Corte di Cassazione, sez. III Civile, Ordinanza n.34796 del 17/11/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Presidente –

Dott. GRAZIOSI Chiara – rel. Consigliere –

Dott. FIECCONI Francesca – Consigliere –

Dott. IANNELLO Emilio – Consigliere –

Dott. VALLE Cristiano – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 15734/2019 proposto da:

GI.FO. EXPRESS SRL, elettivamente domiciliato presso l’avvocato MARIO NIGRO, che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

GENERALI ITALIA SPA, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CRATILO DI ATENE 31, presso lo studio dell’avvocato DOMENICA VIZZONE, che la rappresenta e difende;

– controricorrente –

e contro

RE.FI. S.R.L.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 5937/2018 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI, depositata il 21/12/2018;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 29/04/2021 dal Consigliere Dott. CHIARA GRAZIOSI.

RILEVATO

che:

Con atto di citazione notificato l’8 maggio 2009 RE.FI. S.r.l. convenivadavanti al Tribunale di Torre Annunziata, sezione distaccata di Torre del Greco, GI.FO. Express di A.M. e C. s.n.c., con cui aveva stipulato un contratto di spedizione di beni (consistenti in gioielli) del valore di Euro 27.417,60 alla ditta “I Classici dell’Argento” in *****, beni che però erano andati smarriti, per cui chiedeva la condanna della convenuta a corrisponderle la somma di Euro 27.417,60, oltre interessi, in quanto di ciò responsabile.

La convenuta si costituiva resistendo, e otteneva l’autorizzazione a chiamare in causa INA Assitalia S.p.A. per esserne tenuta indenne in forza di contratto di assicurazione con essa stipulato. Quest’ultima si costituiva, resistendo.

Il Tribunale, con sentenza del 5 febbraio 2013, condannava la convenuta a corrispondere all’attrice la somma di Euro 25.000 oltre interessi, e condannava per manleva la compagnia assicuratrice a tenere indenne GI.FO. Express.

La compagnia assicuratrice, nelle more divenuta Generali Italia S.p.A., proponeva appello principale e GI.FO. Express appello incidentale; si costituiva resistendo RE.FI.

La Corte d’appello di Napoli, con sentenza del 21 dicembre 2018, accoglieva il gravame principale (avendo ritenuto inammissibile per tardività quello incidentale) e pertanto “annullava” la condanna per manleva della compagnia, condannando RE.FI. a restituirle quanto ne aveva ricevuto.

GI.FO. Express ha proposto ricorso illustrato da memoria da cui si è difesa Generali Italia con controricorso.

CONSIDERATO

che:

Il ricorso è articolato in quattro motivi.

1. Il primo motivo denuncia, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4, nullità della sentenza per violazione degli artt. 32,108,324,331,112 c.p.c. e art. 2909 c.c., nonché, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, omesso esame di fatto discusso e decisivo.

I due rapporti sostanziali oggetto della presente causa – quello principale e quello di garanzia – sarebbero divenuti inscindibili per litisconsorzio processuale derivante dalla chiamata in causa della compagnia assicuratrice, anche a prescindere dalla natura – propria o impropria – della garanzia. S.U. 24707/2015 insegna infatti che la distinzione tra garanzia propria e garanzia impropria non incide – agli effetti degli artt. 32,108 e 331 c.p.c. – “a livello di conseguenze applicative”, onde l’impugnazione del garante concernente il rapporto principale investe il giudice di una impugnazione proposta a favore anche del garantito.

Nel primo motivo dell’appello principale Generali Italia aveva denunciato la violazione dell’art. 1737 c.c., in ordine al contratto di spedizione, sostenendo che RE.FI. non avrebbe provato la responsabilità di GI.FO. Express, essendo questa comunque non responsabile perché RE.FI. “aveva preso atto” che la consegna della merce sarebbe stata compiuta dal corriere SDA, unico responsabile dell’esito del trasporto. Pertanto l’appellante aveva concluso in primis per la totale riforma della sentenza di primo grado, tramite il rigetto della domanda proposta da RE.FI. nei confronti di GI.FO. Express.

