Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.34666 del 16/11/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ORILIA Lorenzo – Presidente –

Dott. ABETE Luigi – rel. Consigliere –

Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere –

Dott. GIANNACCARI Rossana – Consigliere –

Dott. VARRONE Luca – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 25742 – 2020 R.G. proposto da:

P.A. – c.f. ***** – P.D. – c.f. ***** –

elettivamente domiciliati, con indicazione dell’indirizzo p.e.c., in Milano, in corso di Porta Vittoria, n. 54, presso lo studio dell’avvocato Claudio Defilippi che li rappresenta e difende in virtù di procure speciali su fogli allegati in calce al ricorso.

– ricorrenti –

contro

MINISTERO della GIUSTIZIA – c.f. ***** – in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma, alla via dei Portoghesi, n. 12, domicilia per legge.

– controricorrente –

avverso il decreto della Corte d’Appello di Milano n. 205/2020, udita la relazione nella camera di consiglio del 16 giugno 2021 del consigliere Dott. Luigi Abete.

MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO 1. Con ricorso ex L. n. 89 del 2001 alla Corte d’Appello di Milano depositato in data 5.10.2018 P.A. e P.D. si dolevano per l’irragionevole durata del giudizio da essi intrapreso con citazione notificata in data 28.4.1997 nei confronti di A.S. per lesione della quota di legittima ad essi spettante con riferimento alla eredità di P.N., giudizio definito con sentenza in data 6.4.2018, con cui la Corte d’Appello di Milano, in sede di rinvio, aveva dichiarato la cessazione della materia del contendere.

Chiedevano ingiungersi al Ministero della Giustizia la corresponsione di un equo indennizzo.

2. Con decreto monocratico del 28.8.2019 si ingiungeva al Ministero il pagamento in favore di ciascuno dei ricorrenti della somma di Euro 4.400,00.

Si computava la durata irragionevole in 11 anni, siccome dalla complessiva durata di 21 anni andavano detratti gli intervalli temporali corrispondenti ai rinvii chiesti dalle parti per fini conciliativi nonché gli intervalli temporali tra uri grado e l’altro ai fini della proposizione delle impugnazioni.

Si quantificava il “moltiplicatore” annuo nell’importo di Euro 400,00.

3. P.A. e P.D. proponevano opposizione. Resisteva il Ministero della Giustizia.

4. Con decreto n. 205/2020 la Corte di Milano accoglieva l’opposizione unicamente ai fini della disciplina delle spese della duplice fase del giudizio. Reputava la corte che risultavano corrette sia la determinazione della durata irragionevole sia la quantificazione del “moltiplicatore” annuo.

Reputava inoltre che il danno patrimoniale era stato incongruamente correlato alle spese anticipate dai ricorrenti nel giudizio “presupposto”.

5. Avverso tale decreto hanno proposto ricorso P.A. e P.D.; ne hanno chiesto sulla scorta di due motivi la cassazione con ogni conseguente provvedimento anche in ordine alle spese.

Il Ministero della Giustizia ha depositato controricorso; ha chiesto dichiararsi inammissibile o rigettarsi l’avverso ricorso con il favore delle spese.

6. Il relatore ha formulato ex art. 375 c.p.c., n. 5), proposta di parziale fondatezza del primo motivo di ricorso e di manifesta infondatezza del secondo motivo di ricorso; il presidente ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., comma 1, ha fissato l’adunanza in camera di consiglio.

7. I ricorrenti hanno depositato memoria.

8. Con il primo motivo i ricorrenti denunciano ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione della L. n. 89 del 2001, art. 5 ter e dell’art. 6 C.E.D.U., par. 1; ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, l’omesso esame circa fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti, l’omessa, apparente, perplessa ed incomprensibile motivazione in punto di determinazione della durata complessiva del giudizio.

Deducono che, in dipendenza dello smarrimento della relazione di c.t.u., la corte d’appello ha dovuto disporre nuova consulenza tecnica, per il cui espletamento sono stati necessari nove mesi; che tale lasso temporale è da sommare alla durata irragionevole.

Deducono altresì che nella durata irragionevole vanno ricompresi i periodi temporali accordati per legge ai fini della proposizione dell’impugnazione.

9. Con il secondo motivo i ricorrenti denunciano ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione della L. n. 89 del 2001, art. 5 ter e dell’art. 6 C.E.D.U., par. 1; ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, l’omesso esame circa fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti, l’omessa, apparente, perplessa ed incomprensibile motivazione in punto di determinazione del quantum dell’indennizzo e di disconoscimento del danno patrimoniale.

Deducono che la corte di merito ha quantificato il “moltiplicatore” annuo nella misura di Euro 400,00 senza alcuna motivazione.

Deducono che la corte distrettuale non ha né tenuto conto dei parametri legislativi prefigurati ai fini dell’incremento del “moltiplicatore” né tenuto conto dell’elaborazione giurisprudenziale della C.E.D.U..

