LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 2
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ORILIA Lorenzo – Presidente –
Dott. ABETE Luigi – rel. Consigliere –
Dott. CASADONTE Annamaria – Consigliere –
Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere –
Dott. DONGIACOMO Giuseppe – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 24900 – 2020 R.G. proposto da:
B.L. – c.f. ***** – rappresentato e difeso in virtù di procura speciale su foglio allegato in calce al ricorso dall’avvocato Maurizio Longo ed elettivamente domiciliato in Roma, alla via Germanico, n. 211, presso lo studio dell’avvocato Riccardo Andriani.
– ricorrente –
contro
P.E. – c.f. ***** -;
– intimato –
avverso la sentenza del Tribunale di Aosta n. 52/2020;
udita la relazione svolta nella camera di consiglio dell’1 luglio 2021 dal consigliere Dott. Abete Luigi.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO 1. Con atto ritualmente notificato B.L. citava P.E. a comparire dinanzi al Giudice di Pace di Aosta.
Esponeva che il convenuto aveva nel 2005 eseguito lavori edili in un locale di servizio dell’immobile da egli attore adibito a ristorante, ubicato in località *****; che i lavori avevano riguardato la soletta superiore di separazione del locale dal sovrastante piazzale.
Esponeva che nel corso del 2011 si erano verificate infiltrazioni nel magazzino e nella cucina del ristorante ed il convenuto, a seguito di accesso in loco, aveva riconosciuto pienamente i vizi delle opere eseguite.
Esponeva che il getto di cemento eseguito onde porre rimedio alle infiltrazioni, si era rivelato inefficace, siccome nuove significative infiltrazioni si erano verificate durante l’inverno 2013/2014.
Chiedeva condannarsi il convenuto a risarcirgli il danno sofferto, danno quantificato nell’importo di Euro 3.000,00, corrispondente alla somma necessaria per impedire il verificarsi delle infiltrazioni.
2. Con sentenza n. 6/2018 l’adito giudice accoglieva la domanda e condannava il convenuto a rimborsare all’attore le spese di lite.
3. Proponeva appello P.E..
Resisteva B.L..
4. Con sentenza n. 52/2020 il Tribunale di Aosta accoglieva – limitatamente alle conclusioni formulate in via subordinata – il gravame e rigettava la domanda risarcitoria esperita in prime cure dall’appellato per intervenuta decadenza e per intervenuta prescrizione dell’azionata pretesa; compensava integralmente le spese del doppio grado.
5. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso B.L.; ne ha chiesto sulla scorta di tre motivi la cassazione con ogni conseguente statuizione.
P.E. non ha svolto difese.
6. Il relatore ha formulato proposta di manifesta infondatezza del ricorso ai sensi dell’art. 375 c.p.c., n. 5); il presidente ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., comma 1, ha fissato l’adunanza in camera di consiglio.
7. Il ricorrente ha depositato memoria.
8. Con il primo motivo il ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360 c.p.c., coma 1, n. 3, la violazione o falsa applicazione degli artt. 1667 e 1669 c.c..
Deduce che è pacifico che P.E. ha nel 2011 riconosciuto l’esistenza dei gravi difetti, sicché da tale momento ha iniziato il suo decorso il termine decennale di prescrizione senza termini decadenziali.
9. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia la violazione o falsa applicazione dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4.
Deduce che il tribunale del tutto contraddittoriamente ha, da un lato, affermato che il getto di cemento avvenuto nel 2011 era stato eseguito per eliminare le infiltrazioni, il che depone nel senso che l’appaltatore aveva sostanzialmente riconosciuto l’esistenza del problema; ha, dall’altro, affermato che in relazione all’intervento del 2011 non è ravvisabile alcun riconoscimento del vizio da parte del P..
Deduce che in tal guisa la motivazione dell’impugnato dictum è del tutto apparente e non intellegibile.
10. Con il terzo motivo il ricorrente denuncia la violazione o falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c..
