A. – c.f. ***** -;

A.C. – c.f. ***** – (erede di A.G.);

AT.GI. – c.f. ***** – (erede di A.G.);

A.A. – c.f. ***** – (erede di A.G.);

F.D. – c.f. ***** -;

TO.AN. – c.f. ***** -;

L.F. – c.f. ***** -;

BA.AL. – c.f. ***** -;

C.A. – c.f. ***** -;

V.A. – c.f. ***** -;

C.R. – c.f. ***** -;

elettivamente domiciliati in Roma, alla via Barnaba Tortolini, n. 30, presso lo studio dell’avvocato Alessandro Ferrara che disgiuntamente e congiuntamente all’avvocato Massimo Ferraro li rappresenta e difende in virtù di procura speciale in calce al ricorso.

– ricorrenti –

contro

MINISTERO della GIUSTIZIA, – c.f. ***** – in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma, alla via dei Portoghesi, n. 12, domicilia per legge.

– controricorrente – ricorrente incidentale –

udita la relazione nella camera di consiglio del 16 giugno 2021 del consigliere Dott. Luigi Abete.

MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO 1. Con ricorso ex L. n. 89 del 2001 alla Corte d’Appello di Salerno depositato in data 3.5.2018 i ricorrenti indicati in epigrafe si dolevano per l’irragionevole durata del fallimento della “*****” s.n.c. nonché dei soci O.G. e M.L., fallimento dichiarato dal Tribunale di Nocera Inferiore con sentenza n. 31/1995 ed al cui passivo erano stati ammessi per spettanze lavorative e per t.f.r..

Chiedevano – in dipendenza dell’equo indennizzo già conseguito in virtù di decreto in data 22.10.2013 della Corte d’Appello di Napoli, limitatamente al periodo di irragionevole durata della procedura “presupposta” protrattosi sino al 10.8.2012 – ingiungersi al Ministero della Giustizia la corresponsione di un ulteriore indennizzo per l’irragionevole durata del fallimento “presupposto” relativamente al periodo compreso tra l’11.8.2012 ed il 27.1.2017, di di chiusura per riparto finale del fallimento della “*****” s.n.c..

2. Con decreto del 15.4.2019 il consigliere designato dichiarava improponibile il ricorso.

3. I ricorrenti indicati in epigrafe proponevano opposizione. Resisteva il Ministero della Giustizia.

4. Con decreto n. 1433/2020 la Corte di Salerno rigettava, con riferimento ai ricorrenti indicati in epigrafe, l’opposizione.

Esplicitava la corte che, in dipendenza dell’indennizzo già accordato con il decreto in data 22.10.2013 dalla Corte d’Appello di Napoli, la disposizione di cui al 3 co. – “la misura dell’indennizzo (…) non può in ogni caso essere superiore al valore della causa o, se inferiore, a quello del diritto accertato dal giudice” – della L. n. 89 del 2001, art. 2 bis, ostava alla liquidazione in favore dei ricorrenti indicati in epigrafe di ulteriori importi.

5. Avverso tale decreto hanno proposto ricorso i ricorrenti indicati in epigrafe; ne hanno chiesto sulla scorta di un unico motivo la cassazione con ogni conseguente provvedimento anche in ordine alle spese.

Il Ministero della Giustizia ha depositato controricorso, contenente ricorso incidentale articolato in due motivi; ha chiesto dichiararsi inammissibile o rigettarsi l’avverso ricorso ed accogliersi il ricorso incidentale con il favore delle spese.

I ricorrenti indicati in epigrafe hanno depositato controricorso, onde resistere all’avverso ricorso incidentale.

6. Il relatore ha formulato proposta ex art. 375 c.p.c., n. 5), di manifesta infondatezza e del ricorso principale e del ricorso incidentale; il presidente ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., comma 1, ha fissato l’adunanza in camera di consiglio.

7. Con l’unico motivo i ricorrenti principali denunciano ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e mancata applicazione della L. n. 89 del 2001, artt. 2 e 2 bis, dell’art. 6 CEDU, par. 1, e degli artt. 13 e 19C.E.D.U. e degli artt. 24 e 111 Cost..

Deducono che la corte d’appello ha applicato la L. n. 89 del 2001, art. 2 bis, comma 3, retroattivamente, con riferimento ad una liquidazione coperta da “giudicato”, così precludendo la possibilità di ottenere un ulteriore indennizzo per l’ulteriore irragionevole durata del giudizio “presupposto”.

Deducono “non è dato rinvenire nel dettato normativo (…) un’opzione così radicale da giustificare la reiezione dell’indennizzo a cagione di quanto in precedenza liquidato” (così ricorso principale, pag. 19).

8. Con il primo motivo il ricorrente incidentale denuncia ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 26 e 119 L. Fall. e della L. n. 89 del 2001, art. 4.

Deduce che il decreto di chiusura del fallimento “presupposto” è divenuto definitivo al decorso del termine di novanta giorni ex art. 26 L. Fall. dal dì – 27.1.2017 – del deposito in cancelleria dello stesso decreto.

Deduce che a far data dalla scadenza – 28.4.2017 – di tal ultimo termine alla data – 3.5.2018 – di deposito del ricorso ex lege “Pinto” il termine semestrale di cui alla stessa legge, art. 4, era ampiamente decorso.

9. Con il secondo motivo il ricorrente incidentale denuncia – in via alternativa e/o subordinata rispetto al primo motivo – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 119 L. Fall., dell’art. 327 c.p.c., della L. n. 89 del 2001, art. 4.

