Corte di Cassazione, sez. II Civile, Ordinanza n.34833 del 17/11/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BELLINI Ubaldo – Presidente –

Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

Dott. CASADONTE Annamaria – rel. Consigliere –

Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 13502/2016 proposto da:

A.G., elettivamente domiciliato in Roma, Via Antonio Mordini 14, presso lo studio dell’avvocato Giovanni Petrillo, rappresentato e difeso dall’avvocato Antonio Frogiero;

– ricorrente –

contro

A.P., A.A., rappresentati e difesi dall’Avvocato Leopoldo Papa;

– controricorrenti –

e contro

AB.AN., A.E., A.M.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 83/2016 della Corte d’appello di Napoli, depositata il 14/01/2016;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 27/04/2021 dal Consigliere Dott. Annamaria Casadonte.

RILEVATO

che:

– A.G. quale erede di A.P. (fu S.) ricorre per cassazione avverso la sentenza della corte d’appello che ha respinto il gravame a suo tempo proposto da A.P. avverso la decisione del giudice di primo grado di accoglimento della domanda con cui da A.A. (fu G.) e A.P. (fu C.) in qualità di condomini di un fabbricato urbano sito in ***** avevano convenuto in giudizio A.P. (fu S.) ed A.A. (fu S.) al fine di sentir accertare il loro diritto di comunione sulla corte e sull’aia il cui accesso era stato loro interdetto mediante la realizzazione di un cancello;

– i convenuti costituendosi avevano da subito contestato la domanda eccependo il diritto esclusivo sulla corte e sull’aia sia in virtù di titoli sia in forza di intervenuta usucapione stante il possesso indisturbato esercitato per oltre un ventennio;

– l’adito Tribunale di Benevento accoglieva la domanda attorea ritenendo provato il diritto di comproprietà degli attori sull’aia sulla base degli atti di acquisto inter vivos e mortis causa e rinviava alle risultanze della ctu per l’esatta individuazione dell’aia nel frattempo trasformata in giardino;

– avverso tale statuizione proponevano appello i soccombenti A.P. e Ab.An. ed E. nonché appello incidentale A.A. e P.;

– la corte d’appello ha proceduto ad una parziale rettifica della motivazione della sentenza impugnata che, tuttavia, non incide sull’esito del giudizio posto che, come considerato dal giudice del gravame, la domanda attorea è stata accolta in ragione dei titoli di provenienza prodotti e comprensivi sia della zona identificata come foglio ***** e particella ***** adibita ad aia (ora giardino) sia la zona della stessa particella ***** adibita a cortile;

– tale rettifica non ha determinato, tuttavia, né l’accoglimento dell’appello principale di parte soccombente né di quello incidentale di risarcimento del danno da mancato godimento della parte riconosciuta comune;

– la cassazione della sentenza d’appello è chiesta da A.G. quale erede di A.P. (fu S.) con ricorso affidato a cinque motivi, cui resistono con controricorso illustrato da memoria, A.P. e A.A.;

– non hanno svolto attività difensiva gli intimati Ab.An., E. e M..

CONSIDERATO

che:

– con il primo motivo la ricorrente deduce, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 303 c.p.c., comma 2, nonché la conseguente nullità per violazione del principio del contraddittorio ex art. 101 c.p.c., ed ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4;

– con il secondo motivo di deduce, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2697 c.c., comma 1 e conseguente nullità per violazione del principio del contraddittorio ex art. 101 c.p.c., ed ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4;

– il primo e secondo motivo attengono alla medesima questione e possono, quindi, essere esaminati congiuntamente;

– essi non meritano accoglimento;

– in parte si riferiscono, infatti, alla censura già sollevata in appello nei confronti della notifica dell’atto di riassunzione del processo di primo grado eseguita, dopo il decesso del convenuto A.A. (fu S.), ai sensi dell’art. 303 c.p.c., comma 2, riproponendo, nonostante la corretta motivazione resa in proposito dalla corte di merito, la questione della indicazione, nell’atto notificato all’ultimo domicilio del defunto e nella relata di notifica, dei nominativi dei presunti eredi dello stesso e non individuate nella forma collettiva ed impersonale di “eredi di A.A.”;

– la ricorrente, però, non si confronta con la giustificazione offerta dalla corte d’appello che ha evidenziato la ratio di tale speciale forma di notifica prevista dall’art. 303 c.p.c., comma 2, la quale consente la rapida riassunzione del giudizio senza che si verifichi alcuna lesione del contraddittorio, purché sia rispettato il termine annuale della notifica;

– ebbene, tale lesione nel caso di specie è stata ritenuta insussistente e la specifica indicazione nominativa nella notifica tempestivamente eseguita costitituisce in realtà un adempimento ulteriore rispetto a quello minimo previsto dal codice di rito che non determina alcun pregiudizio;

