LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SPIRITO Angelo – Presidente –
Dott. SCARANO Luigi Alessandro – rel. Consigliere –
Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –
Dott. MOSCARINI Anna – Consigliere –
Dott. GORGONI Marilena – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 11792/2019 proposto da:
B.C., rappresentata e difesa dall’avvocato FRANCESCO DE PRISCO, presso il cui studio in Nocera Inferiore, via Napoli n. 6 è
elettivamente domiciliata;
– ricorrente –
contro
CONDOMINIO *****, rappresentato e difeso dall’avvocato MICHELINA DE PALMA, presso il cui studio è elettivamente domiciliato in Nocera Inferiore, Piazza Amendola n. 1;
– controricorrente –
e contro
GENERALI ITALIA SPA, *****, in persona del procuratore speciale Dott. P.P., rappresentata e difesa dall’avvocato FRANCO TASSONI, presso il cui studio in Roma, via Cristoforo Colombo, 440 e’ elettivamente domiciliata;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 410/2019 della CORTE D’APPELLO di SALERNO, depositata il 25/3/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 15/4/2021 dal Consigliere Dott. LUIGI ALESSANDRO SCARANO.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 25/3/2019 la Corte d’Appello di Salerno, in accoglimento del gravame interposto dal Condominio ***** e in conseguente riforma della pronunzia Trib. Nocera Inferiore 5/12/2012, ha rigettato la domanda nei confronti del medesimo originariamente proposta dalla sig. B.C. di risarcimento dei danni lamentati in conseguenza delle lesioni personali asseritamente riportate all’esito della caduta avvenuta “il giorno 7/4/2004 alle ore 17,30… mentre scendeva le scale del palazzo, a causa del cattivo stato di manutenzione del marmo posto sui gradini, della presenza di liquido non visibile, oltre che per la scarsa illuminazione”.
Avverso la suindicata pronunzia della corte di merito la B. propone ora ricorso per cassazione, affidato a 3 motivi, illustrati da memoria.
Resistono con separati controricorsi il Condominio ***** e la chiamata società Generali Italia s.p.a., la quale ultima ha presentato anche memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il 1 motivo la ricorrente denunzia violazione dell’art. 132 c.p.c., in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4.
Con il 2 motivo denunzia violazione e falsa applicazione degli artt. 2051 e 2043 c.c., in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.
Con il 3 motivo denunzia “omesso esame” di fatto decisivo per il giudizio, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4.
Il ricorso è sotto plurimi profili inammissibile.
Va anzitutto osservato che esso risulta redatto in violazione dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, atteso che il ricorrente fa riferimento ad atti e documenti del giudizio di merito (in particolare, all'”atto di citazione notificato in data 11 gennaio 2005", alla prova alla prova testimoniale, all’espletata “CTU medico legale”, alla motivazione della sentenza di 1 grado, all’atto di appello “ritualmente notificato in data 3 maggio 2013”, alla “documentazione allegata al fascicolo di primo grado dall’attore”, alla “missiva di richiesta risarcimento danni… del 25 giugno 2004", all'”indice in calce alla… comparsa di costituzione e risposta” della “Compagnia assicurativa”, alle “riproduzioni fotografiche”) limitandosi a meramente richiamarli, senza invero debitamente (per la parte strettamente d’interesse in questa sede) riprodurli nel ricorso ovvero, laddove riprodotti (es., alcune frasi della CTU, le dichiarazioni del “teste L.G. – Udienza del 22 aprile 2009”), senza fornire puntuali indicazioni necessarie ai fini della relativa individuazione con riferimento alla sequenza dello svolgimento del processo inerente alla documentazione, come pervenuta presso la Corte Suprema di Cassazione, al fine di renderne possibile l’esame (v., da ultimo, Cass., 16/3/2012, n. 4220), con precisazione (anche) dell’esatta collocazione nel fascicolo d’ufficio o in quello di parte, e se essi siano stati rispettivamente acquisiti o prodotti (anche) in sede di giudizio di legittimità (v. Cass., 23/3/2010, n. 6937; Cass., 12/6/2008, n. 15808; Cass., 25/5/2007, n. 12239, e, da ultimo, Cass., 6/11/2012, n. 19157), la mancanza anche di una sola di tali indicazioni rendendo il ricorso inammissibile (v. Cass., Sez. Un., 27/12/2019, n. 34469; Cass., Sez. Un., 19/4/2016, n. 7701).
