Corte di Cassazione, sez. Lavoro, Ordinanza n.34686 del 16/11/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Antonio – Presidente –

Dott. DI PAOLANTONIO Annalisa – Consigliere –

Dott. SPENA Francesca – rel. Consigliere –

Dott. DE MARINIS Nicola – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 11881/2016 proposto da:

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, UNIVERSITA’ E RICERCA in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domicilia in ROMA alla VIA DEI PORTOGHESI 12;

– ricorrente –

contro

S.F.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 1149/2015 della CORTE D’APPELLO di L’AQUILA, depositata il 05/11/2015 R.G.N. 651/2014;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 30/09/2021 dal Consigliere Dott. FRANCESCA SPENA.

RILEVATO

Che:

1. La Corte d’appello di L’Aquila, con sentenza del 5 novembre 2015, confermava la sentenza del Tribunale di Lanciano, che aveva accertato il diritto di S.F. al riconoscimento del punteggio spettante per il servizio militare, non prestato in costanza di rapporto di lavoro, ai fini dell’aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento, dall’1 settembre 2010, previa disapplicazione del D.M. 12 maggio 2011, n. 44, art. 2, comma 6.

2. La Corte territoriale richiamava le pronunce del giudice amministrativo (Consiglio di Stato sentenze n. 4028 e n. 4031 del 31 luglio 2009), con le era stata ritenuta l’illegittimità dell’analogo D.M. 31 marzo 2005, art. 3, comma 7, secondo il quale il servizio militare di leva ed i servizi sostitutivi assimilati per legge erano valutabili “solo se prestati in costanza di nomina”; osservava che il periodo del sevizio militare di leva (ovvero quello civile sostitutivo) è valido a tutti gli effetti – e dunque anche in relazione alle graduatorie – per quanto disposto dal D.Lgs. n. 297 del 1994, art. 485, comma 7, norma di portata generale.

3. Riteneva che non potesse pervenirsi a diversa conclusione richiamando l’art. 2050, comma 2, del nuovo Codice dell’Ordinamento Militare di cui al D.Lgs. n. 66 del 2010, nella parte in cui prevedeva la valutabilità ai fini dei concorsi pubblici del solo servizio di leva prestato in pendenza di rapporto di lavoro; tale disposizione si applicava soltanto dalla data di entrata in vigore del D.Lgs. 2010 e, comunque, si riferiva solo alle procedure concorsuali, mentre non era tale l’inserimento nelle graduatorie ad esaurimento del personale docente della scuola.

4. Ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza il MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA, affidato ad un unico motivo di censura; G.F. è rimasto intimato.

CONSIDERATO

Che:

1. Con l’unico articolato motivo il MINISTERO ricorrente ha denunciato la violazione e/o falsa applicazione del D.Lgs. n. 297 del 1994, art. 485, comma 7, D.M. n. 44 del 2011, art. 2, comma 6 e D.Lgs. n. 66 del 2010, art. 2050 (Codice dell’ordinamento militare), sostenendo che la corretta interpretazione del D.Lgs. n. 297 del 1994, art. 485, comma 7, non potrebbe che portare, alla luce di una ricostruzione logico sistematica della disciplina della materia, ad escludere che al servizio di leva possa essere attribuito un punteggio utile ai fini dell’aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento. Si assume altresì che il servizio militare potrebbe essere valutato, nei pubblici concorsi, solo se prestato in pendenza di rapporto di lavoro, situazione alla quale è equiparabile l’aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento dei docenti. Nell’assunto del MINISTERO la disciplina applicabile sarebbe rinvenibile nel D.P.R. n. 417 del 1974, art. 84, rimasto in vigore dopo la emanazione del D.Lgs n. 297 del 1994, per quanto dispone l’art. 676 dello stesso D.Lgs.. Si assume, da ultimo, che l’interpretazione offerta dal giudice del merito, riconoscendo un punteggio per il servizio di leva prestato fuori dal rapporto di lavoro, a parità di periodi di insegnamento, si sostanzierebbe in un illegittimo vantaggio in favore dei concorrenti di sesso maschile a discapito delle concorrenti di sesso femminile.

2. Il ricorso va rigettato sulla base di quanto affermato da questa Corte in relazione a fattispecie del tutto analoghe (Cass. 2 marzo 2020, n. 5679 cui ha dato continuità Cass. 31 maggio 2021 n. 15127 e Cass. 3 giugno 2021 n. 15467).

3. Secondo il Ministero, il D.Lgs. n. 297 del 1994, art. 485, sarebbe applicabile soltanto dopo l’assunzione in ruolo, ai fini della ricostruzione di carriera, mentre ai fini del punteggio nelle graduatorie ad esaurimento continuerebbe a trovare applicazione il D.P.R. n. 417 del 1974, art. 84, non incompatibile con le disposizioni del D.Lgs. n. 297 del 1994, secondo il quale il servizio di leva è valutato come servizio non di ruolo solo se prestato in costanza di servizio di insegnamento non di ruolo.

4. Tale interpretazione non è corretta.

5. Il D.P.R. n. 417 del 1974, art. 84, collegandosi al precedente art. 81 e, per il suo tramite, al D.L. n. 370 del 1970, art. 3, disciplinava il riconoscimento del servizio militare dopo la assunzione in ruolo.

6. La relativa disciplina è stata, quindi, sostituita dalla disciplina organica contenuta nel D.Lgs. n. 297 del 1994, art. 485, in virtù della disposizione di cui all’art. 676 del medesimo D.Lgs, secondo cui “Le disposizioni inserite nel presente testo unico vigono nella formulazione da esso risultante”.

