Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.34769 del 16/11/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –

Dott. FORTUNATO Giuseppe – Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 2801-2020 proposto da:

V.S., rappresentato e difeso in proprio e domiciliato presso la cancelleria della Corte di Cassazione.

– ricorrente –

contro

COMUNE PIAZZA ARMERINA.

– intimato –

avverso l’ordinanza del TRIBUNALE di ENNA, depositata il 26/11/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 17/09/2021 dal Consigliere Dott. OLIVA STEFANO.

FATTI DI CAUSA

Con atto di citazione notificato il 12.3.2015 il Comune di Piazza Armerina proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 500/2014, emesso dal Tribunale di Enna, con il quale era stato ingiunto all’ente locale il pagamento, in favore di V.S., della somma di Euro 19.285,04 oltre interessi e spese a titolo di saldo delle prestazioni professionali rese dallo stesso in favore del Comune opponente.

Nella resistenza del V. il Tribunale di Enna, con l’ordinanza oggi impugnata, accoglieva in parte l’opposizione, revocando il decreto ingiuntivo e condannando il Comune al pagamento dei soli importi di Euro 1.265 per onorari e di Euro 481 per diritti, oltre spese generali, iva e c.p.a., detratto l’acconto di Euro 913,33 già versato dall’ente locale in favore del professionista.

Propone ricorso per la cassazione di detta decisione V.S., affidandosi a cinque motivi.

La parte intimata non ha svolto attività difensiva nel presente giudizio di legittimità.

La parte ricorrente ha depositato memoria in prossimità dell’adunanza camerale.

RAGIONI DELLA DECISIONE

Il Relatore ha avanzato la seguente proposta ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.: “PROPOSTA DI DEFINIZIONE EX ART. 380-BIS C.P.C. INAMMISSIBILITA’ del ricorso.

Con l’ordinanza impugnata il Tribunale di Enna ha condannato il Comune di Piazza Armerina al pagamento in favore dell’avv. V. dell’importo di Euro 1.265 per onorari ed C 481 per diritti, oltre accessori, detratto l’acconto già versato, a fronte dell’attività professionale svolta dall’odierno ricorrente su incarico dell’ente locale.

Il ricorso si articola in cinque motivi, con i quali il ricorrente contesta:

– con il primo (pag. 6 del ricorso), la nullità dell’ordinanza per difetto di motivazione;

– con il secondo (pag.9 del ricorso), l’erronea individuazione del valore della controversia, che secondo il Tribunale aveva valore indeterminabile mentre, ad avviso del ricorrente, avrebbe dovuto essere parametrata al valore del contratto di appalto oggetto del giudizio; nonché l’erronea individuazione delle voci di tariffa da riconoscere al professionista;

– con il terzo (pag. 12 del ricorso), l’omessa valutazione delle prove acquisite agli atti;

– con il quarto (pag. 13 del ricorso) e con il quinto (pag. 14 del ricorso), l’erronea individuazione delle voci di diritti da riconoscere al professionista, in relazione all’attività dal medesimo svolta.

Le censure, suscettibili di trattazione unitaria, sono inammissibili perché esse si risolvono in una complessiva istanza di revisione del giudizio di merito, estranea alla natura e finalità del giudizio di legittimità (Cass. Sez. U., Sentenza n. 24148 del 25/10/2013, Rv. 627790).

Il Tribunale ha peraltro liquidato il compenso tenuto conto di tre elementi di fatto, e precisamente:

1) che la delibera del Comune prevedesse espressamente la considerazione dei minimi tariffari;

2) che la causa avesse valore indeterminabile;

3) che il V. avesse documentato solo le fasi introduttiva e decisoria del giudizio da lui seguito.

La prima statuizione non viene neppure attinta dai motivi di ricorso. La seconda, invece, viene contestata con il primo motivo soltanto in modo generico, poiché il ricorrente non specifica da quale elemento di prova si trarrebbe la conferma del valore determinato da lui indicato nel ricorso. Stesso dicasi per la terza statuizione, contestata genericamente negli altri motivi di ricorso, anche in questo caso senza la chiara indicazione degli elementi di prova dai quali sarebbe confermata la tesi propugnata dal V.. In entrambi i casi, dunque, le censure sono carenti del richiesto livello di specificità”.

Il Collegio condivide la proposta del Relatore, con l’ulteriore precisazione che nella specie, poiché l’attività difensiva svolta dall’avvocato si riferiva ad un giudizio svoltosi innanzi il giudice amministrativo, avente ad oggetto “… l’annullamento del verbale di aggiudicazione della gara di appalto svolta per l’affidamento dei lavori di restauro e riuso dell’ex monastero S. Anna, da destinarsi a casa-albergo e casa protetta per anziani… ” (cfr. pag. 10 del ricorso), è corretta l’applicazione dello scaglione di tariffa relativo alle cause di valore indeterminato, senza che rilevino eventuali risvolti patrimoniali della vicenda (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 1754 del 24/01/2013, Rv. 624983).

Ne’ rileva, per altro verso, la circostanza che il giudizio di prime cure si sia svolto nelle forme di cui al D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 14, pur non trattandosi di liquidazione di onorario relativo ad un giudizio civile, posto che, ai fini dell’individuazione del corretto mezzo di impugnazione esperibile, deve farsi riferimento al rito in concreto seguito nel corso del giudizio presupposto.

La memoria depositata dalla parte ricorrente non offre argomenti nuovi rispetto ai motivi di ricorso, essendo meramente reiterativa degli stessi, e comunque non si confronta con il principio secondo cui il valore del giudizio avente ad oggetto l’impugnazione di atti inerenti alla procedura di affidamento di un appalto pubblico non va parametrato all’importo dell’appalto stesso, ma considerato indeterminabile.

Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile.

Nulla per le spese, in assenza di svolgimento di attività difensiva da parte intimata nel presente giudizio di legittimità.

Ricorrono i presupposti processuali di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater per il raddoppio del versamento del contributo unificato, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte Suprema di Cassazione dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta-2 Sezione Civile, il 17 settembre 2021.

Depositato in Cancelleria il 16 novembre 2021

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