Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.34667 del 16/11/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ORILIA Lorenzo – Presidente –

Dott. ABETE Luigi – rel. Consigliere –

Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere –

Dott. GIANNACCARI Rossana – Consigliere –

Dott. VARRONE Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 27378 – 2020 R.G. proposto da:

M.G. – c.f. ***** – elettivamente domiciliato in Roma, alla via Lima, n. 7, presso lo studio dell’avvocato Ennio Cerio che lo rappresenta e difende in virtù di procura speciale su foglio allegato in calce al ricorso.

– ricorrente –

contro

MINISTERO dell’ECONOMIA e delle FINANZE, in persona del Ministro pro tempore.

– intimato –

avverso il decreto della Corte d’Appello di Roma n. 216/2020, udita la relazione nella camera di consiglio del 16 giugno 2021 del consigliere Dott. Luigi Abete.

MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO 1. M.G. proponeva alla Corte d’Appello di Roma ricorso ex lege n. 89/2001.

Chiedeva ingiungersi al Ministero dell’Economia e delle Finanze il pagamento di un equo indennizzo.

2. Con decreto in data 12.9.2019 il consigliere designato accoglieva il ricorso e – per quel che qui rileva – condannava il M.E.F. a rimborsare al ricorrente le spese di lite, liquidate in Euro 1.360,00, oltre rimborso delle spese vive, rimborso forfetario ed accessori di legge.

3. M.G. proponeva opposizione.

Resisteva il Ministero dell’Economia e delle Finanze.

4. Con decreto n. 216/2020 la Corte di Roma rigettava l’opposizione, confermava il decreto opposto e compensava le spese.

5. Avverso tale decreto ha proposto ricorso M.G.; ne ha chiesto sulla scorta di un unico articolato motivo la cassazione con ogni conseguente provvedimento anche in ordine alle spese.

Il Ministero dell’Economia e delle Finanze non ha svolto difese.

6. Il relatore ha formulato proposta di manifesta infondatezza del ricorso ex art. 375 c.p.c., n. 5); il presidente ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., comma 1, ha fissato l’adunanza in camera di consiglio.

7. Con l’unico motivo il ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 91 c.p.c. e del D.M. n. 55 del 2014, artt. 1 e 4.

Deduce che ha errato la corte d’appello allorché ha confermato la liquidazione delle spese della fase monitoria operata dal consigliere designato.

Deduce segnatamente che la corte di merito avrebbe dovuto liquidare i compensi della fase monitoria alla stregua del D.M. n. 55 del 2014, tabella n. 12 allegata.

Deduce segnatamente che in sede di liquidazione dei compensi la corte di merito avrebbe dovuto far applicazione della disposizione del D.M. n. 55 del 2014 prefigurante l’aumento dei compensi in misura percentuale in ipotesi di assistenza di più soggetti aventi la medesima posizione processuale.

8. Va debitamente premesso che, nonostante la rituale notificazione del decreto presidenziale e della proposta del relatore, il ricorrente non ha provveduto al deposito di memoria.

In ogni caso, pur al di là del teste’ riferito rilievo, il collegio appieno condivide la proposta, che ben può essere reiterata in questa sede.

9. Il motivo di ricorso è pertanto privo di fondamento e va respinto.

10. Va in primo luogo rimarcato che alla fase innanzi al consigliere designato si applica la tabella n. 8 per i procedimenti monitori.

A tal riguardo è sufficiente, ai sensi dell’art. 118 disp. att. c.p.c., il rinvio all’insegnamento di questa Corte secondo cui, in tema di giudizio di equa riparazione per irragionevole durata del processo, la liquidazione delle spese della fase destinata a svolgersi dinanzi al consigliere designato deve avvenire sulla base del D.M. n. 55 del 2014, allegata tabella n. 8, rubricata “procedimenti monitori”, per quanto si sia al cospetto di un procedimento monitorio destinato a celebrarsi dinanzi alla corte d’appello, con caratteri di “atipicità” rispetto a quello di cui agli artt. 633 e ss. c.p.c., rilevando, ai fini dell’applicazione di tale tabella, oltre che l’identica veste formale – decreto – del provvedimento conclusivo della prima fase di entrambi i procedimenti, anche l’iniziale assenza di contraddittorio e la differita operatività della regola cardine “audiatur et altera pars”, che appieno accomunano il primo sviluppo del procedimento ex lege “Pinto” e l’ordinario procedimento d’ingiunzione (cfr. Cass. 31.7.2020, n. 16512).

11. Su tale scorta la Corte di Roma ha dunque correttamente statuito.

Più esattamente la liquidazione (Euro 1.360,00) operata dal consigliere designato per la fase monitoria e confermata in sede di opposizione risulta corretta – ovvero non inferiore al minimo – in relazione allo scaglione di riferimento (Euro 0,00/5.200,00), scaglione di riferimento di cui lo stesso ricorrente dà atto (cfr. ricorso pag. 13).

12. Va in secondo luogo rimarcato che questa Corte spiega, sì, che, nei casi di assistenza e di difesa di più parti comportante l’esame di identiche questioni e posizioni, la maggiorazione del 20 per cento dell’onorario, ai sensi dell’art. 5, comma 4, della tariffa professionale forense approvata con D.M. n. 585 del 1994, per l’assistenza e la difesa di ogni parte oltre la prima è rimessa al potere discrezionale del giudice, il quale, comunque, ha l’obbligo di motivare indicando le ragioni che hanno determinato l’esercizio del potere conferitogli (cfr. Cass. 8.7.2010, n. 16153).

E nondimeno questo Giudice del diritto spiega anche che, qualora il giudice del merito neghi l’aumento, soddisfa all’obbligo di motivazione dando conto delle ragioni per le quali esclude che il professionista abbia svolto un’attività professionale in qualche misura maggiore per il fatto di aver dovuto difendere più parti (cfr. Cass. 14.5.1997, n. 4235).

13. Su tale scorta si rimarca nel caso di specie che la Corte di Roma ha esplicitato le ragioni per le quali il consigliere designato per la fase monocratica non aveva, quanto meno espressamente, fatto luogo all’aumento del compenso correlato al numero di parti.

Più esattamente la corte ha puntualizzato che le questioni erano assolutamente identiche, “per cui lo sforzo difensivo maggiore è consistito solo nella gestione dei mandati” (così decreto impugnato, pag. 7).

14. Il Ministero dell’Economia e delle Finanze non ha svolto difese. Nonostante il rigetto del ricorso nessuna statuizione in ordine alle spese del presente giudizio va pertanto assunta.

15. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 10, non è soggetto a contributo unificato il giudizio di equa riparazione ex L. n. 89 del 2001; il che rende inapplicabile il medesimo D.P.R., art. 13, comma 1 quater.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Depositato in Cancelleria il 16 novembre 2021

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