LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MANNA Antonio – Presidente –
Dott. NEGRI DELLA TORRE Paolo – rel. Consigliere –
Dott. TORRICE Amelia – Consigliere –
Dott. DI PAOLANTONIO Annalisa – Consigliere –
Dott. MAROTTA Caterina – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 12228/2020 proposto da:
P.F., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CHIANA n. 48, presso lo studio dell’avvocato ANTONIO PILEGGI, rappresentato e difeso dall’avvocato NICOLA ROBERTO TOSCANO;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA;
– intimato –
avverso la sentenza n. 1836/2019 della CORTE D’APPELLO di BARI, depositata il 18/09/2019 R.G.N. 400/2019;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 12/05/2021 dal Consigliere Dott. PAOLO NEGRI DELLA TORRE;
il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. VISONA’
Stefano, visto il D.L. 28 ottobre 2020, n. 137, art. 23, comma 8 bis, convertito con modificazioni nella L. 18 dicembre 2020, n. 176, ha depositato conclusioni scritte.
FATTI DI CAUSA
1. Con sentenza n. 1836/2019, pubblicata il 18 settembre 2019, la Corte di appello di Bari ha confermato la sentenza del Tribunale della stessa sede, che aveva respinto il ricorso di P.F. – già Aiutante Ufficiale Giudiziario, da ultimo inquadrato come Ufficiale Giudiziario (Area II, fascia economica F5) – volto alla declaratoria del diritto a rimanere in servizio sino al compimento del 70 anno di età, in applicazione del D.P.R. 15 dicembre 1959, n. 1229, art. 99 (Ordinamento degli Ufficiali Giudiziari e degli Aiutanti Ufficiali Giudiziari).
1.1. La Corte ha rilevato come, pur in un contesto di progressiva equiparazione tra le due figure, permanga la distinzione tra gli ex Ufficiali Giudiziari, ora funzionari UNEP (di Area III), che hanno mantenuto la competenza a compiere tutti gli atti demandati dalle norme all’Ufficiale Giudiziario, e gli ex Aiutanti Ufficiali Giudiziari, ora Ufficiali Giudiziari (di Area II), i quali possono svolgere le attività di esecuzione solo in caso di necessità e previa autorizzazione del capo dell’ufficio; ha inoltre osservato come la materia del collocamento a riposo d’ufficio, in quanto strettamente legata ad esigenze e bisogni connessi al buon andamento della P.A. (art. 97 Cost.), debba considerarsi riservata a disposizioni di legge, inderogabili dalla contrattazione collettiva.
2. Avverso detta sentenza ha proposto per cassazione il P. con unico motivo.
3. Il Ministero della Giustizia è rimasto intimato.
4. Il Procuratore Generale ha presentato conclusioni scritte, con la richiesta di rigetto del ricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Si rileva, in via preliminare, la nullità della notifica del ricorso, in quanto eseguita presso l’Avvocatura distrettuale di Milano e di Bari, anziché presso l’Avvocatura Generale dello Stato (Cass. n. 608/2015, fra le molte conformi); e tuttavia, avuto riguardo al principio di ragionevole durata del processo, non si ritiene di disporne la rinnovazione, la quale avrebbe il solo effetto di ritardare la definizione di un ricorso comunque infondato.
2. Con il motivo proposto il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione del D.P.R. 15 dicembre 1959, n. 1229, art. 99, in combinato disposto con gli artt. 15 e 16 del c.c.n.l. Integrativo 29 luglio 2010 per il personale non dirigenziale del Ministero della Giustizia, per non avere la Corte di appello di Bari esattamente considerato l’evoluzione normativa che aveva progressivamente condotto all’avvicinamento della figura dell’aiutante ufficiale giudiziario a quella dell’ufficiale giudiziario (in seguito, secondo le definizioni della contrattazione collettiva, rispettivamente “ufficiale giudiziario” e “funzionario UNEP”) e ad una sostanziale equiparazione dei relativi compiti e funzioni, così erroneamente negando il diritto dei primi, al pari dei secondi, a permanere in servizio fino al compimento del 70 anno di età.
