LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –
Dott. IOFRIDA Giulia – rel. Consigliere –
Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –
Dott. PAZZI Alberto – Consigliere –
Dott. FALABELLA Massimo – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 10630-2020 proposto da:
A.N., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE ANGELICO, n. 38, presso lo studio dell’avvocato MARCO LANZILAO, che lo rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELL’INTERNO, *****, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
– resistente –
avverso il decreto n. R.G. 13035/2018 del TRIBUNALE di BRESCIA, depositato il 04/03/2020;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 15/12/2020 dal Consigliere Relatore Dott. GIULIA IOFRIDA.
FATTI DI CAUSA
Il Tribunale di Lecce, con decreto n. 1142/2020, depositato in data 4/03/2020, ha respinto la richiesta di A.N., cittadino del Pakistan, a seguito di diniego da parte della competente Commissione territoriale, di riconoscimento dello status di rifugiato, nonchè della protezione sussidiaria e per ragioni umanitarie.
In particolare, i giudici del Tribunale, all’esito di udienza di comparizione delle parti, previa audizione del richiedente, hanno rilevato che: la vicenda personale narrata dal medesimo (essere stato costretto a lasciare il Paese d’origine, per il timore di essere ucciso da un criminale che gli voleva fare firmare un documento per la cessione di un terreno di proprietà della sua famiglia, nonchè perchè uno zio paterno lo aveva accusato di rapina e violenza sessuale, essendosi egli rifiutato di sposare la figlia dell’uomo, cosicchè era stato arrestato e liberato su cauzione) non era credibile, per genericità e diverse incongruenze, temporali e di luogo, cosicchè non integrava i presupposti richiesti per il riconoscimento dello status di rifugiato o della protezione sussidiaria, D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 14, lett. a) e b), con riguardo a rischi di persecuzione o di danno grave in caso di rientro nel Paese d’origine; quanto alla richiesta di protezione sussidiaria, D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 14, lett. c), il Paese non era interessato da situazione di violenza indiscriminata o generalizzata (come risultava dai Report di EASO 2017-2018, non potendo invece rilevare il report del MAE 2019, allegato dal richiedente, rivolto principalmente ai cittadini italiani in viaggio all’estero); non ricorrevano le condizioni per la concessione del permesso per ragioni umanitarie, non emergendo ragioni di particolare vulnerabilità dello straniero o situazioni di significativo inserimento nel territorio italiano (anzi, in Pakistan il richiedente ha moglie e figli), mentre il solo rapporto di lavoro in Italia (un contratto di lavoro part-time trasformato di recente in contratto a tempo indeterminato) non era sufficiente.
Avverso il suddetto decreto, comunicato il 14/03/20, A.N. propone ricorso per cassazione, notificato il 10/4/20, affidato a due motivi, nei confronti del Ministero dell’Interno (che si costituisce al solo fine di partecipare all’udienza pubblica di discussione).
E’ stata disposta la trattazione con il rito camerate di cui all’art. 380-bis c.p.c., ritenuti ricorrenti i relativi presupposti.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Il ricorrente lamenta, con il primo motivo, la violazione o falsa applicazione, ex art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5, del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 2,3,4,5,6 e 14, non avendo il Tribunale, in relazione al diniego di protezione umanitaria, adempiuto al proprio obbligo istruttorio officioso in relazione alle condizioni del Pakistan, con motivazione assente e travisamento dei fatti, in ordine alla ritenuta assenza di rischi per il ricorrente in caso di rientro in Patria; con il secondo motivo, si denuncia sia la violazione, ex art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5, del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, nonchè del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 19, sempre in relazione al diniego della protezione umanitaria, nonchè l’omessa applicazione dell’art.10 Cost., sia l’omesso esame delle condizioni personali del richiedente e della situazione socio/economica del Paese d’origine.
2. Le censure, da esaminare congiuntamente, in quanto connesse, sono inammissibili, per assoluta genericità. Con le doglianze predette, si denuncia la violazione dell’obbligo di cooperazione istruttoria del giudice in relazione al diniego di protezione umanitaria soprattutto correlata alla situazione geopolitica del Paese d’origine.
Il ricorrente si limita ad affermare che nel suo Paese esiste un clima di insicurezza socio politica ed economica, riportando, a pagg. 10-11 del ricorso, estratto del report Easo esaminato dal Tribunale, al fine di dimostrare la situazione di povertà del Paese d’origine, senza minimamente confrontarsi con la motivazione del provvedimento impugnato.
Il Tribunale ha esaminato la situazione generale del Pakistan escludendo la ricorrenza di una situazione di violenza indiscriminata nel Paese ed anche di grave e generalizzata violazione dei diritti umani fondamentali.
Le suddette valutazioni costituiscono apprezzamenti di fatto rimessi al giudice del merito e la motivazione della sentenza impugnata è sorretta da un contenuto non inferiore al minimo costituzionale, come delineato dalla giurisprudenza di questa Corte (Cass. S.U. n. 8053/2014 e Cass. S.U. 22232/2016).
In tema di protezione internazionale, il ricorrente per cassazione che intenda denunciare in sede di legittimità la violazione del dovere di cooperazione istruttoria da parte del giudice di merito non deve limitarsi a dedurre l’astratta violazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3, ma ha l’onere di allegare l’esistenza e di indicare gli estremi delle COI che, secondo la sua prospettazione, ove fossero state esaminate dal giudice di merito avrebbero dovuto ragionevolmente condurre ad un diverso esito del giudizio e la mancanza di tale allegazione impedisce alla Corte di valutare la rilevanza e decisività della censura, rendendola inammissibile (Cass. 22210/20).
