Corte di Cassazione, sez. III Civile, Ordinanza n.34787 del 17/11/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIVALDI Roberta – Presidente –

Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere –

Dott. FIECCONI Francesca – Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere –

Dott. CRICENTI Giuseppe – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 14315-2019 proposto da:

ARNERA COOPERATIVA SOCIALE, elettivamente domiciliata in Bientina, piazza Vittorio, n. 2, presso l’avv. LETIZIA GIOVANNETTI;

– ricorrente –

contro

ASA AZIENDA SERVIZI AMBIENTALI SPA;

– intimata –

avverso la sentenza n. 55/2019 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE, depositata il 10/01/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 03/03/2021 dal Consigliere Dott. CRICENTI GIUSEPPE;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CARDINO ALBERTO;

RITENUTO IN FATTO

CHE:

1.- La società ARNERA Coop. Sociale ha stipulato un contratto di somministrazione di energia elettrica, fornita dalla società ASA spa, in relazione ad un immobile adibito a comunità terapeutica per giovani, dal 2007 al 4 dicembre 2012, anno in cui la Arnera ha chiesto la disattivazione del servizio, dunque la cessazione della somministrazione, avendo chiuso la comunità terapeutica.

Subito dopo l’estinzione del rapporto, e dunque con fattura del 10 dicembre 2012, ASA spa ha preteso il pagamento di 20.439,07 Euro a titolo di conguaglio dei consumi effettuati dal 5 gennaio 2011, data dell’ultima lettura, fino al 4.12.2012, data di cessazione della fornitura.

Per il pagamento di questa somma, la società somministrante ha ottenuto decreto ingiuntivo.

La società Arnera ha verificato che la somma era il corrispettivo di un consumo eccessivo ed anomalo rispetto a quello normale avutosi negli anni precedenti, ed ha proposto opposizione, assumendo quindi che il consumo non fosse verosimile o fosse errato.

Il Tribunale in primo grado ha accolto l’opposizione con l’argomento, essenzialmente, che la fattura, di per sé, non è prova dei consumi, pur potendo bastare ad ottenere una ingiunzione, e che invece il consumo effettivo per il quale è dovuto il corrispettivo, va provato con altri mezzi di prova.

La Corte di Appello ha disatteso questo giudizio, ritenendo invece che l’onere di provare il consumo anomalo, meglio, il calcolo anomalo dei consumi gravava sull’utente, il quale doveva altresì dimostrare che un eventuale consumo eccessivo era dovuto a cause estranee alla sua sfera.

2.- Ricorre Arnera soc. coop. con sette motivi, mentre è rimasto contumace l’intimata.

CONSIDERATO IN DIRITTO

CHE:

3.- Il fatto su cui si innesta la vicenda risulta accertato nel giudizio di merito nei seguenti termini: il consumo di acqua in misura eccessiva rispetto agli anni precedenti è stato attribuito alla rottura di un tubo, che era interrato nella proprietà della ricorrente, e dal quale dunque fuoriusciva più acqua di quella utilizzata dalla utente, ma che però veniva conteggiata a suo carico: non un difetto di funzionamento del contatore, ma una perdita accidentale, che si spiega per via del fatto che il contatore era posto a 5 km dall’immobile e da li partiva quel tubo che, proprio per cinque km, sotto terra, portava l’acqua a destinazione. In questo tratto di 5 km era stata rilevata la rottura e la fuoriuscita.

4.- Con il primo ed il secondo motivo, che si possono esaminare congiuntamente, la ricorrente lamenta violazione degli artt. 2697 e 1559 c.c. e 116 c.p.c..

In sostanza, la ricorrente ritiene che la corte ha frainteso la regola sull’onere della prova, rispetto al criterio di riparto indicato da questa Corte, secondo cui in tema di contratti di somministrazione, la rilevazione dei consumi mediante contatore è assistita da una mera presunzione semplice di veridicità sicché, in caso di contestazione, grava sul somministrante, anche se convenuto in giudizio con azione di accertamento negativo del credito, l’onere di provare che il contatore era perfettamente funzionante, mentre il fruitore deve dimostrare che l’eccessività dei consumi è dovuta a fattori esterni al suo controllo e che non avrebbe potuto evitare con un’attenta custodia dell’impianto, ovvero di aver diligentemente vigilato affinché eventuali intrusioni di terzi non potessero alterare il normale funzionamento del misuratore o determinare un incremento dei consumi (Cass. 19154/2018; Cass. 297/2020).