Già in primo grado GI.FO. Express, d’altronde, aveva negato la propria responsabilità. Si tratta della legittimazione passiva dello spedizioniere riguardo ad una domanda del mittente per il ristoro da perdita di merce trasportata. L’attore ha l’onere di provare i fatti costitutivi della domanda: se non lo adempie, ciò è rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado di giudizio. E comunque la giurisprudenza di questa Suprema Corte insegna che lo spedizioniere non è responsabile della perdita della merce durante l’esecuzione del contratto di trasporto da lui stipulato in adempimento del ricevuto mandato, in quanto esaurisce il suo compito con tale stipulazione, e la responsabilità compete quindi al vettore.

Inoltre nel primo motivo d’appello la compagnia assicuratrice aveva rilevato che, nel modulo di spedizione sottoscritto da RE.FI., GI.FO. Express non si era assunta la responsabilità dell’esito del trasporto, bensì quella di chiedere in nome e per conto del cliente il risarcimento del danno al corriere.

Dunque la corte territoriale, pur confermando che il rapporto principale era quello di spedizione (come aveva riconosciuto il Tribunale), avrebbe omesso di pronunciarsi su questo motivo d’appello, decidendo soltanto sul secondo motivo del gravame, incorrendo nella violazione dell’art. 112 c.p.c..

La giurisprudenza di legittimità insegna che l’omessa pronuncia su alcuni motivi d’appello e comunque su domande/eccezioni/istanze, viola l’art. 112 c.p.c.; censura che “consente alla parte di chiedere – e al giudice di legittimità di effettuare – l’esame degli atti del giudizio di merito, nonché, specificamente, dell’atto di appello”.

La ricorrente dichiara di avere interesse a far valere questo vizio, perché l’accoglimento del primo motivo dell’appello proposto da Generali Italia avrebbe apportato effetti anche a proprio favore.

La corte territoriale ha ritenuto l’appello incidentale tardivo, e pertanto reputato sussistente la formazione di un giudicato in ordine alla condanna dell’attuale ricorrente a favore di RE.FI. Invece, l’impugnazione del garante relativa al rapporto principale, osserva la ricorrente, avrebbe investito il giudice dell’impugnazione a favore del garantito, per cui la corte avrebbe errato nel qualificare appello incidentale quel che GI.FO. Express aveva d’altronde espressamente qualificato “comparsa di costituzione e risposta”; e avrebbe parimenti errato nel ritenere formato il giudicato interno.

2. Il secondo motivo denuncia, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4, nullità della sentenza per violazione degli artt. 112,115,116 e 345 c.p.c..

La Corte d’appello ha accolto l’eccezione sollevata dalla compagnia assicuratrice di difetto di legittimazione attiva dell’attuale ricorrente in ordine alla domanda di indennizzo assicurativo.

S.U. 16 febbraio 2016 n. 2951 insegna che la titolarità attiva o passiva del rapporto non è un’eccezione stricto sensu, bensì un elemento costitutivo della domanda, la cui mancanza è rilevabile anche d’ufficio dal giudice, e la legittimazione attiva può dimostrarsi anche mediante il comportamento processuale del convenuto, se questi riconosce espressamente tale titolarità o svolge difese incompatibili al suo diniego.

Ad avviso del giudice d’appello, la compagnia assicuratrice aveva eccepito difetto di legittimazione passiva fin dalla comparsa di costituzione di primo grado. Ciò sarebbe errato e violante l’art. 112 c.p.c., cadendo pure nella inammissibilità che patisce il novum inserito nel giudizio d’appello, “perché non corrisponde a una corretta lettura” delle sue difese in primo grado.

Il principio per cui l’interpretazione di domande/eccezioni/deduzioni delle parti “dà luogo a un giudizio di fatto” del giudice di merito non è applicabile se si assume che tale interpretazione integri vizi riconducibili agli artt. 112 e 345 c.p.c.; e in tale ipotesi il giudice di legittimità è tenuto a esaminare e interpretare direttamente gli atti processuali.

Nel caso in esame, nella comparsa di costituzione e risposta di primo grado la compagnia assicuratrice non aveva eccepito difetto di legittimazione attiva di GI.FO. Express, anzi avrebbe “svolto molteplici deduzioni di merito” presupponenti la titolarità attiva di GI.FO. Express del rapporto di garanzia.