A tale stregua non deduce le formulate censure in modo da renderle chiare ed intellegibili in base alla lettura del ricorso, non ponendo questa Corte nella condizione di adempiere al proprio compito istituzionale di verificare il relativo fondamento (v. Cass., 18/4/2006, n. 8932; Cass., 20/1/2006, n. 1108; Cass., 8/11/2005, n. 21659; Cass., 2/81/2005, n. 16132; Cass., 25/2/2004, n. 3803; Cass., 28/10/2002, n. 15177; Cass., 12/5/1998 n. 4777) sulla base delle deduzioni contenute nel medesimo, alle cui lacune non è possibile sopperire con indagini integrative (v. Cass., 24/3/2003, n. 3158; Cass., 25/8/2003, n. 12444; Cass., 1/2/1995, n. 1161).
Non sono infatti sufficienti affermazioni -come nel caso- apodittiche, non seguite da alcuna dimostrazione (v. Cass., 21/8/1997, n. 7851).
L’accertamento in fatto e la decisione dalla corte di merito adottata e nell’impugnata decisione rimangono pertanto dall’odierno ricorrente non idoneamente censurati.
E’ al riguardo appena il caso di osservare come risponda a principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità che i requisiti di formazione del ricorso per cassazione ex art. 366 c.p.c., vanno indefettibilmente osservati, a pena di inammissibilità del medesimo, rilevando ai fini della giuridica esistenza e conseguente ammissibilità del ricorso, assumendo pregiudiziale e prodromica rilevanza ai fini del vaglio della relativa fondatezza nel merito, che in loro difetto rimane invero al giudice imprescindibilmente precluso (cfr. Cass., 6/7/2015, n. 13827; Cass., 18/3/2015, n. 5424; Cass., 12/11/2014, n. 24135; Cass., 18/10/2014, n. 21519; Cass., 30/9/2014, n. 20594; Cass., 5 19/6/2014, n. 13984; Cass., 20/1/2014, n. 987; Cass., 28/5/2013, n. 13190; Cass., 20/3/2013, n. 6990; Cass., 20/7/2012, n. 12664; Cass., 23/7/2009, n. 17253; Cass., 19/4/2006, n. 9076; Cass., 23/1/2006, n. 1221).
Va per altro verso posto in rilievo come, al di là della formale intestazione dei motivi, il ricorrente deduca in realtà doglianze (anche) di vizio di motivazione al di là dei limiti consentiti dalla vigente formulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 (v. Cass., Sez. Un., 7/4/2014, n. 8053), nel caso ratione temporis applicabile, sostanziantesi nel mero omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che sia stato oggetto di discussione tra le parti, dovendo riguardare un fatto inteso nella sua accezione storico-fenomenica, e non anche come nella specie l’omessa e a fortiori l’erronea valutazione di determinate emergenze probatorie (cfr. Cass., Sez. Un., 7/4/2014, n. 8053, e, conformemente, Cass., 29/9/2016, n. 19312).
Non può d’altro canto sottacersi che la ratio decidendi dell’impugnata sentenza secondo cui “Anche a voler ammettere che, contrariamente alla cennata evidenza planimetrica, il Nebbia sia effettivamente incappato con il proprio scooter in una chiazza di liquido rilasciata da un camion addetto alla raccolta della spazzatura… occorre considerare che la stessa è apparsa ai vigili urbani praticamente già “essiccata” una decina di minuti dopo il sinistro (15 minuti recita la Relazione) a dimostrazione che il rilascio sulla carreggiata era avvenuto da pochissimo tempo rispetto al presunto slittamento del motociclo”, sicché “e’ pacificamente escluso che la cadenza temporale tra il rilascio della sostanza viscida ed il verificarsi del sinistro potesse consentire a Roma Capitale un qualsivoglia intervento a salvaguardia dell’incolumità e sicurezza del traffico veicolare, atteso il modesto o modestissimo intervallo intercorso”, non risulta dall’odierno ricorrente invero (quantomeno idoneamente) censurata.