Deducono che la corte territoriale ha del tutto illogicamente disconosciuto il danno patrimoniale, da correlare alle spese anticipate nel giudizio “presupposto”, in particolare alla necessità del rinnovo della c.t.u., nonché alla dispersione dell’eredità dipesa dalla durata ultraventennale dello stesso giudizio.

10. Il collegio appieno condivide la proposta del relatore, che ben può essere reiterata in questa sede.

D’altronde, con precipuo riferimento al secondo motivo, le argomentazioni di cui alla memoria che i ricorrenti hanno depositato, non sono – si dirà – da condividere.

11. Il primo motivo di ricorso è dunque fondato e da accogliere nei termini che seguono.

12. La complessiva durata ragionevole del giudizio “presupposto” è – in linea di principio – da computare in sette anni (cfr. Cass. (ord.) 5.9.2019, n. 22299, secondo cui, ai fini dell’accertamento della violazione del termine ragionevole del processo, ai sensi della L. n. 89 del 2001, poiché lo stesso va determinato, di regola, in tre anni per il primo grado, due per il secondo ed uno per ciascuna fase successiva, la durata ragionevole del giudizio di rinvio – tanto quello disposto dalla Corte di cassazione, ai sensi dell’art. 383 c.p.c., quanto quello disposto dal giudice d’appello, ai sensi dell’art. 354 c.p.c., comma 1 – va individuata nella misura di un anno in quanto prosecuzione del processo originario).

13. Su tale scorta si evidenzia quanto segue.

Correttamente sono stati detratti dalla residua durata di 14 anni i tempi (che i ricorrenti indicano in complessivi 21 mesi: cfr. ricorso, pag. 6) necessari per proporre impugnazione (L. n. 89 del 2001, art. 2, comma 2 quater) (cfr. Cass. 22.12.2016, n. 26833).

Correttamente sono stati eseguiti, in rapporto alla L. n. 89 del 2001, art. 2 bis, comma 1, gli arrotondamenti (per eccesso o per difetto) per le frazioni temporali superiori ovvero inferiori a sei mesi dei singoli gradi di giudizio.

Correttamente sono stati ascritti ai residui 15 mesi di durata ragionevole “i periodi corrispondenti ai rinvii chiesti dalle parti per fini conciliativi” (così decreto impugnato, pag. 3).

E nondimeno, conformemente a quanto prospettano i ricorrenti, di certo non possono inglobarsi nella complessiva durata ragionevole (dieci anni) i nove mesi connessi alla rinnovazione della c.t.u. resasi necessaria a seguito e per effetto dello smarrimento o comunque della sopravvenuta indisponibilità del testo della precedente relazione di consulenza (cfr. ricorso, pagg. 5 – 6).

Ne deriva quindi che, nell’ambito della complessiva durata del giudizio “presupposto”, pari a 21 anni (dal 28.4.1997 al 6.4.2018), 11 anni e 9 mesi sono da qualificare di durata irragionevole e, parallelamente, 9 anni e 3 mesi sono da qualificare di durata ragionevole.

Ne deriva ulteriormente la necessità di rideterminazione dell’ammontare complessivo dell’indennizzo.

14. Il secondo motivo di ricorso è infondato e da respingere.

15. In relazione al danno non patrimoniale si osserva quanto segue.

16. Il giudizio di equa riparazione ha avuto inizio con ricorso depositato in data il 5.10.2018 (cfr. decreto impugnato, pag. 2).

Dunque, si applica senz’altro la L. n. 89 del 2001, art. 2 bis, comma 1, (“Il giudice liquida a titolo di equa riparazione, di regola, una somma di denaro non inferiore a Euro 400 e non superiore a Euro 800 per ciascun anno, o frazione di anno superiore a sei mesi, che eccede il termine ragionevole di durata del processo. La somma liquidata può essere incrementata fino al 20 per cento per gli anni successivi al terzo e fino al 40 per cento per gli anni successivi al settimo”), nella formulazione introdotta dalla L. 28 dicembre 2015, n. 208, art. 1, comma 777, lett. d).

Quindi non vi è margine alcuno per applicare, al di fuori del teste’ riferito perimetro normativo, un “moltiplicatore” annuo di ammontare diverso, nella specie maggiore, quantunque in linea con le indicazioni giurisprudenziali, antecedenti al varo della novella di cui alla L. n. 208 del 2015.

17. La L. n. 89 del 2001, art. 2 bis (nella formulazione, applicabile “ratione temporis”, derivante, appunto, dalle modifiche introdotte dalla L. n. 208 del 2015), relativo alla misura ed ai criteri di determinazione dell’indennizzo per l’irragionevole durata del processo, rimette al prudente apprezzamento del giudice di merito – sindacabile in sede di legittimità nei soli limiti ammessi dall’art. 360 c.p.c., n. 5 – la scelta del “moltiplicatore” annuo, compreso tra il minimo ed il massimo ivi indicati, da applicare al ritardo nella definizione del processo “presupposto”, orientando il “quantum” della liquidazione equitativa sulla base dei parametri di valutazione, tra quelli elencati nell’art. 2 bis cit., comma 2, che appaiano maggiormente significativi nel caso specifico (cfr. Cass. (ord.) 1.2.2019, n. 3157; Cass. (ord.) 28.5.2019, n. 14521).