In particolare, aveva addotto che l’assicurazione non era operante e che si dovevano ritenere esclusi i danni e le perdite derivanti da dolo o colpa grave del contraente o dell’assicurato, e che nel caso in esame vi sarebbe stata omessa dichiarazione al corriere che oggetto del trasporto erano preziosi; altresì, aveva addotto che nell’assicurazione per conto di chi spetta il contraente cui il diritto all’indennizzo “sia stato ceduto dal beneficiario perde il diritto di agire contro l’assicuratore qualora ne abbia pregiudicato il diritto di surrogazione” ex art. 1916 c.c., comma 3 e che GI.FO. Express “non si è adoperato concretamente a salvaguardare il diritto di rivalsa dell’assicuratore, anzi lo ha gravemente pregiudicato”; infine aveva ulteriormente addotto che GI.FO. Express, a proposito della clausola del modello di spedizione limitante la responsabilità del corriere, aveva “vanificato la possibilità” che la compagnia agisse in rivalsa.

Quindi la compagnia avrebbe “coerentemente concluso” per il rigetto della domanda principale nei confronti di GI.FO. Express e della chiamata di GI.FO. Express nei confronti della compagnia stessa “per difetto di legittimazione passiva e nel merito perché infondato in fatto e in diritto”.

Inoltre da tali argomenti versati nella comparsa di risposta di primo grado dalla compagnia assicuratrice “si desume che l’Ina Assitalia è giunta a prefigurare la cessione al contraente del diritto all’indennizzo da parte del beneficiario”, dimostrando di “non dubitare” sulla legittimazione attiva di GI.FO. Express. Nella comparsa è stato infatti dedotto un comportamento doloso o colposo di GI.FO. Express nell’esecuzione del “contratto di spedizione/trasporto”, che avrebbe reso non operativa la polizza: di qui la decadenza, e non l’inesistenza, del diritto alla garanzia.

Solo nel secondo motivo d’appello la compagnia assicuratrice avrebbe poi configurato quanto accolto dalla corte territoriale, ai sensi dell’art. 1891 c.c., creando così una questione nuova e contraddicente le difese di primo grado: il motivo sarebbe stato dunque inammissibile ai sensi dell’art. 345 c.p.c.. La Corte, in effetti, avrebbe trasformato il giudizio d’appello da una revisio prioris instantiae in un novum judicium.

3. Il terzo motivo denuncia, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione degli artt. 1510 e 1689 c.c..

La Corte d’appello qualifica il contratto de quo come assicurazione per conto di chi spetta, applicando quindi l’art. 1891 c.c. e desumendone che soltanto l’acquirente è legittimato a fruire dell’indennizzo assicurativo.

La polizza, però, riguarda un contratto di trasporto, per cui il rischio consisteva in perdita e/o avaria della merce durante il trasporto stesso. E la giurisprudenza di legittimità insegna che nell’assicurazione per conto altrui o per conto di chi spetta sul rischio per perdita e/o avaria della merce durante il trasporto su strada l’avente diritto all’indennizzo non è determinato ai sensi dell’art. 1510 c.c., comma 2 (come avrebbe fatto il giudice d’appello), bensì ai sensi dell’art. 1689 c.c.. Pertanto la legittimazione del destinatario sussiste solo dal momento in cui, pervenute le cose a destinazione o decorso il termine per il loro arrivo, il destinatario ne abbia chiesto la consegna al vettore.

Il giudice d’appello ha ritenuto titolare del diritto all’indennizzo la ditta “I Classici dell’Argento”, senza accertare neanche se il termine di consegna fosse scaduto e “se il destinatario ne aveva richiesto la riconsegna al vettore”. Per di più ciò avrebbe introdotto nel secondo grado “ulteriori temi di indagine, trattandosi di questioni nuove”.

4. Il quarto motivo denuncia, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione degli artt. 91 c.p.c. e segg. e D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater.

