LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SORRENTINO Federico – Presidente –
Dott. CRUCITTI Roberta M.C. – Consigliere –
Dott. GIUDICEPIETRO Andreina – Consigliere –
Dott. GUIDA Riccardo – Consigliere –
Dott. FEDERICI Francesco – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 3632-2014 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
LARI SRL, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE PARIOLI 67, presso lo studio dell’avvocato ROBERTO CEFALONI, che la rappresenta e difende;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 335/2013 della COMM. TRIB. REG. LAZIO, depositata il 25/10/2013;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 18/11/2020 dal Consigliere Dott. FRANCESCO FEDERICI.
RILEVATO
che:
l’Agenzia delle entrate ha impugnato la sentenza n. 335/09/2013, depositata il 25.10.2013 dalla Commissione tributaria regionale del Lazio, con la quale, accogliendo l’appello della LARI s.r.l., erano stati annullati gli avvisi di accertamento notificati alla società contribuente per Ires, Irap e Iva relativi agli anni d’imposta 2003, 2004 e 2005.
Il contenzioso traeva origine dalla verifica condotta da militari della GdF, che avevano constatato un maggior reddito della società, in parte evincibile dalle indagini sui conti correnti intestati alla contribuente ed ai suoi soci, in parte riconducibile alle vendite immobiliari a terzi, i cui corrispettivi, riscontrati dalla documentazione extracontabile acquisita e dalle informazioni assunte dagli acquirenti, erano da ritenersi maggiori rispetto al dichiarato. L’Agenzia delle entrate, condividendo gli esiti della verifica, aveva notificato gli atti impositivi, avverso i quali la società era insorta, adendo la Commissione tributaria provinciale di Roma, che, riuniti i ricorsi, li aveva rigettati con sentenza n. 509/11/2011. L’appello della società era stato invece accolto con la pronuncia ora al vaglio della Corte. Il giudice regionale ha ritenuto di non condividere le statuizioni della Commissione provinciale perchè la documentazione allegata dall’appellante avrebbe ampiamente giustificato le presunzioni desunte dalle indagini bancarie. Quanto ai maggiori ricavi non contabilizzati, derivanti dalle vendite di immobili, ha ritenuto parimenti infondata la prospettazione dell’Amministrazione finanziaria “in quanto non supportata da adeguati elementi probatori”.
L’Agenzia ha impugnato la decisione nella parte in cui tratta degli accertamenti fondati sui maggiori corrispettivi delle vendite immobiliari, a tal fine affidandosi ad un unico motivo, con il quale si è doluta “dell’omessa o insufficiente motivazione circa fatti controversi e decisivi per il giudizio, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, o, comunque, omesso esame di fatti decisivi per il giudizio che sono stati oggetto di discussione tra le parti in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 (nuova formulazione)”. Nello specifico la ricorrente ha ritenuto che la sentenza sia frutto di omessa motivazione o di motivazione apparente, per non aver enucleato le ragioni della decisione.
Ha chiesto dunque la cassazione della sentenza.
Si è costituita la società, che ha eccepito l’inammissibilità del ricorso, e nel merito la sua infondatezza. Ha inoltre ritualmente depositato memoria ex art. 380 bis.1 c.p.c..
Nell’adunanza camerale del 18 novembre 2020 la causa è stata trattata e decisa.
CONSIDERATO
che:
Esaminando preliminarmente l’eccepita inammissibilità del ricorso, essa viene sollevata sotto un triplice profilo: 1) quello della genericità del ricorso e dell’infondatezza dell’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, mediante il quale si insinua il tentativo di riesame del merito della controversia, senza neppure indicare prove e documenti risultanti dalla sentenza e non esaminati, e dunque le ragioni stesse del vizio motivazionale; 2) quello della mancanza di decisività del fatto che si ritiene non esaminato, non essendo stato neppure identificato il fatto trascurato al fine della prova della sottofatturazione degli atti di compravendita; 3) quello della mancanza di decisività del fatto che si assume non esaminato, per essere stati evidenziati pagamenti di acconti, laddove i corrispettivi delle cessioni di fabbricati potevano essere dichiarati alla stipula del contratto definitivo, dunque negli anni d’imposta successivi, ai sensi del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 109, comma 2.
