Corte di Cassazione, sez. III Civile, Sentenza n.34788 del 17/11/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE STEFANO Franco – Presidente –

Dott. SESTINI Danilo – Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – rel. Consigliere –

Dott. FIECCONI Francesca – Consigliere –

Dott. VALLE Cristiano – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 33692/2018 proposto da:

ZURICH INSURANCE PLC, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA BARNABA TORTOLINI 13, presso lo studio dell’avvocato MARIO ETTORE VERINO, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato PIETRO BAROLO;

– ricorrenti –

contro

M.M., rappresentato e difeso dall’avvocato INNOCENZO D’ANGELO, presso il cui studio in Treviso, via Olivi n. 38 è

elettivamente domiciliato;

– controricorrente –

e contro

D.I.R.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 2718/2018 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA, depositata il 3/10/2018;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 13/4/2021 dal Consigliere Dott. LUIGI ALESSANDRO SCARANO.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza del 3/10/2018 la Corte d’Appello di Venezia, in accoglimento del gravame interposto dal sig. M.M. e in conseguente riforma della pronunzia Trib. Treviso n. 2717 del 2015, ha parzialmente accolto la domanda in origine proposta dal sig. M.M. nei confronti del sig. Renato D.I. e della società Zurich Insurance Company Plc di risarcimento dei danni subiti in conseguenza del sinistro stradale avvenuto in località ***** il ***** per esclusivo fatto e colpa del predetto D.I., a bordo della cui autovettura viaggiava come trasportato.

Avverso la suindicata pronunzia della corte di merito la società Zurich Insurance Company Plc propone ora ricorso per cassazione, affidato a 2 motivi, illustrati da memoria.

Resiste con controricorso il M., che ha presentato anche memoria. L’altro intimato non ha svolto attività difensiva.

Con conclusioni scritte D.L. n. 137 del 2020, ex art. 23, comma 8 bis, conv., con modif. nella L. n. 176 del 2020, del 29/3/20217, il P.G. presso questa Corte ha chiesto l’accoglimento del ricorso.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il 1 motivo la ricorrente denunzia “violazione e/o falsa applicazione” degli artt. 1917,2043,2054 e 2055 c.c., D.Lgs. n. 209 del 2005, artt. 141-144, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

Si duole che la corte di merito abbia erroneamente considerato applicabile la copertura assicurativa per la r.c.a. anche in favore di soggetto come della specie correo di reato di furto, dopo il quale “si era dato alla fuga insieme al proprio compare” sull’autovettura dal medesimo condotta e, “una volta intercettati dai Carabinieri che avevano intimato loro l’alt”, avevano “scelto concordemente di non fermarsi ma di attuare la fuga procedendo a velocità pericolosa e elevata, senza che mai il trasportato dimostrasse un atteggiamento dissenziente rispetto alla condotta di guida tenuta dal conducente (indice di tale circostanza è il fatto che il M., durante la fuga, abbia gettato dal finestrino il portafoglio che avevano in precedenza sottratto per sbarazzarsi, appunto, della prova del reato, come risulta dal verbale dell’arresto in flagranza di reato dei Carabinieri di Montebelluna)”.

Lamenta che la corte di merito ha erroneamente inteso il principio “vulneratus ante omnia reficiendus” accolto dalle Direttive Europee, la cui “ratio… è esclusivamente quella di porre un freno alle normative nazionali che neghino o limitino in misura apodittica o sproporzionata il risarcimento del terzo trasportato incolpevole”, sicché alla stregua del suindicato principio solo “i terzi incolpevoli vittime di un incidente stradale” hanno “sempre diritto al risarcimento del danno”, lasciando la Direttiva “spazio agli Stati membri di escludere la tutela risarcitoria in tutte le ipotesi in cui il terzo non sia “incolpevole” ma sia consapevole o concorra all’impiego antigiuridico abnorme del veicolo”.

Il motivo è fondato e va accolto nei termini di seguito indicati.