Questo motivo viene presentato come “logico corollario” dei motivi precedenti: non vi sarebbe stata soccombenza perché erano stati introdotti nova in appello. La corte territoriale avrebbe pertanto dovuto accogliere il primo motivo dell’appello di Generali Italia, dichiarare inammissibile il secondo motivo e condannare RE.FI. e/o Generali Italia a rifondere le spese all’attuale ricorrente.

5.1 Il primo motivo si fonda, in sostanza, sull’omesso esame in violazione dell’art. 112 c.p.c., di un motivo dell’appello principale proposto da Generali Italia di cui GI.FO. Express avrebbe avuto interesse all’accoglimento: GI.FO. Express non avrebbe avuto quale spedizioniere alcuna responsabilità in ordine all’esito del trasporto, come si evince dall’art. 1737 c.c. e infatti nel primo motivo dell’appello principale Generali Italia aveva addotto proprio la violazione di tale norma.

La Corte d’appello afferma (a pagina 4 della sentenza) che nel primo motivo del gravame – il quale in rubrica denunciava appunto anche la violazione dell’art. 1737 c.c. – si deduceva che il primo giudice “avrebbe sovrapposto, confondendoli…, il rapporto GI.FO. Express – RE.FI. (che riferisce essere contratto di spedizione regolato dall’art. 1737 c.c.) al rapporto GI.FO. Express – INA Assitalia, regolato da un contratto di assicurazione danni per conto di chi spetta”. Osserva poi (pagina 5 della sentenza) che il contratto tra RE.FI. e GI.FO. Express “secondo l’appellante… sarebbe da qualificare come di spedizione in base al quale lo spedizioniere (GI.FO. Express) ha assunto il mandato di trasportare la merce della RE.FI. e lo ha fatto attraverso un vettore professionale (la SDA), e da tale rapporto INA Assitalia è rimasta estranea”.

Successivamente però, il giudice d’appello esamina il motivo come denunciante soltanto l’autonomia del contratto assicurativo, che risulta dalla polizza “per conto di chi spetta”, senza nulla osservare invece in ordine agli obblighi derivanti dall’altro rapporto, quello insorto dal contratto di spedizione. Dalle osservazioni sul contratto assicurativo, qualificato ex art. 1891 c.c., la corte territoriale giunge infine a revocare la condanna della compagnia assicuratrice a indennizzare GI.FO. Express.

5.2 GI.FO. Express, nel motivo ora in esame (ricorso, pagina 8), rileva, in particolare, che Generali Italia nella prima censura del suo gravame “aveva ritualmente dedotto la violazione dell’art. 1737 c.c., in tema di contratto di spedizione, assumendo tra l’altro che: a) la società attrice RE.FI. non avesse provato la responsabilità della GI.FO.; b) comunque nessuna responsabilità poteva essere attribuita alla GI.FO…. anche perché il cliente RE.FI. srl aveva preso atto che… alla consegna del suo collo avrebbe provveduto il corriere SDA”, e che lo spedizioniere non si era assunto “alcuna responsabilità per il buon esito del trasporto ricadente sul corriere SDA”, concludendo pertanto la compagnia assicuratrice col chiedere, “in prima battuta, la totale riforma della sentenza impugnata mediante il rigetto della domanda proposta dalla società attrice nei confronti della soc. GI.FO. perché infondata in fatto e in diritto”. E si noti che per sostenere la carenza di responsabilità dello spedizioniere in ordine all’esito del trasporto Generali Italia aveva anche rimarcato il contenuto del “modulo di spedizione” (che ora è trascritto nel ricorso, pagina 9s.).

Ad abundantiam meramente, a questo punto, si constata che la stessa controricorrente, a pagina 18s. del controricorso, significativamente richiama a sua volta il modulo di spedizione per sostenere la propria estraneità al contratto stipulato tra RE.FI. e Mail Boxes ETC – di cui GI.FO. Express era un’affiliata -, rilevando però di avere “sul punto” concluso in appello come segue:

“Comunque in tale contesto alcuna responsabilità può essere attribuita alla GI.FO. Express e/o alla Mail Boxes ETC anche perché il cliente RE.FI. S.r.l. aveva preso atto che a provvedere alla consegna del suo collo avrebbe provveduto il corriere SDA, che ne avrebbe curato la consegna nel luogo di destinazione… e che la MBE non si sarebbe assunta alcuna responsabilità per il buon esito del trasporto ricadente sul corriere SDA.