Deduce che la prudente valutazione del documento n. 5 all’uopo prodotto avrebbe dovuto indurre il tribunale a considerare acclarati sia il riconoscimento del vizio da parte dell’appaltatore con l’intervento riparatore del 2011 sia l’inefficacia dell’intervento riparatore.
11. I motivi di ricorso sono strettamente connessi, siccome riguardano, sotto profili diversi, la medesima quaestio; si giustifica pertanto la disamina congiunta degli esperiti mezzi di impugnazione, che, ben vero, sono destituiti di fondamento e da respingere.
12. Con precipuo riferimento al primo motivo si premette che questa Corte spiega senza dubbio che il riconoscimento dei vizi e delle difformità dell’opera e l’assunzione dell’impegno ad eliminarli da parte dell’appaltatore implicano non soltanto l’accettazione delle contestazioni e la rinuncia a far valere l’esonero dalla garanzia previsto dall’art. 1667 c.c., ma determinano altresì l’assunzione di una nuova obbligazione, sempre di garanzia, diversa ed autonoma rispetto a quella originaria, che non necessita di alcuna accettazione formale della controparte, cui attribuisce il medesimo diritto di agire per i vizi ormai “ex adverso” riconosciuti e, quindi, svincolato dal termine decadenziale e soggetto al solo termine prescrizionale ordinario (cfr. Cass. 10.9.2009, n. 19560; Cass. 16.12.2004, n. 23461; Cass. 7.6.2018, n. 14815, secondo cui è l’impegno dell’appaltatore ad eliminare i vizi denunciati dal committente che costituisce tacito riconoscimento degli stessi).
13. Nel caso di specie il Tribunale di Aosta ha ritenuto che “in relazione all’intervento del 2011 non è ravvisabile alcun riconoscimento del vizio da parte del Paequin (tale da escludere la necessità di una denuncia)” (così sentenza d’appello, pag. 14).
Al contempo il tribunale nulla ha affermato in ordine all’imprescindibile assunzione da parte del P. nel 2011 dell’impegno ad eliminare i vizi.
14. Si badi che, al di là del riferimento (cfr. ricorso, pagg. 4 -5) all’insegnamento di questa Corte n. 62 del 4.1.2018 (insegnamento che analogamente reputa necessario l’impegno dell’appaltatore ad eliminare i vizi della cosa o dell’opera, affinché insorga un’autonoma obbligazione di “tacere” soggetta all’ordinario termine di prescrizione decennale), il ricorrente non ha, da un canto, per nulla prospettato di aver addotto nelle fasi di merito la sussistenza del presupposto dell’assunzione da parte dell’appaltatore dell’impegno ad eliminare i vizi; non ha, d’altro canto, per nulla denunciato una omissione di pronuncia a tal specifico riguardo.
Anzi, il Tribunale di Aosta, nel dar conto delle doglianze addotte dall’appellante con il terzo motivo di gravame, ha specificato che P.E. aveva, per un verso, prospettato che “non vi era traccia dell’impegno assunto (…) di eventualmente emendare l’opera (impegno peraltro nemmeno addotto dalla controparte)” (così sentenza d’appello, pag. 10) ed aveva, per altro verso, prospettato che “aveva gettato sul piazzale sovrastante del cemento in ragione di un mero favore che il B. gli aveva richiesto mentre egli era intento a gettare il cemento sul proprio terreno” (così sentenza d’appello, pagg. 8 – 9).
15. I rilievi teste’ premessi, dotati evidentemente ex se di una valenza assorbente ai fini della reiezione, in particolar modo del primo motivo di ricorso (primo motivo che lo stesso ricorrente reputa dirimente: cfr. memoria pagg. 2 – 3), non escludono in ogni caso che il surriferito riscontro del tribunale circa l’impossibilità di ravvisare “riconoscimento” del vizio nell’intervento del 2011 si risolve in una valutazione “in fatto” che va comunque esente – in rapporto al disposto dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, alla cui stregua il primo motivo, a rigore, si qualifica – da censura e da forme di “anomalia motivazionale” rilevanti alla luce della pronuncia delle sezioni unite n. 8053 del 7.4.2014.