Come questa Corte ha già avuto modo di affermare in tema di assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, in conformità a quanto stabilito dalle direttive 84/5/CEE e 90/232/CEE concernenti il riavvicinamento delle legislazioni nazionali in materia di assicurazione della responsabilità civile derivante dalla circolazione di autoveicoli, così come interpretate nella giurisprudenza della Corte di giustizia dell’Unione Europea (v. Corte Giust., 1/12/2011, Churchill Insurance/Wilkinson), secondo il principio solidaristico vulneratus ante omnia reficiendus la vittima trasportata ha sempre e comunque diritto al risarcimento integrale del danno, quale ne sia la veste e la qualità, non potendo l’assicuratore avvalersi per negare il risarcimento di disposizioni legali o di clausole contrattuali, ivi comprese quelle che escludono la copertura assicurativa nelle ipotesi di utilizzo del veicolo da parte di persone non autorizzate o prive di abilitazione alla guida, con l’unica eccezione del trasportato consapevole della circolazione illegale del veicolo, come è nel caso di rapinatori, terroristi o ladri (v. Cass., 19/6/2015, n. 12687; Cass., 30/8/2013, n. 19963; Cass. 30 agosto 2013, n. 19963. Cfr. altresì, da ultimo, Cass., 9/5/2019, n. 12231).

Orbene, la corte di merito ha nell’impugnata sentenza invero disatteso il suindicato principio.

E’ rimasto nel giudizio di merito accertato che l’odierno controricorrente viaggiava come “terzo trasportato nella Volkswagen Golf condotta da D.I.”, durante la fuga ad alta velocità all’esito di furto dai medesimi perpetrato ai danni della sig.ra D.S., e, dopo essere stati intercettati dai c.c., l’auto finiva fuori strada, ribaltandosi “nel canale *****”.

Orbene, nell’affermare che, “essendo evidente e pacifica la responsabilità del conducente della Volkswagen Golf per i danni riportati dall’appellante… come trasportato nell’autovettura condotta da D.I.R.”, e che “compete al suddetto trasportato il risarcimento di tali danni” anche “nei confronti… della compagnia di assicurazione” D.Lgs. n. 209 del 2005, ex artt. 141 e 144, “ancorché i due si fossero resi responsabili in concorso di un furto e stessero fuggendo dopo la commissione del reato perché sorpresi in flagranza dalle Forze dell’ordine”; e pur essendo stata l'”uscita di strada senz’altro determinata dalla velocità “estremamente elevata” tenuta dal conducente” durante la fuga nella concorde volontà di “sottrarsi con l’auto alle ricerche della Polizia che li stava inseguendo, dovendo anzi presumersi che l’appellante abbia esortato il conducente ad aumentare la velocità per sfuggire alla cattura, cosicché deve ritenersi che vi sia stato un contributo causale dato dal trasportato, da un punto di vista morale, a quella condotta di guida spericolata”, la corte di merito, nell’espressamente dichiarare di non condividere “l’esclusione di risarcibilità del danno per ipotesi di circolazione illegale dei veicoli al caso di “rapinatori, terroristi, ladri”, o comunque la circolazione del veicolo connessa all’esecuzione di uno di questi reati non è equiparabile di per sé a quella di un veicolo rubato o ottenuto con violenza alle persone”, ha nell’impugnata sentenza invero disatteso il suindicato principio.

Della medesima, assorbito il 2 motivo (con il quale la ricorrente denunzia “violazione e/o falsa applicazione” dell’art. 1917 c.c., L. n. 990 del 1969, art. 18, (ora D.Lgs. n. 209 del 2005, art. 144), in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), s’impone pertanto la cassazione in relazione.

Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto la causa può ex art. 384 c.p.c., comma 2, essere decisa nel merito con il rigetto della domanda originaria del M..

Le spese di lite dell’intero giudizio, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte accoglie il 1 motivo di ricorso, assorbito il 2. Cassa in relazione l’impugnata sentenza e, decidendo la causa nel merito, rigetta la domanda originaria del M.. Condanna quest’ultimo al pagamento delle spese di lite del 1 grado di giudizio, che liquida in complessivi Euro 8.716,10 (di cui Euro 1.620,00 per la fase di studio, Euro 1.147,00 per la fase introduttiva, Euro 1.720,00 per la fase istruttoria ed Euro 2.767,00 per la fase decisionale, e per esborsi e spese forfettarie quanto al resto); al pagamento delle spese di lite del 2 grado di giudizio, che liquida in complessivi Euro 8.384,25 (di cui Euro 1.690,00 per la fase di studio, Euro 1.350,00 per la fase introduttiva, Euro 3.305,00 per la fase decisionale, e per esborsi e spese forfettarie quanto al resto); al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in complessivi Euro 9.200,00, di cui Euro 9.000,00 per onorari, oltre a spese generali ed accessori come per legge.

Così deciso in Roma, il 13 aprile 2021.

Depositato in Cancelleria il 17 novembre 2021

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