Corte di Cassazione, sez. I Civile, Ordinanza n.34759 del 16/11/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CRISTIANO Magda – Presidente –

Dott. SCOTTI Umberto L.C.G. – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – rel. Consigliere –

Dott. PAZZI Alberto – Consigliere –

Dott. CAMPESE Eduardo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 26908/2020 proposto da:

O.U.B., rappresentato e difeso dall’avvocato Domenico Russo;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende opelegis;

– resistente –

avverso il decreto del TRIBUNALE di NAPOLI, depositato il 06/10/2020;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 29/10/2021 da IOFRIDA GIULIA.

FATTI DI CAUSA

Il Tribunale di Napoli, con Decreto n. cronol. 6620/2020, depositato in data 6/10/2020, ha respinto la richiesta di O.U.B., cittadino della Nigeria, di riconoscimento, a seguito di diniego della competente commissione territoriale, dello status di rifugiato o della protezione sussidiaria o umanitaria.

In particolare, i giudici di merito hanno ritenuto che il racconto del richiedente (essere fuggito dal Paese d’origine a causa di persecuzioni e violenze patite per ragioni politiche, nel suo villaggio, sito in Benin City, in occasione delle elezioni per nominare il “segretario” del villaggio, nel 2014) non era credibile, per diversi aspetti di incoerenza interna, e che comunque, dato il tempo trascorso dagli eventi, non ricorrevano i presupposti per il riconoscimento dello status di rifugiato o della protezione sussidiaria D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 14, lett. a) e b); quanto alla protezione sussidiaria D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 14, lett. c), in Nigeria e nell’Edo State, regione di provenienza del richiedente, non esisteva una situazione di violenza generalizzata, sulla base delle fonti consultate (EASO giugno 2019); neppure era meritevole di accoglimento la richiesta di protezione per ragioni umanitarie, considerato che non era dimostrata l’effettiva deprivazione dei diritti umani nel Paese d’origine e l’integrazione in Italia, atteso il carattere instabile e frammentario delle esperienze lavorative, mentre la situazione della pandemia in atto presentava in Nigeria elementi di criticità solo con riferimento alla megalopoli di Lagos, secondo i report consultati.

Avverso la suddetta pronuncia, O.U.B. propone ricorso per cassazione, notificato il 27/10/2020, affidato a cinque motivi, nei confronti del Ministero dell’Interno (che dichiara di costituirsi al solo fine di partecipare all’udienza pubblica di discussione).

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il ricorrente lamenta: a) con il primo motivo, la violazione e mancata applicazione, ex art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5, del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5 e D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3; b) con il secondo motivo, la violazione e mancata applicazione, ex art. 360 c.p.c., n. 4, dell’art. 115 c.p.c. e art. 2697 c.c., avendo il Tribunale omesso di valutare le prove documentali prodotte; c) con il terzo motivo, la violazione e/o falsa applicazione, ex art. 360 c.p.c., n. 3, del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35 bis, commi 8, 9, 10 e 11, come introdotto dal D.L. n. 13 del 2017, conv. con modificazioni nella L. n. 46 del 2017, e dell’art. 117 c.p.c., in relazione alla mancata audizione del richiedente, in assenza di videoregistrazione, a fronte di specifica richiesta; d) con il quarto motivo, la violazione e/o falsa applicazione, ex art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5, del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35 bis, comma 9, come introdotto dal D.L. n. 13 del 2017, conv. con modificazioni nella L. n. 46 del 2017, in relazione a quanto dichiarato sulle violenze subite in Libia, Paese di transito, aspetto questo del tutto ignorato dal Tribunale ai fini della richiesta di protezione umanitaria; e) con il quinto motivo, la violazione e/o mancata applicazione, ex art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5, del D.Lgs. n. 289 del 1998, art. 5, comma 6 e art. 19, in relazione al diniego della protezione umanitaria.

2. Le prime due censure sono inammissibili.

Tutti gli aspetti significativi della vicenda narrata dal richiedente sono stati esaminati ed il giudizio di complessiva inattendibilità del racconto costituisce apprezzamento di fatto insindacabile in sede di legittimità, se non nei limiti dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 (cfr. Cass. 27593/2018 e Cass.29358/2018).

Anche di recente (Cass. 11925/2020), si è affermato che “la valutazione di affidabilità del richiedente è il risultato di una procedimentalizzazione legale della decisione che deve essere svolta alla luce dei criteri specifici, indicati dal D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5, oltre che di quelli generali di ordine presuntivo, idonei ad illuminare circa la veridicità delle dichiarazioni rese; sicché, il giudice è tenuto a sottoporre le dichiarazioni del richiedente, ove non suffragate da prove, non soltanto ad un controllo di coerenza interna ed esterna ma anche ad una verifica di credibilità razionale della concreta vicenda narrata a fondamento della domanda, i cui esiti in termini di inattendibilità costituiscono apprezzamento di fatto insindacabile in sede di legittimità, se non nei limiti dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5”.