– la censura è pure infondata con riguardo all’asserita omessa verifica ad opera del giudice della qualità di erede in capo alle persone indicate come tali poiché è pacifico che la verifica cui è tenuto il giudice d’ufficio riguarda la qualità di “parte” e non la titolarità attiva e passiva della situazione sostanziale dedotta (cfr. Cass. sez. Un. 2951/2016);

– peraltro l’intimato A.M., indicato quale ulteriore erede del defunto A.A. e già “appellato contumace” nel giudizio di impugnazione concluso con la sentenza oggetto del presente ricorso, neppure in questa fase ha svolto attività difensiva;

– con il terzo motivo si deduce, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, l’omesso esame circa un fatto decisivo in ordine alla ritenuta materiale trasformazione dell’orto originario parte in aia e parte in cortile e contestuale violazione dell’art. 2697 c.c., comma 2, circa il riconosciuto diritto di comunione in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3;

– la doglianza è infondata perché anche sotto questo profilo sul punto la ricorrente ripropone la censura già formulata in appello e sulla quale la corte d’appello si è pronunciata evidenziando come alla luce dei titoli di proprietà di entrambe le parti “risulti che l’immobile indicato come foglio ***** particella *****, identificante l’originario orto non risulta essere mai stato frazionato ma solo trasformato nel tempo, parte in cortile e parte in aia (ora giardino), dopo essere stato assegnato con testamento del 1852 dal comune capostipite A.A. ai sei figli maschi (tra cui A.V. antenato degli attori e A.S., antenato dei convenuti) per i diritti di 1/6 ciascuno senza essere mai fatto oggetto di divisione né di cessione in proprietà esclusiva e restando di proprietà nei passaggi successivi, ove il riferimento al cortile comune e/o all’aia (quest’ultima a partire del testamento del 1924 di A.A., discendente di S.) non sembra che possa riguiardare altro che l’orto suddetto”;

– ebbene, a fronte di tale chiara considerazione, la ricorrente non indica, se non genericamente, le considerazioni che a suo avviso deporrebbero per escludere l’aia della comunione invocata dagli attori facendo riferimento, per un verso, ad annotazioni del ctu, motivatamente disattese dalla corte di merito e, per altro verso, richiamando un non altrimenti meglio rogito del 1967 (cfr. sub D pag. 11 del ricorso) che non appare configurare elemento di fatto idoneo a ribaltare la conclusione della corte d’appello;

– con il quarto motivo si deduce, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione dell’art. 246 c.p.c. e art. 116 c.p.c., comma 1, nonché il mancato esame di fatti e/o risultanze processuali decisive in ordine alla decorrenza del possesso ad escludendum in capo ai convenuti;

– la censura è inammissibile;

– sostiene la ricorrente che la corte avrebbe ritenuto infondata l’eccezione di usucapione sollevata dai convenuti sulla scorta di una errata valutazione delle prove testimoniali assunte su istanza degli attori, alcune delle quali nulle ex art. 246 e 116 c.p.c., per incapacità a testimoniare e documentata inattendibilità dei testi assunti;

– la censura è inammissibile perché la ricorrente si limita a dedurre di avere formulato l’eccezione prima e dopo l’assunzione dei testi Z.A. e A.S. ma non precisa di avere reiterato l’eccezione non accolta in sede di precisazione delle conclusioni avanti al primo giudice e nel successivo atto di citazione in appello, così disattendendo il principio secondo il quale la nullità della testimonianza resa da persona incapace, ai sensi dell’art. 246 c.p.c., essendo posta a tutela dell’interesse delle parti, è configurabile come nullità relativa e, in quanto tale qualora detta eccezione venga respinta, l’interessato ha l’onere di riproporla in sede di precisazione delle conclusioni e nei successivi atti di impugnazione, dovendosi altrimenti ritenere rinunciata, con conseguente sanatoria della nullità per acquiescenza, rilevabile d’ufficio dal giudice in ogni stato e grado del processo (cfr. Cass. Sez. Un. 21670/2013);

– con il quinto motivo si deduce, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione dell’art. 1159 c.c.;

– la censura appare inammissibile per difetto di specificità;

– la ricorrente non spiega, infatti, in che esatti termini ha articolato l’eccezione di usucapione abbreviata ex art. 1159 c.c., di cui non vi è traccia nella sentenza impugnata;

-appare, pertanto, inevitabile la constatazione del mancato assolvimento dell’onere di sufficiente specificazione rispetto ad una questione che appare del tutto nuova (cfr. Cass. 1435/2013; id. 27568/2017);

– in conclusione il ricorso va respinto e, in applicazione del principio di soccombenza la ricorrente va condannata alla rifusione delle spese di lite a favore dei controricorrenti;

– sussistono i presupposti processuali per il versamento – ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l’impugnazione, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alla rifusione delle spese di lite a favore dei controricorrenti e liquidate in Euro 1800,00 per compensi ed Euro 200,00 per esborsi, oltre 15% per rimborso spese generali ed oltre accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile, il 27 aprile 2021.

Depositato in Cancelleria il 17 novembre 2021

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