LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ORILIA Lorenzo – Presidente –
Dott. ABETE Luigi – Consigliere –
Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere –
Dott. GIANNACCARI Rossana – rel. Consigliere –
Dott. VARRONE Luca – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 15397-2020 proposto da:
A.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DI CAPO LE CASE 3, presso il proprio studio, rappresentato e difeso da se stesso;
– ricorrente –
contro
M.C., COMUNE di SAN GIOVANNI LA PUNTA;
– intimati –
avverso la sentenza n. 2517/2019 della CORTE D’APPELLO di PALERMO, depositata il 19/12/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 16/06/2021 dal Consigliere Relatore Dott.ssa GIANNACCARI ROSSANA.
FATTI DI CAUSA
La Corte d’appello di Palermo, con sentenza del 19.12.2019, ha dichiarato inammissibile l’appello proposto dall’Avv. A.G. avverso l’ordinanza del Tribunale di Palermo, avente ad oggetto la liquidazione degli onorari per l’attività professionale svolta in favore del Comune di San Giovanni La Punta, unitamente all’Avv. M..
Per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso l’Avv. Gaetano A. sulla base di un unico motivo;
Non hanno svolto attività difensiva il Comune di San Giovanni La Punta unitamente all’Avv. M..
Il relatore ha formulato proposta di decisione, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., di manifesta fondatezza del ricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso, si deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 704 quater c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per avere la corte distrettuale dichiarato inammissibile l’appello avverso il provvedimento di liquidazione degli onora, ritenendo che esso dovesse essere proposto ai sensi del D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 14, mentre invece, trattandosi di giudizio introdotto nelle forme ordinarie, con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. e deciso in composizione monocratica, sarebbe stato correttamente impugnato con l’appello.
Indipendentemente dall’errore nell’indicazione della norma violata (art. 702 quater c.p.c.e non art. 704 quater c.p.c.), il motivo è fondato.
La giurisprudenza di legittimità può considerarsi ormai solidamente attestata sul principio della c.d. “apparenza”, secondo cui (Sezioni Unite v. sent. 8949 del 16.4.2007), al fine di stabilire se un provvedimento abbia natura di ordinanza o di sentenza, occorre avere riguardo non già alla forma adottata, ma al suo contenuto.
L’individuazione del mezzo d’impugnazione esperibile contro un provvedimento giurisdizionale va fatta in base alla qualificazione data dal giudice con il provvedimento impugnato all’azione proposta, a prescindere dalla sua esattezza. Tale scelta è stata ritenuta l’unica conforme ai principi fondamentali della certezza dei rimedi impugnatori e dell’economia dell’attività processuale, evitando l’irragionevolezza di imporre di fatto all’interessato di tutelarsi proponendo impugnazioni a mero titolo cautelativo, nel dubbio circa l’esattezza della qualificazione operata dal giudice a quo.
Tale impostazione è stata affermata anche nella sentenza 11 gennaio 2011, n. 390, delle Sezioni Unite di questa Corte, la quale ha riconosciuto che, a prescindere dalla forma del provvedimento decisorio (sentenza ovvero ordinanza), ciò che assume decisivo rilievo è la natura assunta dal procedimento nel suo concreto svolgersi; e in quel caso, infatti, le Sezioni Unite hanno cassato la sentenza di secondo grado che aveva dichiarato inammissibile l’appello proprio in base ad una valutazione formale, senza considerare che il giudizio (svoltosi come opposizione a decreto ingiuntivo) aveva assunto una forma tipicamente contenziosa, per cui non aveva alcun senso escludere l’impugnazione con l’appello.
Nel caso di specie, a prescindere dalla forma del provvedimento dal giudice di primo grado, emerge con chiarezza che il giudizio è stato introdotto ai sensi dell’art. 702 bis c.p.c. ed è stato deciso con sentenza monocratica e non ai sensi del D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 14.
Ha affermato questa Corte, con orientamento consolidato al quale il collegio intende dare continuità, che, in tema di liquidazione degli onorari e diritti di avvocato, nel caso in cui il ricorrente abbia introdotto il giudizio con le forme del rito sommario ordinario, ex art. 702 bis c.p.c., piuttosto che con quelle del rito speciale, di cui al D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 14, il provvedimento di primo grado deve essere impugnato con l’appello, ai sensi dell’art. 702 quater c.p.c. e non può essere proposto ricorso per cassazione “per saltum”, se non nel caso di accordo delle parti, e ciò in ragione del consolidato principio di ultrattività del rito che – quale specificazione del più generale principio per cui l’individuazione del mezzo di impugnazione esperibile deve avvenire in base al principio dell’apparenza, cioè con riguardo esclusivo alla qualificazione, anche implicita, dell’azione e del provvedimento compiuta dal giudice – trova fondamento nel fatto che il mutamento del rito con cui il processo è erroneamente iniziato compete esclusivamente al giudice (Sez. 1 -, Ordinanza n. 210 del 08/01/2019; Cass. Civ. Sez. 2, Sentenza n. 24515 del 5.10.2018) In definitiva, al fine di stabilire il regime di impugnazione del provvedimento con cui si liquidano gli onorari e le altre spettanze dovuti dal cliente al proprio difensore per prestazioni giudiziali civili, assume rilevanza la forma adottata dal giudice in base alla qualificazione che egli abbia dato, implicitamente o esplicitamente, all’azione esercitata in giudizio. Cassazione civile sez. VI, 17/10/2019, n. 26347;Cass. Civ. 4904/2018).
Il ricorso va, pertanto, accolto.
L’ordinanza impugnata va cassata e rinviata, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Corte d’appello di Palermo in diversa composizione.
PQM
Accoglie il ricorso, cassa l’ordinanza impugnata e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Corte d’appello di Palermo in diversa composizione.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sesta Sezione Civile -2 della Suprema Corte di cassazione, il 16 giugno 2021.
Depositato in Cancelleria il 16 novembre 2021