La doglianza è altresì inammissibile perchè mira a sostituire le proprie valutazioni con quella, svolta, sulla base di informazioni tratte da fonti attuali, insindacabilmente (al di fuori dei limiti dell’attuale formulazione dell’art. 360 c.p.c., n. 5).
Il Tribunale ha quindi ritenuto che non sussistevano i presupposti della richiesta di protezione per ragioni umanitaria, in difetto di condizioni di vulnerabilità, soggettive ed oggettive, non essendo sufficiente comunque il solo percorso di integrazione in Italia.
Orbene, è stato e chiarito che il riconoscimento del diritto al permesso di soggiorno per motivi umanitari di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, al cittadino straniero che abbia realizzato un grado adeguato di integrazione sociale in Italia, deve fondarsi su una effettiva valutazione comparativa della situazione soggettiva ed oggettiva del richiedente con riferimento al Paese d’origine, al fine di verificare se il rimpatrio possa determinare la privazione della titolarità e dell’esercizio dei diritti umani, al di sotto del nucleo ineliminabile costitutivo dello statuto della dignità personale, in correlazione con la situazione d’integrazione raggiunta nel Paese d’accoglienza (Cass. 23 febbraio 2018, n. 4455).
Il diritto alla protezione umanitaria è in ogni caso collegato alla sussistenza di “seri motivi”, non tipizzati o predeterminati, neppure in via esemplificativa, dal legislatore (prima della Novella di cui al D.L. n. 113 del 2018, convertito in L. n. 132 del 2018), cosicchè essi costituiscono un catalogo aperto, tutti accomunati dal fine di tutelare situazioni di vulnerabilità individuale attuali o pronosticate in dipendenza del rimpatrio: non può essere in nessun caso elusa la verifica della sussistenza di una condizione personale di vulnerabilità, occorrendo dunque una valutazione individuale, caso per caso, della vita privata e familiare del richiedente in Italia, comparata alla situazione personale che egli ha vissuto prima della partenza e alla quale si troverebbe esposto in conseguenza del rimpatrio: i seri motivi di carattere umanitario possono allora positivamente riscontrarsi nel caso in cui, all’esito di tale giudizio comparativo, risulti non soltanto un’effettiva ed incolmabile sproporzione tra i due contesti di vita nel godimento dei diritti fondamentali che costituiscono presupposto indispensabile di una vita dignitosa, ma siano individuabili specifiche correlazioni tra tale sproporzione e la vicenda personale del richiedente, “perchè altrimenti si finirebbe per prendere in considerazione non già la situazione particolare del singolo soggetto, ma piuttosto quella del suo Paese d’origine in termini del tutto generali ed astratti in contrasto col parametro normativo di cui al D.Lgs. n. 286 cit., art. 5, comma 6” (Cass. 23 febbraio 2018, n. 4455).
In conclusione, la sproporzione tra i due contesti di vita non possiede di per sè alcun rilievo, salvo emerga che essa ha determinato specifiche ricadute individuali, distinte da quelle destinate a prodursi sulla generalità delle persone provenienti dal medesimo ambito territoriale.
Giova aggiungere che le Sezioni Unite di questa Corte, nelle recenti sentenze nn. 29459 e 29460/2019, hanno ribadito, in motivazione, l’orientamento di questo giudice di legittimità in ordine al “rilievo centrale alla valutazione comparativa tra il grado d’integrazione effettiva nel nostro paese e la situazione soggettiva e oggettiva del richiedente nel paese di origine, al fine di verificare se il rimpatrio possa determinare la privazione della titolarità dell’esercizio dei diritti umani, al di sotto del nucleo ineliminabile e costitutivo della dignità personale”, rilevando che “non può, peraltro, essere riconosciuto al cittadino straniero il diritto al permesso di soggiorno per motivi umanitari considerando, isolatamente e astrattamente, il suo livello di integrazione in Italia, nè il diritto può essere affermato in considerazione del contesto di generale e non specifica compromissione dei diritti umani accertato in relazione al paese di provenienza (Cass. 28 giugno 2018, n. 17072)”, in quanto “si prenderebbe altrimenti in considerazione non già la situazione particolare del singolo soggetto, ma piuttosto quella del suo paese di origine, in termini del tutto generali ed astratti, di per sè inidonea al riconoscimento della protezione umanitaria”.
In definitiva, il carattere “aperto” dei motivi di accoglienza tutelati con la protezione umanitaria non fa venir meno la necessità dell’effettivo riscontro di una situazione di vulnerabilità che non può non partire dalla situazione del Paese di origine del richiedente, correlata alla condizione personale che ha determinato la ragione della partenza.
Nella specie, il Tribunale ha compiuto una esaustiva valutazione della situazione del richiedente, rilevando la mancanza di situazioni di vulnerabilità, sia oggettiva sia soggettiva, del richiedente, nè vengono dedotte situazioni di vulnerabilità, già allegate nel merito, e non prese in esame. Peraltro, proprio sotto il profilo dei legami famigliari (lamentandosi in ricorso la violazione dell’art. 8 CEDU), il Tribunale ha evidenziato che il richiedente ha ancora nel paese d’origine i propri legami affettivi (madre, moglie e figli) e che il solo rapporto di lavoro (a tempo indeterminato) in Italia non è da solo sufficiente.
3. Per tutto quanto sopra esposto, va dichiarato inammissibile il ricorso. Non v’è luogo a provvedere sulle spese processuali, non avendo l’intimato svolto attività difensiva.
PQM
La Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della ricorrenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’importo a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso, ove dovuto, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 15 dicembre 2020.
Depositato in Cancelleria il 11 febbraio 2021