Codice Civile > Articolo 1693 - Responsabilita' per perdita e avaria

Codice Civile

Vigente al

Il vettore e' responsabile della perdita e dell'avaria delle cose consegnategli per il trasporto, dal momento in cui le riceve a quello in cui le riconsegna al destinatario, se non prova che la perdita o l'avaria e' derivata da caso fortuito, dalla natura o dai vizi delle cose stesse o del loro imballaggio, o dal fatto del mittente o da quello del destinatario.

Se il vettore accetta le cose da trasportare senza riserve, si presume che le cose stesse non presentino vizi apparenti d'imballaggio.

©2022 misterlex.it - [email protected] - Privacy - P.I. 02029690472