Corte di Cassazione, sez. III Civile, Ordinanza n.34803 del 17/11/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SESTINI Danilo – Presidente –

Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere –

Dott. IANNELLO Emilio – rel. Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –

Dott. MOSCARINI Anna – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 16332/2019 R.G. proposto da:

P.S., e C.G., rappresentati e difesi dall’Avv. Nicolò D’Alessandro, e dal Prof. Avv. Fabio Santangeli, con domicilio eletto in Roma, via XX Settembre, n. 3, presso lo studio del Prof. Avv. Bruno Sassani;

– ricorrenti –

contro

Comune di Acireale, rappresentato e difeso dall’Avv. Nunzio Manciagli, con domicilio eletto in Roma, via Gemanico, n. 12 int. 4, presso lo studio dell’Avv. Franco Di Lorenzo;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Corte d’appello di Catania, n. 566/2019 depositata l’11 marzo 2019;

Udita la relazione svolta nella Camera di consiglio del 30 aprile 2021 dal Consigliere Dott. Emilio Iannello.

RILEVATO

che:

P.S. e C.G. ricorrono con due mezzi per la cassazione della sentenza in epigrafe con la quale la Corte d’appello di Catania ha dichiarato inammissibile, per difetto di specificità dei motivi, l’appello da essi proposto avverso la sentenza del Tribunale di Catania n. 3440 del 18/07/2017, che ne aveva rigettato la domanda ex art. 2041 c.c., contro il Comune di Acireale;

il comune resiste con controricorso.

CONSIDERATO

che:

e’ pervenuta dichiarazione di rinuncia al ricorso, con contestuale dichiarazione di accettazione;

la rinuncia soddisfa i requisiti di cui all’att. 390 c.p.c., comma 2, per cui a norma dell’art. 391 c.p.c., u.c., sussistono le condizioni per dichiarare l’estinzione del presente giudizio di cassazione;

deve pertanto essere dichiarata l’estinzione del processo;

trattandosi di rinuncia concorde e ricorrendo le condizioni di cui all’art. 391 c.p.c., comma 4, non deve provvedersi al regolamento delle spese, delle quali peraltro le parti avevano chiesto la compensazione;

quanto al contributo unificato, deve escludersene il raddoppio atteso che tale misura si applica ai soli casi – tipici – del rigetto dell’impugnazione o della sua declaratoria d’inammissibilità o improcedibilità (Cass. n. 6888 del 2015) e, trattandosi di misura eccezionale, lato sensu sanzionatoria, essa è di stretta interpretazione (Cass. n. 19562 del 2015) e, come tale, non suscettibile di interpretazione estensiva o analogica.

P.Q.M.

dichiara estinto il giudizio per intervenuta rinuncia.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 30 aprile 2021.

Depositato in Cancelleria il 17 novembre 2021

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