16. Più esattamente vi è da ritenere che il secondo giudice abbia – sostanzialmente – attribuito alla colata di cemento eseguita nel 2011 una sua autonomia, una sua autonoma valenza rispetto all’esecuzione dei lavori avvenuta nel 2005.
E ciò non solo in dipendenza degli innumerevoli interventi che si erano susseguiti e di cui il Tribunale di Aosta ha dato atto attraverso il riferimento al documento n. 5 (“l’infiltrazione leggermente migliorata dopo gli innumerevoli interventi del proprietario dell’immobile, non è di fatto mai cessata nemmeno dopo l’intervento del sig. P.E. e figlio, che nel 2011 stesero un getto di cemento coprente tutta la soletta”) prodotto dall’iniziale attore (documento contenente le dichiarazioni rese dai conduttori del ricorrente) e reputato decisivo (cfr. sentenza d’appello, pag. 13), ma pur in dipendenza e nel quadro della protratta persistenza delle infiltrazioni, che mai erano cessate.
D’altronde, il Tribunale di Aosta, nel dar conto delle doglianze addotte’ dall’appellante con il secondo motivo di gravame, ha dato atto, tra l’altro, che P.E. aveva prospettato che “non vi era mai stato alcun tipo di riconoscimento e nemmeno un intervento in garanzia, tanto che il B. aveva pagato la fornitura del cemento (circostanza non disconosciuta da controparte)” (così sentenza d’appello, pag. 7).
In ogni caso è difficile negare all’intervento del 2011 una sua autonomia, che certo osta alla sua qualificazione in guisa di “riconoscimento” di pregressi vizi, in considerazione della significativa distanza temporale – ben sei anni – che lo separa dalle opere compiute nel 2005.
17. Sulla scorta dei premessi rilievi va, da un lato, disattesa la censura “in fatto” veicolata dal primo mezzo, secondo cui “e’ invece pacifico (…) che l’appaltatore nel 2011 abbia riconosciuto l’esistenza dei gravi difetti individuando una soluzione”; va, d’altro lato, disattesa la censura – specificamente veicolata dal secondo mezzo di impugnazione – secondo cui la motivazione sarebbe apparente, contraddittoria e non intellegibile.
18. A tal ultimo riguardo, in ordine, segnatamente, alla pretesa contraddittorietà della motivazione, si rimarca non solo e non tanto che nel vigore del nuovo testo dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 non è più configurabile il vizio di contraddittoria motivazione della sentenza (cfr. Cass. (ord.) 6.7.2015, n. 13928), ma pur ed in particolar modo che non si scorge nel percorso motivazionale dell’impugnato dictum, con riferimento all’asserito “riconoscimento” dei vizi – nonostante in verità lo sviluppo non del tutto lineare della motivazione – l’ipotesi del “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” rilevante alla luce della pronuncia n. 8053 del 7.4.2014 delle sezioni unite.
Difatti, il tribunale ha, sì, parlato – anche con riferimento alle prospettazioni del B. (cfr. sentenza d’appello, pag. 14) – di intervento “riparatore” con riguardo alla colata di cemento del 2011. E nondimeno a siffatto intervento non solo ha espressamente negato – come anticipato – valenza di “riconoscimento”, ma vi ha sostanzialmente attribuito – come del pari anticipato – un autonomo rilievo.
19. Il terzo motivo di ricorso si risolve innegabilmente nella sollecitazione a rivalutare il documento n. 5. A tanto osta, evidentemente, l’insegnamento di questa Corte (cfr. Cass. 10.6.2016, n. 11892; Cass. (ord.) 26.9.2018, n. 23153).
Parimenti, è da escludere la violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. (cfr. Cass. 10.6.2016, n. 11892).
20. P.E. non ha svolto difese. Nonostante il rigetto del ricorso nessuna statuizione in ordine alle spese del presente giudizio va assunta.
21. Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso; ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso ai sensi del citato D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 bis, se dovuto.
Depositato in Cancelleria il 16 novembre 2021
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