Il ricorrente assume che il Tribunale avrebbe fondato il giudizio di inattendibilità su opinioni personali e su incoerenze del racconto trascurabili, senza tener conto della documentazione medica da lui prodotta (attestante il suo ricovero nell’ospedale di Benin City e il percorso terapeutico seguito in Italia) né di ulteriore documentazione (una denuncia alla polizia, una fotografia che dimostrava l’avvenuta distruzione del veicolo di proprietà della famiglia), ma non chiarisce perché le circostanze documentate dovrebbero necessariamente essere collegate alla vicenda narrata anziché a fatti di delinquenza comune.

Va peraltro rilevato che i motivi non investono l’ulteriore ratio decidendi posta a sostegno del rigetto delle domande di protezione maggiore, avendo il Tribunale ritenuto che, al di là della intrinseca genericità e incongruenza del racconto, andava esclusa la sussistenza di un pericolo attuale di persecuzione del richiedente per ragioni politiche, atteso che, secondo quanto dallo stesso narrato, l’ostilità dei concittadini era da ricollegare alla sua candidatura a segretario del sobborgo nel 2014, cui aveva subito rinunciato, che erano ormai trascorsi sei anni dai fatti, e che, inoltre, egli era stato evasivo sulle ragioni del conflitto nel proprio villaggio, non chiarendo se fossero da riconnettere al problema delle elezioni o al decesso del padre, avvenuto, peraltro, nel 2010, per mano di un vicino di casa.

3. Il terzo motivo è inammissibile, in quanto non conferente al decisum.

Il ricorrente si duole della mancata audizione, pur in mancanza della videoregistrazione di quella in sede amministrativa e malgrado specifica richiesta al riguardo formulata.

Tuttavia, nel decreto impugnato, si dà atto che il richiedente “comparso di persona all’udienza del 3/3/2020” aveva dichiarato al giudice designato che “non vi era stato alcun fraintendimento nell’audizione in CT e nella conseguente verbalizzazione”.

4. Anche le ultime censure sono inammissibili, risolvendosi nella richiesta di un nuovo giudizio di fatto in ordine alla ricorrenza dei presupposti per il rilascio di un permesso di soggiorno per ragioni umanitarie.

Quanto alle sofferenze patite in Libia, questa Corte (Cass. 31676/2018) ha chiarito che “nella domanda di protezione internazionale, l’allegazione da parte del richiedente che in un Paese di transito (nella specie la Libia) si consumi un’ampia violazione dei diritti umani, senza evidenziare quale connessione vi sia tra il transito attraverso quel Paese ed il contenuto della domanda, costituisce circostanza irrilevante ai fini della decisione, perché l’indagine del rischio persecutorio o del danno grave in caso di rimpatrio va effettuata con riferimento al Paese di origine o alla dimora abituale ove si tratti di un apolide. Il paese di transito potrà tuttavia rilevare (dir. UE n. 115 del 2008, art. 3) nel caso di accordi comunitari o bilaterali di riammissione, o altra intesa, che prevedano il ritorno del richiedente in tale paese”.

Il quarto motivo risulta, sul punto, del tutto generico: il ricorrente si è limitato a dedurre di avere, sin dall’audizione dinanzi alla Commissione territoriale, il cui racconto è stato poi confermato nel corso del giudizio, narrato di essere stato fatto prigioniero in Libia e di avere subito maltrattamenti e violenze, ma non assume di aver allegato in qual modo tali fatti abbiano avuto rilevanti ripercussioni nella sua sfera fisica o psichica (né riporta specificamente in ricorso le dichiarazioni rese sul punto); si parla poi di un documento, allegato nel merito, attestante il “percorso terapeutico” seguito in Italia, senza altra specificazione.

Da ultimo, va rilevato che il Tribunale ha effettuato il giudizio di comparazione tra situazione soggettiva e oggettiva del ricorrente con riferimento al Paese di origine e la condizione da lui raggiunta in Italia, ritenendo quest’ultima, per come documentata, inidonea a provare la sua integrazione, e che il quinto motivo non chiarisce quali siano le circostanze decisive, allegate in ordine all’uno o all’altro profilo, di cui il giudice avrebbe omesso l’esame e che, ove considerate, avrebbero condotto all’accoglimento della domanda.

5. Per tutto quanto sopra esposto, il ricorso va dichiarato inammissibile. Non v’e’ luogo a provvedere sulle spese processuali non avendo l’intimato svolto attività difensiva.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della ricorrenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, ove dovuto, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 29 ottobre 2021.

Depositato in Cancelleria il 16 novembre 2021

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