LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –
Dott. IOFRIDA Giulia – rel. Consigliere –
Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –
Dott. PAZZI Alberto – Consigliere –
Dott. FALABELLA Massimo – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 4563-2018 proposto da:
COMUNE DI VARAPODIO, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA DELLA GIOVINE ITALIA 7, presso lo studio dell’avvocato ANGELUCCI, rappresentato e difeso dall’avvocato ANTONIO BARRILE;
– ricorrente –
contro
ISTITUTO DIOCESANO PER IL SOSTENTAMENTO DEL CLERO, DIOCESI DI *****, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, V. TRIONFALE 5637, presso lo studio dell’avvocato DOMENICO BATTISTA, rappresentato e difeso dall’avvocato MARIA STELLA MORABITO;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 432/2017 della CORTE D’APPELLO di REGGIO CALABRIA, depositata il 12/07/2017;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 15/12/2020 dal Consigliere Relatore Dott. GIULIA IOFRIDA.
RILEVATO
che:
– la Corte d’appello di Reggio Calabria, con sentenza n. 432/2017, depositata in data 12/7/2017, – in controversia concernente opposizione alla stima, promossa dall’Istituto Diocesiano per il sostentamento del Clero Diocesi di *****, nei confronti del Comune di Varapodio, avverso il decreto di esproprio del *****, relativo a immobile ubicato nel territorio comunale di ***** chiedendo nuova determinazione delle indennità di espropriazione e di occupazione legittima, – ha, in accoglimento della domanda attrice subordinata, all’esito di una CTU, con risposta ai chiarimenti richiesti dalle parti, ha determinato in Euro 178.239,36 la giusta indennità di esproprio ed in Euro 18.990,64 l’indennità di occupazione, il tutto oltre interessi legali dalla data del decreto di esproprio al deposito presso la Cassa Depositi e Prestiti e, quanto all’indennità di occupazione, oltre interessi legali sulle singole annualità dalla scadenza delle singole annualità fino al deposito presso la Cassa Depositi e Prestiti;
– in particolare, i giudici d’appello hanno sostenuto che il terreno di proprietà dell’Istituto diocesiano era in parte edificabile, in quanto al momento del decreto di esproprio (o meglio, dal 2002, epoca di avvio del procedimento espropriativo con la dichiarazione di pubblica utilità) era già inserito nel PIP, Piano Insediamenti Produttivi, ed esso era quindi solo in parte agricolo, essendo nella restante parte classificabile come zona industriale e zona mista, con determinazione del quantum dovuto dall’espropriante in parte con criterio sintetico, in parte con criterio analitico-ricostruttivo;
– avverso la suddetta pronuncia, il Comune di Varapodio ha proposto ricorso per cassazione, notificato il 31/01/2018, affidato a due motivi, nei confronti dell’Istituto Diocesiano per il sostentamento del Clero Diocesi di ***** (che resiste con controricorso);
– i difensori delle parti ricorrente e controricorrente hanno depositato, successivamente alla notifica della proposta ex art. 380 bis c.p.c., atto di rinuncia al ricorso con accettazione della rinuncia, per sopravvenuta carenza di interesse, avendo dichiarato di avere transatto la controversia, con richiesta di compensazione delle spese di lite.
RITENUTO
che:
– va di conseguenza dichiarato estinto il giudizio, ai sensi degli artt. 390 e 391 c.p.c., con compensazione tra le parti delle spese processuali;
– non deve disporsi il pagamento del doppio contributo, in quanto, in tema di impugnazioni, la “ratio” del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, che pone a carico del ricorrente rimasto soccombente l’obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, va individuata nella finalità di scoraggiare le impugnazioni dilatorie o pretestuose, sicchè tale meccanismo sanzionatorio si applica per l’inammissibilità originaria del gravame (nella specie, ricorso per cassazione) ma non per quella sopravvenuta (Cass., n. 13636 del 2015).
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il giudizio, con compensazione tra le parti delle spese processuali.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 15 dicembre 2020.
Depositato in Cancelleria il 11 febbraio 2021