7. A tenore del D.Lgs. n. 297 del 1994, art. 485, comma 7, relativo alla valutazione nella scuola dei servizi prestati, anche precedentemente all’assunzione di ruolo, ai fini della carriera, “il periodo di servizio militare di leva o per richiamo e il servizio civile sostitutivo di quello di leva è valido a tutti gli effetti”.

8. Il D.Lgs. n. 66 del 2010, art. 2050, riguardante la “valutazione del servizio militare come titolo nei concorsi pubblici” stabilisce, poi, al comma 1, che “i periodi di effettivo servizio militare, prestati presso le Forze armate sono valutati nei pubblici concorsi con lo stesso punteggio che le commissioni esaminatrici attribuiscono per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici” e, al comma 2, che “ai fini dell’ammissibilità e della valutazione dei titoli nei concorsi banditi dalle pubbliche amministrazioni è da considerarsi a tutti gli effetti il periodo di tempo trascorso come militare di leva o richiamato, in pendenza di rapporto di lavoro”.

9. Secondo il Ministero, dal citato comma 2, si dovrebbe desumere che soltanto il servizio di leva prestato in costanza di rapporto di lavoro potrebbe essere valutato, come previsto anche dal D.M. n. 44 del 2011, art. 6, comma 2, di disciplina delle graduatorie ad esaurimento, secondo cui il servizio militare di leva ed i servizi sostitutivi assimilati per legge sono valutati solo se prestati in costanza di nomina.

10. Tale interpretazione non è corretta; non è in proposito decisiva l’affermazione della Corte territoriale secondo cui l’art. 2050, riguarderebbe soltanto i concorsi e non le graduatorie ad esaurimento; è infatti chiaro che anche le graduatorie ad esaurimento, per quanto non qualificabili come concorsi a fini del riparto della giurisdizione (Cass. 8 febbraio 2011, n. 3032), sono selezioni lato sensu concorsuali, in quanto aperte ad una pluralità di candidati in competizione tra loro, e dunque non si sottraggono ad una interpretazione quanto meno estensiva della disciplina generale a tal fine dettata dalla legge.

11. Piuttosto, deve ritenersi, in una lettura integrata dei primi due commi dell’art. 2050, che il comma 2, non si ponga in contrapposizione al comma 1, limitandone la portata, ma ne costituisca specificazione, nel senso che anche i servizi di leva svolti in pendenza di un rapporto di lavoro sono valutabili a fini concorsuali. Una contrapposizione tra quei due commi sarebbe infatti testualmente illogica (non comprendendosi per quale ragione il comma 1 si esprimerebbe con un principio di ampia portata, se poi il comma 2 ne svuotasse significativamente il contenuto) ma anche in contrasto con la razionalità intrinseca nella previsione, coerente altresì con il principio di cui all’art. 52 Cost., comma 2, per cui chi sia chiamato ad un servizio (obbligatorio) nell’interesse della nazione non deve essere parimenti costretto a tollerare la perdita dell’utile valutazione di esso a fini concorsuali o selettivi.

12. Lungo questa linea interpretativa, in cui l’art. 2050, si coordina e non contrasta con l’art. 485, comma 7, cit., il sistema generale va riconnesso al sistema scolastico, secondo un principio di fondo tale per cui, appunto, il servizio di leva obbligatorio e il servizio civile ad esso equiparato sono sempre utilmente valutabili, ai fini della carriera (art. 485 cit.) come anche dell’accesso ai ruoli (art. 2050, comma 1, cit.), in ogni settore ed anche se prestati in costanza di rapporto di lavoro (art. 2050, comma 2, cit.), in misura non inferiore, rispetto ai pubblici concorsi o selezioni, di quanto previsto per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici (art. 2050, comma 1,cit.); dovendosi disapplicare, perché illegittima, la previsione di rango regolamentare del D.M. n. 44 del 2011, art. 2, comma 6, che dispone diversamente, consentendo la valutazione del solo servizio reso in costanza di rapporto di lavoro, rispetto alle graduatorie ad esaurimento.

13. Non è ipotizzabile, contrariamente a quanto assunto dal MINISTERO ricorrente, alcuna violazione dell’art. 3 Cost., né della direttiva n. 54/2006, per il trattamento deteriore che sarebbe stato riservato alle concorrenti di sesso femminile. Invero le due situazioni non sono comparabili, poiché la lavoratrice di sesso femminile che non svolge servizio di leva può assumere incarichi di insegnamento a tempo determinato e così avanzare nelle graduatorie. La norma mira dunque a rimuovere un pregiudizio per il lavoratore di sesso maschile, che all’epoca delle leva obbligatoria era penalizzato rispetto alle colleghe di sesso femminile in quanto non poteva svolgere l’attività di insegnamento che consentiva l’avanzamento nelle graduatorie.

14. Da tanto consegue che il ricorso va rigettato.

15. Non vi è luogo a provvedere sulle spese per la mancata costituzione dell’intimato 16. Non sussistono le condizioni di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, perché la norma non può trovare applicazione nei confronti di quelle parti che, come le Amministrazioni dello Stato, mediante il meccanismo della prenotazione a debito siano istituzionalmente esonerate, per valutazione normativa della loro qualità soggettiva, dal materiale versamento del contributo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Adunanza Camerale, il 30 settembre 2021.

Depositato in Cancelleria il 16 novembre 2021

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