Occorre premettere che al ricorso avverso una sentenza pubblicata il 25 ottobre 2013 trova applicazione l’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, come riformulato dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto 2012, n. 134. Con la nuova formulazione del n. 5, lo specifico vizio denunciabile per cassazione deve essere relativo all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, e che, se esaminato, avrebbe potuto determinare un esito diverso della controversia. Pertanto l’omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sè, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorchè la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (Cass., 29/10/2018, n. 27415).
Ciò chiarito, la prima ragione di inammissibilità del ricorso, con la quale si denuncia una carenza formale del confezionamento dell’atto processuale dell’Amministrazione finanziaria, si infrange sulla constatazione che in esso l’Ufficio ha comunque riportato tutti gli elementi fattuali, su cui ha ritenuto di fondare l’accertamento dei maggiori redditi, per la parte riconducibile alla sottofatturazione di compravendite immobiliari. A tal fine, sotto il profilo della autosufficienza del ricorso in cui concretamente si disvela l’eccepita inammissibilità e che peraltro è pur adombrata dalla relazione ex art. 380 bis c.p.c., notificata alle parti prima della constatazione dell’assenza dei presupposti di cui all’art. 375 c.p.c. – non era necessario che in esso fosse riportato lo specifico atto processuale e lo specifico momento del giudizio d’appello in cui tali elementi erano stati ricondotti nell’alveo del processo ed erano stati oggetto di discussione tra le parti. L’onere a tal fine enucleabile dalla nuova formulazione del vizio di motivazione non impone sempre una meticolosa identificazione del momento in cui quel “fatto” sia entrato nel processo d’appello e sia stato oggetto di discussione, laddove sia comunque possibile ottenere riscontri che esso sia stato tradotto inequivocabilmente nel processo d’appello, consentendone così la sua valutazione da parte di quel giudice (valutazione necessaria se fatto decisivo per il giudizio). Peraltro l’enunciazione che quel fatto storico sia stato oggetto di discussione tra le parti non vuol significare che tale discussione sia effettivamente avvenuta, ma che esso, posto in evidenza dalla parte in un atto del processo, dovesse essere oggetto d’attenzione e vaglio da parte dell’organo giudicante. Dunque ciò che rileva è che dal ricorso per cassazione si evinca che quel fatto sia “entrato” nel processo d’appello e di esso il giudice doveva occuparsene.
Le considerazioni appena svolte sono tanto più utili quando si tratti di contenziosi erariali in cui è parte l’Amministrazione finanziaria. Nei giudizi in cui è costituita l’Agenzia delle entrate, la prospettazione dei “fatti” è cristallizzata, quando il credito erariale è portato in un avviso di accertamento, nella motivazione di questo stesso atto. Esso costituisce il fondamento della pretesa e ad un tempo la sua motivazione è il limes della richiesta, che nell’instaurando contenzioso l’Amministrazione stessa è tenuta a rispettare, per aver consumato il suo potere d’accertamento, salvo che ricorrano le condizioni per emettere nuovi avvisi, ai sensi del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 43, comma 3 (ad es. cfr. Cass., 8/05/2006, n. 10506; 3/06/2015, n. 11421; 18/10/2018, n. 26191).
D’altronde la peculiare configurazione nel processo tributario del principio di non contestazione, di cui all’art. 115 c.p.c., limitato dall’indisponibilità dei diritti controversi (ex multis, Cass., 18/06/2014, n. 13834; 6/02/2015, n. 2196), importa la sua applicazione al piano probatorio, ma lo esclude da quello delle allegazioni. Con l’effetto che, cristallizzati i fatti sui quali l’Amministrazione finanziaria ha fondato la sua pretesa, essi seguono lo sviluppo processuale del contenzioso e di essi per conseguenza l’organo giudicante deve tenerne conto nella sua decisione.