Con il secondo motivo la società ricorrente contesta alla corte di avere ritenuto erroneamente che non era stata fatta alcuna contestazione del funzionamento del contatore, la quale invece doveva ritenersi implicita o comunque ricavabile dalle difese svolte; con la conseguenza che, ritenuta invece come effettuata la contestazione, l’onere della prova avrebbe dovuto ripartirsi secondo il suddetto criterio.

I motivi sono infondati.

Intanto, è chiaro che quella regola sul riparto dell’onere della prova, presuppone che l’utente contesti il funzionamento del contatore.

La corte di merito ha ritenuto che invece l’utente non ha mai fatto una contestazione del genere, non ha mai contestato il malfunzionamento del contatore, e che una tale contestazione non poteva dedursi dall’allegazione fatta in primo grado circa l’anomalia dei consumi, in quanto secondo la corte di merito, quella allegazione era equivoca, ossia poteva significare che l’anomalia dei consumi era dovuta ad una perdita come ad un guasto di altro genere: era invocato semplicemente l’anomalo andamento dei consumi, da cui non poteva con verosimiglianza ricavarsi che la causa fosse il malfunzionamento del contatore.

A fronte di tale premessa, la ricorrente non fornisce prova di aver contestato il funzionamento del contatore; piuttosto ritiene (p. 22) che questa contestazione si dovesse dedurre dalle sue difese e dalle prove addotte, quali ad esempio la foto che dimostrava che il contatore era all’esterno: ossia da dichiarazioni non necessariamente concludenti.

In mancanza di una dimostrazione, che avrebbe potuto fornirsi riportando il punto dell’atto di opposizione a decreto ingiuntivo, o dell’appello, in cui si contestava il malfunzionamento, la qualificazione della domanda, o della eccezione, da parte del giudice di merito, che ha invece ritenuto non formulata la contestazione del malfunzionamento va mantenuta ferma; in mancanza di una tal prova, viene meno la premessa di questi due motivi di ricorso, che presuppongono che l’utente abbia contestato il malfunzionamento del contatore, contestazione a seguito della quale, dunque, l’onere della prova sarebbe stato quello indicato nella regola su citata.

Non v’e’ dunque violazione della regola di giudizio, da parte della corte di merito, sul punto del riparto dell’onere probatorio, quanto alla distribuzione di quell’onere, bensì applicazione di una regola diversa da quella postulata dal ricorrente ed adeguata al caso concreto.

5.- Il terzo motivo denuncia motivazione contraddittoria (violazione, si legge, dell’art. 118 c.p.c.).

Secondo la ricorrente vi sarebbe contraddizione tra l’affermazione per la quale v’era obbligo del somministrante di leggere il contatore una volta l’anno, e l’affermazione che era onere dell’utente di fare lui una autolettura o comunque di comunicare eventi che potessero incidere sui consumi determinandoli in modo anomalo.

In realtà, a parte l’irrilevanza di tale censura, alla luce del fatto accertato, ossia del fatto che dalla lettura del contatore non poteva ricavarsi alcuna indicazione utile in quanto il contatore segnava il giusto consumo, salva la perdita dal tubo interrato; a parte ciò, non v’e’ alcuna contraddizione nel ritenere che, come previsto contrattualmente, il somministrante ha obbligo di effettuare lettura annuale (che si dice essere stata effettuata) e, nel contempo, ritenere esonerato l’utente dal farla lui, ove si consideri che non vengono contrapposti due obblighi di segno contrario, tali che l’uno eluda l’altro, ma,da un lato, posto un obbligo, e dall’altro un onere, che è cosa diversa, che è cioè situazione soggettiva compatibile con l’obbligo altrui: oltre all’obbligo del somministrante di leggere una volta l’anno il contatore, configurabile l’onere (non l’obbligo) di farlo anche in capo all’utente, nel proprio interesse, e dunque non in antitesi con l’obbligo della controparte.

6.- Il quarto motivo denuncia violazione dell’art. 2697 e 1559 c.c..