Si confida pertanto che codesta Ecc. Corte di Appello voglia rigettare la domanda tenendo comunque presente… che è un problema che riguarda esclusivamente la REFI e GIFO”.

5.3 Quanto appena riportato è del tutto consono, poi, al richiamo, già presente nella rubrica della censura d’appello, di violazione dell’art. 1737 c.c., per cui lo spedizioniere è investito da responsabilità diverse da quella del vettore (cfr. art. 1693 c.c.), assumendo appunto diverse obbligazioni contrattuali.

Effettivamente risulta, per gli elementi appunto evidenziati nel ricorso (da interpretare anche alla luce della evidenza propria della rubrica del relativo motivo d’appello, rappresentata da “violazione dell’art. 1737 c.c.” – rubrica così trascritta, si nota incidenter, pure nel controricorso -), che il primo motivo d’appello includeva, oltre alla censura relativa alla natura del contratto di assicurazione (da qualificare ad avviso dell’appellante come contratto per conto di chi spetta ex art. 1891 c.c.) – l’unica ad essere stata poi in effetti vagliata dalla corte territoriale -, altresì una antecedente censura (e quindi il motivo era composto in realtà da due submotivi, al primo dei quali la corte territoriale, appunto, non si è dedicata, pur attenendo al rapporto principale) denunciante violazione dell’art. 1737 c.c., per avere il primo giudice confuso la responsabilità dello spedizioniere con quella del vettore (“alcuna responsabilità può essere attribuibile” a GI.FO. Express “anche perché” RE.FI. “aveva preso atto che a provvedere alla consegna del suo collo avrebbe provveduto il corriere SDA”, nessuna responsabilità “per il buon esito del trasporto” spettando allo spedizioniere: così, come sopra già si è visto, si era espresso il motivo d’appello).

6. SU 4 dicembre 2015 n. 24707 insegna, come giustamente rammenta il ricorrente, che, se un assicuratore è chiamato in causa quale garante del convenuto/chiamante, la sua impugnazione avverso la sentenza che accoglie tanto le domande principali di dichiarazione della responsabilità del convenuto e di sua condanna al risarcimento dei danni, quanto la domanda di garanzia giova pure all’assicurato, senza necessità dunque che questi proponga impugnazione incidentale, e indipendentemente dalla qualificazione della garanzia come propria o impropria, irrilevante ai fini dell’applicazione degli artt. 32,108 e 331 c.p.c., essendovi comunque litisconsorzio necessario processuale non solo se il convenuto aveva scelto di estendere l’efficacia soggettiva nei confronti del chiamato dell’accertamento relativo al rapporto principale, ma anche se aveva ampliato l’oggetto del giudizio, cioè chiesto di accertare l’esistenza del rapporto di garanzia ed eventualmente l’attribuzione della relativa prestazione (conformi tra gli arresti massimati: Cass. 6-3, ord. 1 settembre 2017n. 21098 e Cass. 6-2, ord. 12 marzo 2018 n. 5876).

Dunque è fondato il rilievo che anche GI.FO. Express poteva avvalersi del primo motivo dell’appello principale promosso da Generali Italia, dal che discendono il suo interesse e la sua conseguente legittimazione a denunciare in questa sede la violazione, da parte della corte territoriale, dell’art. 112 c.p.c., per omesso esame di uno dei due submotivi che, come si è visto, in realtà compongono il primo motivo del suddetto appello.

7. Il motivo risulta in conclusione meritevole di accoglimento e assorbe gli altri tre motivi seguenti. Ne discende, per quanto appunto si è constatato essere di ragione, la cassazione in relazione della sentenza impugnata con rinvio, anche per le spese, alla Corte d’appello di Napoli in diversa composizione.

P.Q.M.

Accoglie per quanto di ragione il ricorso, cassa in relazione al motivo accolto la sentenza impugnata e rinvia anche per le spese alla Corte d’appello di Napoli in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 29 aprile 2021.

Depositato in Cancelleria il 17 novembre 2021

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