18. In questi termini, nel solco dunque dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, l’iter motivazionale che sorregge, in punto di quantificazione del “moltiplicatore” annuo, l’impugnato dictum, risulta immune da qualsivoglia forma di “anomalia motivazionale” – tra le quali di certo non è annoverabile il semplice difetto di sufficienza della motivazione – rilevante alla luce dell’insegnamento n. 8053 del 7.4.2014 delle sezioni unite di questa Corte.

In particolare, con riferimento all'”anomalia” della motivazione “apparente” – che ricorre allorquando il giudice di merito non procede ad una approfondita disamina logico – giuridica, tale da lasciar trasparire il percorso argomentativo seguito (cfr. Cass. 21.7.2006, n. 16672) – la corte milanese ha viceversa compiutamente ed intellegibilmente esplicitato il proprio iter argomentativo.

Invero, ha puntualizzato che correttamente in sede monitoria, in considerazione dell’esito complessivo del giudizio, ovvero in considerazione della sua sostanziale definizione in via transattiva (cfr. decreto impugnato, pag. 5; cfr. ricorso, pagg. 3 e 4), il “moltiplicatore” annuo era stato determinato nella misura minima di Euro 400,00.

19. Il difetto di qualsivoglia forma di “anomalia motivazionale” rende del tutto vano il rilievo per cui, in sede di quantificazione del “moltiplicatore” annuo, occorreva tener conto dell’accoglimento del ricorso per cassazione esperito dai ricorrenti (cfr. memoria, pag. 1).

Del resto, il novello art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, introduce nell’ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, nel cui paradigma non è inquadrabile la censura concernente la omessa valutazione di deduzioni difensive (cfr. Cass. 14.6.2017, n. 14802; Cass. (ord.) 18.10.2018, n. 26305).

20. L’applicabilità, ratione temporis, del “moltiplicatore” di cui alla L. n. 89 del 2001, art. 2 bis, comma 1, rende analogamente del tutto vano l’argomento difensivo secondo cui “i parametri di riferimento (vincolanti) elaborati dalla CEDU, per il danno morale (…), prevedono Euro 1.000,00-1.500,00 per ogni anno di durata del processo” (così ricorso, pag. 8).

21. In relazione al danno patrimoniale si osserva quanto segue.

22. Questa Corte spiega che, in tema di equa riparazione per il mancato rispetto del termine di ragionevole durata del processo, ai sensi della L. 24.3.2001, n. 89, il danno patrimoniale, diversamente da quello non patrimoniale, deve essere oggetto di prova piena e rigorosa, occorrendo che ne siano specificati tutti gli estremi, fra l’altro variabili da caso a caso, ovvero che ne sia possibile l’individuazione sulla base del contesto complessivo dell’atto (cfr. Cass. 12.6.2013, n. 14775).

23. In questi termini si osserva, ulteriormente, quanto segue.

Da un canto, il prefigurato danno correlato agli esborsi impostisi per la rinnovazione della c.t.u. nonché alle determinazioni del giudice elvetico (cfr. memoria, pag. 2) non può che aver ricevuto la sua “sistemazione” nel quadro ed alla stregua della soluzione transattiva con cui i ricorrenti hanno definito la vicenda contenziosa “presupposta” con la relativa controparte.

D’altro canto, è indiscutibilmente del tutto generica la prospettazione di asseriti danni correlati, sic et simpliciter, alla dispersione dell’eredità dipesa dalla durata ultraventennale del giudizio “presupposto”.

24. Alla luce dei surriferiti rilievi non hanno alcuna valenza nella specie i profili di incostituzionalità adombrati in fine dal secondo motivo di ricorso.

25. In accoglimento, nei termini suindicati, del primo motivo di ricorso il decreto n. 205/2020 della Corte d’Appello di Milano va cassato con rinvio alla stessa corte d’appello in diversa composizione. In sede di rinvio si provvederà alla regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

26. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 10, non è soggetto a contributo unificato il giudizio di equa riparazione ex lege n. 89/2001. Il che – in ogni caso – rende inapplicabile il D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater.

PQM

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso nei limiti di cui in motivazione, cassa in relazione e nei limiti dell’accoglimento del primo motivo il decreto n. 205/2020 della Corte d’Appello di Milano e rinvia alla stessa corte d’appello in diversa composizione anche ai fini della regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità; rigetta il secondo motivo di ricorso.

Depositato in Cancelleria il 16 novembre 2021

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