Anche qui la ricorrente ritiene che la corte abbia frainteso la regola sull’onere della prova, in quanto, pur rilevato che v’era stata una perdita occulta di acqua, ha escluso che tale perdita potesse ritenersi estranea e non imputabile alla utente, giungendo invece ad imputarla a quest’ultima, mentre avrebbe dovuto essere la parte inadempiente a provare la non imputabilità dell’inadempimento (p. 25): più precisamente, secondo la ricorrente poiché era il somministrante ad essere inadempiente non avendo provveduto alla lettura del contatore – cosi sembra di capire (p. 23), avrebbe dovuto essere proprio lui a provare che “la mancata somministrazione del servizio idrico in conseguenza della perdita occulta non era imputabile all’inadempimento.. dell’obbligo di lettura annuale del contatore “(p. 23).

Il motivo è infondato.

A prescindere dal fatto che la stessa ricorrente a pagina 24, nell’ambito del terzo motivo, riporta l’art. 43 comma 2 del regolamento secondo cui le perdite occulte a valle del contatore, quindi da questo verso l’utente, sono a carico di quest’ultimo, regola che già di per sé, è dirimente; a prescindere da ciò, il motivo opera un’inversione illecita dei termini del problema, nel senso che ritiene inadempiente il somministrante – all’obbligo di leggere annualmente il contatore, inadempimento niente affatto risultante dalla decisione di appello, ed anzi in questa ultima smentito- e quindi ne deduce che avrebbe dovuto essere proprio costui a dimostrare la non imputabilità di tale lettura, dimostrazione che secondo la prospettazione della ricorrente consisterebbe nella prova che, pur leggendo il contatore, non si sarebbe potuto rilevare la perdita occulta.

Fermo restando quanto si è detto, ossia che non risulta alcun inadempimento dell’obbligo di lettura annuale del contatore; fermo ciò restando, ad essere inadempiente era la ricorrente, che non aveva pagato i consumi, e dunque era su di lei che gravava la prova della non imputabilità di tale inadempimento.

7.- Il quinto motivo denuncia violazione dell’art. 1341 c.c..

Ritiene la ricorrente di avere eccepito la natura vessatoria di alcune clausole, di cui fornisce elencazione, e si duole che la corte di merito non ha valutato l’eccezione e dunque non l’ha accolta.

Il motivo è inammissibile.

Se con esso si intende denunciare una omessa pronuncia, avrebbe dovuto dimostrarsi che la questione era stata posta alla corte di merito; mentre difetta del tutto ogni riferimento a tale devoluzione, non avendo la ricorrente né riportato il relativo motivo di appello, né indicato dove lo aveva svolto. Non può esserci omessa pronuncia se non si dimostra che la questione è stata devoluta.

Laddove invece la censura vale come violazione di legge, ossia dell’art. 1341 c.c., per non avere la corte di merito ritenuto la natura vessatoria delle clausole in questione, il motivo è inammissibile poiché non riporta il contenuto delle clausole, ma si limita alla indicazione degli articoli del contratto che le contraddistinguono; cosi che è impossibile decidere se il giudizio della corte, che peraltro non è neanche riportato e dunque non si sa quale sia, è fondato o meno.

7.- Il sesto e settimo motivo denunciano violazione dell’art. 112 c.p.c..

Secondo la ricorrente la corte avrebbe deciso sugli interessi ex L. n. 231 del 2002 senza apposita domanda della controparte; quest’ultima infatti si era limitata a chiedere il rigetto della opposizione, e non già il risarcimento dei danni o l’applicazione di quegli interessi, cosi che averli riconosciuti significa aver pronunciato oltre il richiesto.

Il motivo è inammissibile.

Intanto la corte si limita a rigettare l’opposizione e non v’e’ alcuna pronuncia in ordine agli interessi né al risarcimento del danno; la conferma del decreto non decisione ultra petita in alcun modo, non può esserlo di suo, trattandosi della conferma delle domande contenute nella richiesta di ingiunzione. Se è stato il decreto a contenere pronunce ultra petita, la violazione andava fatta valere con l’opposizione; ma non v’e’ prova di una eccezione simile nel giudizio di merito.

PQM

La Corte rigetta il ricorso. Nulla spese. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, la Corte dà atto che il tenore del dispositivo è tale da giustificare il pagamento, se dovuto e nella misura dovuta, da parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso.

Così deciso in Roma, il 3 marzo 2021.

Depositato in Cancelleria il 17 novembre 2021

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