Corte di Cassazione, sez. II Civile, Ordinanza n.34816 del 17/11/2021

Pubblicato il

Condividi su FacebookCondividi su LinkedinCondividi su Twitter

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Presidente –

Dott. CARRATO Aldo – Consigliere –

Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere –

Dott. GIANNACCARI Rossana – rel. Consigliere –

Dott. VARRONE Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 20589/2016 proposto da:

LARIVERA IMMOBILIARE SPA, IN PERSONA DELL’AMM.RE E LEGALE RAPP.TE PRO TEMPORE, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA FLAMINIA 133, presso lo studio dell’avvocato BIRD & BIRD STUDIO LEGALE, rappresentato e difeso dagli avvocati EDOARDO LOMBARDI, RICCARDO DE MUTIIS, ANTONIO MARIA SABATO;

– ricorrente –

B.F., P.L., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA ODERISI DA GUBBIO 254, presso lo studio dell’avvocato ENRICO DELLA LONGA, rappresentati e difesi dall’avvocato GIUSEPPE MILETI;

– controricorrenti e ricorrenti incidentali –

avverso la sentenza n. 41/2016 della CORTE D’APPELLO di CAMPOBASSO, depositata il 23/02/2016;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 17/02/2021 dal Consigliere Dott. ROSSANA GIANNACCARI.

FATTI DI CAUSA

Il giudizio trae origine dall’atto di opposizione a decreto ingiuntivo proposto, innanzi al Tribunale di Larino, dalla Quadrifoglio s.r.l., alla quale era stato ingiunto il pagamento della somma di Euro 482.113,28 in favore dei geometri B.F. e P.L., incaricati della progettazione e direzione dei lavori di un centro commerciale.

Il Tribunale accolse per quanto di ragione l’opposizione in quanto alcune prestazioni, indicate dai punti da 42) a 50) del ricorso monitorio non rientravano nella competenza dei geometri, ai sensi del R.D. n. 274 del 1929, come interpretato dalla giurisprudenza di legittimità e rideterminò la somma dovuta dalla società opponente in Euro 172.282,38.

Propose appello la Larivera Immobiliare s.p.a, già Quadrifoglio s.r.l..

Si costituirono, per resistere all’impugnazione, B.F. e P.L., i quali proposero appello incidentale.

La Corte d’appello di Campobasso, con sentenza del 23.2.2016 accolse per quanto di ragione l’appello principale e rideterminò il compenso in Euro 79.393, 07; dichiarò inammissibile l’appello incidentale perché tardivamente proposto.

Per la cassazione della sentenza d’appello ha proposto ricorso la Larivera Immobiliare s.p.a. sulla base di un motivo articolato in due punti.

Hanno resistito con controricorso e proposto ricorso incidentale B.F. e P.L. sulla base di tre motivi.

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con l’unico motivo di ricorso, si deduce la “nullità del procedimento e/o della sentenza ex art. 360, comma 1, n. 4, per avere il giudice d’appello pronunciato oltre il domandato (c.d ultrapetizione) con conseguente violazione del principio di cui all’art. 112 c.p.c., della corrispondenza tra chiesto e pronunciato”, per avere la corte di merito riconosciuto il diritto al pagamento delle voci da 1) a 41) della parcella professionale, che sarebbero state negate dal giudice di primo grado e per avere condannato per due volte la ricorrente al pagamento delle medesime prestazioni professionali.

Il motivo è infondato.

In primo luogo, esso presenta profili di carenza di specificità perché richiamo genericamente stralci della CTU per affermare che il giudice di primo grado avrebbe rigettato la richiesta di compenso delle voci indicate ai numeri da 1) a 41). In realtà, dalla sentenza di primo grado, acquisita in ragione del vizio dedotto, avente natura processuale, non risulta che dette voci siano state escluse e la sentenza d’appello esordisce affermando che il Quadrifoglio s.r.l. (oggi La Riviera Immobiliare s.p.a.) aveva contestato l’operato del Tribunale in relazione ad altre voci, senza fare cenno alle voci da 1) a n. 41). Ne’ è consentito a questa Corte il riesame della CTU ed il calcolo delle prestazioni, per verificare la corretta determinazione delle voci.

Il secondo profilo del primo motivo con il quale si lamenta la duplicazione di alcune voci è anch’esso privo di fondamento perché configura un’ipotesi di errore materiale in relazione al quale non è ammissibile il ricorso per cassazione.

L’errore causato da inesatta determinazione dei presupposti di una operazione è deducibile in sede di legittimità, in quanto si risolve in un vizio logico della motivazione, a differenza dell’errore materiale di calcolo risultante dal confronto tra motivazione e dispositivo, il quale è suscettibile di correzione con la procedura di cui agli artt. 287 c.p.c. e segg. (Cassazione civile sez. trib., 31/01/2018, n. 2399; Cass. Cìv., sez. 03, del 15/01/2013, n. 795) Va quindi esaminato il ricorso incidentale.

Con il primo motivo del ricorso incidentale si deduce la violazione del R.D. 11 febbraio 1929, n. 274, in riferimento agli artt. 1362,1363,1366,1367 c.c., nonché degli artt. 115 e 116 c.p.c., per avere la corte di merito errato nell’interpretazione del contratto di conferimento professionale con il quale i ricorrenti sarebbero stati incaricati di collaborare con l’progettisti nei settori di loro specifica competenza, secondo quanto risulterebbe dalle prove orali e documentali.

Con il primo e secondo motivo del ricorso incidentale si deduce la violazione del R.D. 11 febbraio 1929, n. 274, in riferimento agli artt. 1419,2231 e 2232 c.c., nonché degli artt. 115 e 116 c.p.c., per avere la corte di merito omesso di considerare che i professionisti avevano redatto i progetti in collaborazione con i tecnici abilitati sicché avrebbero diritto al compenso.

Con il terzo motivo di ricorso, si deduce “l’omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione in riferimento all’omessa o errata valutazione delle prove documentali e testimoniali”.

I motivi sono inammissibili in quanto risulta dalla sentenza impugnata (pag. 6 della sentenza) che l’appello incidentale era tardivo, sicché sulle questioni dedotte si era formato il giudicato interno e non erano proponibili in sede ci; legittimità (Cass. 1435/13; 230/06; 16541/09).

Il ricorso principale va pertanto rigettato a va dichiarato inammissibile il ricorso incidentale.

In ragione della parziale soccombenza, le spese del giudizio di legittimità vanno interamente compensate.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, va dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente principale e dei ricorrenti incidentali dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

PQM

rigetta il ricorso principale e dichiara inammissibile il ricorso incidentale. Compensa integralmente tra le parti le spese del giudizio di legittimità.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, va dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente principale e dei ricorrenti incidentali dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, ed incidentale a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte di cassazione, il 17 febbraio 2021.

Depositato in Cancelleria il 17 novembre 2021

©2024 misterlex.it - [email protected] - Privacy - P.I. 02029690472