Deduce che il decreto di chiusura del fallimento “presupposto” è divenuto definitivo in ogni caso al decorso – a far data dal dì, 27.1.2017, del suo deposito in cancelleria – del termine “lungo” semestrale di cui al novellato art. 327 c.p.c., applicabile ratione temporis.

Deduce che pur a far data dalla scadenza – 27.7.2017 – di tal ultimo termine alla data – 3.5.2018 – di deposito del ricorso ex lege “Pinto” il termine semestrale di cui alla stessa legge, art. 4, era ampiamente decorso.

10. Il collegio appieno condivide la proposta del relatore, che ben può essere reiterata in questa sede, viepiù che le parti non hanno provveduto al deposito di memoria.

11. Il ricorso principale è quindi da rigettare.

12. La corte di merito ha, nei confronti dei ricorrenti principali, applicato ineccepibilmente la L. n. 89 del 2001, art. 2 bis, comma 3, – “la misura dell’indennizzo, anche in deroga al comma 1, non può in ogni caso essere superiore al valore della causa o, se inferiore, a quello del diritto accertato dal giudice” – quale prefigurante un limite assolutamente invalicabile in sede di quantificazione dell’indennizzo, limite che, così come questa Corte ha già chiarito, va riferito all’indennizzo “globale” per l’ingiusta durata del processo “presupposto” e non a quello annuo, come emerge dall’interpretazione letterale e teleologica della norma che, in deroga espressa al comma 1, ancora l’indennizzo al valore della causa, onde evitare sovracompensazioni o arricchimenti occasionali, se non insperati (cfr. Cass. 22.12.2015, n. 25804; cfr. altresì Cass. 8.7.2016, n. 14047, secondo cui, in tema di equa riparazione da eccessiva durata processuale, è manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale per irragionevolezza della L. n. 89 del 2001, art. 2 bis, comma 3, in quanto tale norma, garantendo una più stretta relazione tra il significato economico della domanda giudiziale e il patema d’animo che la parte subisce in attesa della definizione, persegue la “ratio” di evitare sovracompensazioni).

13. In questo quadro si rimarca quanto segue E’ da escludere recisamente che la corte distrettuale abbia applicato la L. n. 89 del 2001, art. 2 bis, comma 3, retroattivamente.

Invero la domanda, per il preteso ulteriore indennizzo correlato alla durata del fallimento “presupposto” successiva al 10.8.2012, è stata depositata il 3.5.2018 (al riguardo cfr. Cass. 15.5.2015, n. 10054).

E’ da escludere recisamente che operassero preclusioni da “giudicato”.

14. In pari tempo non meritano alcun seguito, viepiù giacché non si correlano puntualmente alla “ratio decidendi” in parte qua dell’impugnato dictum, i rilievi dei ricorrenti principali secondo cui “la valutazione equitativa deve dunque essere condotta con prudente e ragionevole apprezzamento di tutte le circostanze del caso concreto” (così ricorso principale, pag. 15), secondo cui “la quantificazione del danno non patrimoniale di regola deve essere non inferiore a Euro 750,00 per ogni anno di ritardo, in relazione ai primi tre anni eccedenti la durata ragionevole, e non inferiore a Euro 1.000,00 per quelli successivi” (così ricorso principale, pag. 16).

15. Il ricorso incidentale è inammissibile.

16. L’iniziale ricorso ex lege “Pinto” e l’opposizione dei ricorrenti sono stati respinti dalla Corte di Salerno.

Soccorre perciò l’insegnamento secondo cui il ricorso incidentale per cassazione, anche se qualificato come condizionato, presuppone la soccombenza e non può, pertanto, essere proposto dalla parte che sia risultata completamente vittoriosa nel giudizio di appello; quest’ultima, del resto, non ha l’onere di riproporre le domande e le eccezioni non accolte o non esaminate dal giudice d’appello, poiché l’eventuale accoglimento del ricorso principale comporta la possibilità che dette domande o eccezioni vengano riesaminate in sede di giudizio di rinvio (cfr. Cass. 5.1.2017, n. 134; Cass. 10.12.2009, n. 25821).

17. Tanto, ben vero, a prescindere dall’ulteriore insegnamento secondo cui, in tema di domanda di indennizzo ex L. n. 89 del 2001 per irragionevole durata della procedura fallimentare cui non siano applicabili le modifiche introdotte con D.Lgs. n. 5 del 2006 e dal D.Lgs. n. 169 del 2007 (e’ il caso di specie: il fallimento “presupposto” è stato dichiarato nel 1995), il termine semestrale di decadenza decorre dalla data di definitività del decreto di chiusura del fallimento da individuarsi, qualora il provvedimento non sia stato comunicato, in quello di un anno dalla sua pubblicazione ai sensi dell’art. 327 c.p.c. (cfr. Cass. (ord.) 21.3.2019, n. 8088).

18. La reciproca soccombenza giustifica l’integrale compensazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

19. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 10, non è soggetto a contributo unificato il giudizio di equa riparazione ex L. n. 89 del 2001; il che rende inapplicabile il medesimo D.P.R., art. 13, comma 1 quater.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso principale; dichiara inammissibile il ricorso incidentale; compensa integralmente tra le parti le spese del presente giudizio di legittimità.

Depositato in Cancelleria il 16 novembre 2021

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