Ne consegue che come questa Corte ha avuto più volte modo di affermare è sufficiente che anche una sola delle rationes decidendi su cui si fonda la decisione impugnata non abbia formato oggetto di idonea censura (ovvero sia stata respinta) perché il ricorso (o il motivo di impugnazione avverso il singolo capo di essa) debba essere rigettato nella sua interezza (v. Cass., Sez. Un., 8/8/2005, n. 16602, e, conformemente, Cass., 27/12/2016, n. 27015, n. 24076).
Non già per carenza di interesse, come pure si è da questa Corte sovente affermato (v. Cass., 11/2/2011, n. 3386; Cass., 12/10/2007, n. 21431.; Cass., 18/9/2006, n. 20118; Cass., 24/5/2006, n. 12372; Cass., Sez. Un., 8/8/2005, n. 16602), quanto bensì per essersi formato il giudicato in ordine alla ratio decidendi non censurata (v. Cass., 18/2/2020, n. 13880; Cass., 13/10/2017, n. 24076; Cass., 27/12/2016, n. 27015; Cass., 22/9/2011, n. 19254, Cass., 11/1/2007, n. 1658; Cass., 13/7/2005, n. 14740).
Ne’ può del pari sottacersi che la sopra riportata ratio decidendi è invero conforme al consolidato orientamento di questa Corte secondo cui il proprietario rimane liberato dalla responsabilità ex art. 2051 c.c., ove fornisca la prova liberatoria che l’evento è stato determinato da cause estrinseche ed estemporanee create da terzi, non conoscibili né eliminabili con immediatezza neppure con la più diligente attività di manutenzione, ovvero che abbia esplicato la sua potenzialità offensiva prima che, con la diligenza richiesta dallo specifico caso concreto, fosse possibile l’intervento riparatore dell’ente custode (cfr. Cass., 9/3/2020, n. 6651; Cass., 18/6/2019, n. 16295; Cass., 19/3/2018, n. 6703), e cioè allorquando, in caso di repentina e imprevedibile alterazione dello stato della strada e delle sue pertinenze, l’evento dannoso si sia verificato prima che l’ente proprietario abbia potuto rimuovere, nonostante l’attività di controllo espletata con diligenza per tempestivamente ovviarvi, la straordinaria ed imprevedibile condizione di pericolo determinatasi (cfr., da ultimo, Cass., 10/6/2020, n. 11096. Cfr. altresì, con riferimento a diversa fattispecie, Cass., 5/5/2020, n. 8466).
A tale stregua, il ricorso è inammissibile (anche) ex art. 360 bis c.p.c..
Emerge invero evidente come le deduzioni dell’odierno ricorrente, oltre a risultare formulate secondo un modello difforme da quello delineato all’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, in realtà si risolvono nella mera inammissibile prospettazione di una rivalutazione del merito della vicenda comportante accertamenti di fatto invero preclusi a questa Corte di legittimità, nonché una rivalutazione delle emergenze probatorie, laddove solamente al giudice di merito spetta individuare le fonti del proprio convincimento e a tale fine valutare le prove, controllarne la attendibilità e la concludenza, scegliere tra le risultanze istruttorie quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione, dare prevalenza all’uno o all’altro mezzo di prova, non potendo in sede di legittimità riesaminare il merito dell’intera vicenda processuale, atteso il fermo principio di questa Corte secondo cui il giudizio di legittimità non è un giudizio di merito di terzo grado nel quale possano sottoporsi alla attenzione dei giudici.
Non è peraltro a farsi luogo a pronunzia in ordine alle spese del giudizio di cassazione, non avendo gli intimati svolto attività difensiva.
PQM
La Corte dichiara il ricorso inammissibile. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in complessivi Euro 3.200,00, di cui Euro 3.000,00 per onorari, oltre a spese generali ed accessori come per legge, in favore di ciascuna parte controricorrente.
Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, come modif. dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
Così deciso in Roma, il 15 aprile 2021.
Depositato in Cancelleria il 17 novembre 2021
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