3. Il motivo è infondato.
4. Il D.P.R. 15 dicembre 1959, n. 1229, ha nettamente distinto le figure dell’ufficiale giudiziario e dell’aiutante ufficiale giudiziario, prevedendo, quanto alla prima di esse, l’attribuzione della “direzione dell’ufficio e di tutti i servizi ad esso inerenti, l’espletamento degli atti di esecuzione, dei protesti cambiari e titoli equiparati, nonché di tutti gli altri atti loro demandati per legge o per regolamento”, con la precisazione che “negli uffici nei quali esiste soltanto l’ufficiale giudiziario nelle sue attribuzioni è compresa la notificazione di atti in materia civile, penale ed amministrativa, l’assistenza all’udienza e ogni altra attività connessa alla funzione” (art. 106); prevedendo, quanto alla seconda figura, che “gli aiutanti ufficiali giudiziari coadiuvano gli ufficiali giudiziari nella notificazione degli atti in materia civile, penale ed amministrativa e nell’assistenza alle udienze”, che essi “sono anche adibiti ai lavori interni d’ufficio” e sono “responsabili della regolarità della consegna della copia dell’atto e della relazione di notificazione” (art. 165).
5. In relazione a tali figure, alle diverse professionalità, che ne caratterizzano i compiti, e ai corrispondenti livelli di responsabilità, il D.P.R. n. 1229 cit., ha previsto concorsi separati e il possesso di titoli di ammissione distinti.
6. Il medesimo D.P.R. n. 1229 del 1959, art. 99, ha poi esteso agli aiutanti ufficiali giudiziari varie disposizioni dettate per gli ufficiali giudiziari (art. 162): con esclusione peraltro dell’art. 99, che fissa a settant’anni di età il collocamento a riposo d’ufficio, rimanendo, pertanto, gli aiutanti ufficiali giudiziari soggetti al limite di età stabilito per gli impiegati civili dello Stato.
7. Ciò premesso, si deve rilevare come, nella materia del pubblico impiego privatizzato, questa Corte abbia avuto occasione più volte di affermare che le disposizioni di legge sul collocamento a riposo d’ufficio non sono derogabili dalla contrattazione collettiva, avuto riguardo ai principi espressi dall’art. 97 Cost. (Cass. n. 4355/2005; n. 26377/2008).
8. Risulta, pertanto, ininfluente la sostanziale sovrapposizione di compiti e funzioni tra le due figure professionali, che, a parere del ricorrente, si sarebbe venuta determinando nella contrattazione collettiva di settore.
9. D’altra parte, e per quanto possa occorrere, l’originaria distinzione tra la figura dell’ufficiale giudiziario e quella dell’aiutante ufficiale giudiziario, così come prevista dal D.P.R. 15 dicembre 1959, n. 1229, con le conseguenti implicazioni in tema di diversa responsabilità e professionalità richiesta, nonché di distinti requisiti e modalità di accesso alla carriera, si è conservata pure nel c.c.n.l. Integrativo del 29 luglio 2010, al quale fa riferimento il ricorrente.
10. Infatti, alla stregua della Tabella A allegata al suddetto contratto, i lavoratori che “compiono tutti gli atti demandati dalle norme all’ufficiale giudiziario” sono unicamente i Funzionari UNEP (Area III); mentre gli Ufficiali Giudiziari (Area II) svolgono compiti più limitati, e cioè compiti “di collaborazione qualificata nell’ambito dell’attività degli Uffici unici notificazioni, esecuzioni e protesti”, in particolare curando “l’attività di notificazione e, qualora, a giudizio del Capo dell’Ufficio, lo richiedano le esigenze del servizio, l’attività di esecuzione”.
11. In linea con tali previsioni è poi stabilito che i Funzionari UNEP operino “nell’ambito di direttive generali”, mentre gli Ufficiali Giudiziari “secondo le direttive ricevute”, restando ancora, e coerentemente, distinti i requisiti e i percorsi di ingresso nelle rispettive carriere; ed è poi chiaro che l’assegnazione di attività di esecuzione o di elevazione di protesto, anziché dimostrare una raggiunta sovrapposizione di compiti e funzioni tra i lavoratori delle due aree, ne pone in evidenza la persistente difformità, trattandosi di attività non ordinaria ma soltanto eventuale in quanto dipendente da esigenze di servizio rimesse alla valutazione del capo dell’ufficio.
12. Ne consegue, con la persistente diversità delle due figure professionali (sebbene diversamente denominate), il perdurare delle ragioni, palesemente collegate ad esigenze organizzative e di continuità ed efficienza dell’azione amministrativa, che già nel D.P.R. n. 1229 del 1959, avevano indotto ad una differenziazione dell’età per il rispettivo collocamento a riposo, prevedendo – solo per gli Ufficiali Giudiziari (ora Funzionari UNEP) – il limite di settant’anni.
13. Il ricorso deve, pertanto, essere respinto, senza onere di spese di lite.
14. Il ricorrente è invece tenuto, ricorrendone il presupposto processuale, a versare il doppio del contributo unificato, se dovuto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13.
PQM
La Corte rigetta il ricorso.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 12 maggio 2021.
Depositato in Cancelleria il 16 novembre 2021