Ebbene, nel caso di specie, in cui il giudizio d’appello era stato instaurato dalla contribuente soccombente nel processo di primo grado, all’Agenzia appellata non restava altro che instare per il rigetto di quell’appello, ad un tempo insistendo sul fondamento dell’atto impositivo, ossia sulla motivazione che quell’atto sorreggeva e sulle allegazioni in essa rappresentate. I fatti fondativi della pretesa, la sottofatturazione dei corrispettivi delle compravendite immobiliari così come emergenti dai dati raccolti (preliminari di vendita sottoscritti dall’amministratore della Lari, fogli manoscritti, dichiarazioni rilasciate dagli acquirenti, ecc.), costituivano gli elementi portanti e portati all’attenzione dell’organo giudicante, prognosticamente decisivi per la decisione della causa. Dunque non era necessario che nel ricorso per cassazione l’Agenzia indicasse specificamente in quale atto processuale del giudizio d’appello quegli elementi erano stati allegati e posti all’attenzione del giudice regionale, poichè la posizione processuale dell’Agenzia era necessariamente quella rappresentata negli atti impositivi, il cui contenuto è stato infatti riprodotto nel ricorso per cassazione.
Ne discende che il ricorso era stato correttamente confezionato, era immune da vizi, e riportava diffusamente i fatti (la sottofatturazione) e gli elementi su cui quei fatti erano ritenuti fondati dall’Amministrazione finanziaria. Fatti ed elementi probatori che potevano e dovevano essere conseguentemente vagliati dal giudice d’appello.
In conclusione il primo profilo di inammissibilità del ricorso è infondato.
Ininfluenti sono invece il secondo e il terzo profilo di inammissibilità, perchè con essi, denunciandosi la non decisività dei fatti – per il cui mancato esame la ricorrente si duole del vizio motivazionale della sentenza impugnata – si vuol anticipare una valutazione afferente al merito del motivo di ricorso.
Esaminando allora il merito, l’Ufficio si duole del vizio di motivazione della pronuncia impugnata per l’omesso esame di fatti decisivi per il giudizio. Lamenta in particolare che per la parte della ripresa erariale relativa alla sottofatturazione delle vendite il giudice regionale si sia limitato ad affermare che “parimenti infondata, in quanto non supportata da adeguati elementi probatori, la contestazione relativa ai maggiori ricavi non contabilizzati”.
Il motivo è fondato. Sebbene la valutazione dei fatti e delle prove costituisce attività riservata al giudice di merito, che in via esclusiva ha il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di assumere e valutare le prove, di controllarne l’attendibilità e la concludenza, di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad esse sottesi, va comunque ribadito che, pur nella vigenza del nuovo e ridimensionato vizio motivazionale riformulato con il D.L. n. 134 del 2012, spetta sempre al giudice di legittimità la facoltà di controllo, sotto il profilo della correttezza giuridica e della coerenza logico-formale, delle argomentazioni svolte dal giudice del merito. D’altronde sulla valutazione delle prove e di quelle documentali in particolare, si è affermato che il giudice di merito è tenuto a dare conto, in modo comprensibile e coerente rispetto alle evidenze processuali, del percorso logico compiuto al fine di accogliere o rigettare la domanda proposta, dovendosi ritenere viziata per apparenza la motivazione meramente assertiva o riferita solo complessivamente alle produzioni in atti (Cass., 30/05/2019, n. 14762, che peraltro nella sua fattispecie riconduce nella categoria dell’apparenza e della nullità la sentenza così confezionata).
Nel caso di specie la motivazione della sentenza è del tutto priva di elementi che consentano il controllo del percorso logico che ha portato il giudice regionale a ritenere infondato il recupero a tassazione delle operazioni di compravendita immobiliare sottofatturate, mancando ogni riferimento, anche solo succinto, alla valutazione delle prove e dei fatti addotti dall’Amministrazione finanziaria. La motivazione dunque, quando non apparente, è certamente viziata dall’omesso esame di fatti decisivi per il giudizio.
Il ricorso va dunque accolto e la sentenza va cassata, nei limiti della parte di essa impugnata, con rinvio del processo alla Commissione tributaria regionale del Lazio, che, oltre alla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità, dovrà provvedere all’esame dei fatti il cui esame è stato del tutto omesso dal giudice d’appello.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso, cassa la sentenza e rinvia alla Commissione regionale del Lazio in diversa composizione, cui demanda anche la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 18 novembre 2020.
Depositato in Cancelleria il 11 febbraio 2021