LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BELLINI Ubaldo – Presidente –
Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere –
Dott. ABETE Luigi – Consigliere –
Dott. CASADONTE Annamaria – rel. Consigliere –
Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 26927/2016 proposto da:
GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI GSE SPA, elettivamente domiciliato in Roma, Viale Delle Milizie, 38, presso lo studio dell’avvocato Pierfilippo Coletti, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato Aristide Police;
– ricorrente –
contro
IDREG MOLISE SPA, elettivamente domiciliato in Roma, Viale Mazzini 55, presso lo studio dell’avvocato Alberto Linguiti, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato Gianfrancesco Fidone;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 3177/2016 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 15/03/2016;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 27/04/2021 dal Consigliere Dott. Annamaria Casadonte.
RILEVATO
che:
– la società Gestore dei Servizi Energetici – GSE S.P.A., già G.R.T.N. s.p.a. e d’ora in poi solo GSE) impugna per cassazione la sentenza della corte d’appello che, in riforma della sentenza del tribunale, l’ha condannata a pagare alla società Idreg Molise s.p.a. (d’ora in poi solo Idreg) l’importo di Euro 146.345,39 a titolo di corrispettivo per cessioni di energia elettrica prodotta dalle due centrali idroelettriche “Molise I” e “Molise 34”, respingendo l’opposizione dell’allora GRTN al relativo decreto ingiuntivo notificato da Idreg e fondata sull’allegato erroneo calcolo dell’intervallo temporale al quale applicare gli incentivi previsti dalla legge speciale in materia e parimenti l’eccezione di compensazione per Euro 711.533,07 articolata dalla medesima opponente;
– in particolare, la corte capitolina ha interpretato le disposizioni del provvedimento del CIP n. 6/1992 e del D.M. 4 agosto 1994, art. 4 bis, nonché le convenzioni stipulate dalle parti nel senso che la componente incentivante del prezzo praticato nella vendita dell’energia andava calcolata per tutto il periodo compreso tra il marzo 2001 e dicembre 2003 nella misura richiesta da Idreg, con conseguente infondatezza dell’eccezione di compensazione per gli importi asseritamente non dovuti formulata da GRTN;
– la corte d’appello ha ritenuto che sebbene le centrali idroelettriche “Molise 1” e “Molise 34" siano state realizzate intorno al 1990 ed il loro primo parallelo sia stato apposto nel 1991, è solamente dal 1 novembre 1995, data stabilita dalle parti nelle apposite convenzioni tra di loro stipulate quale decorrenza della cessione, che deve farsi decorrere il periodo di otto anni previsto dalla legge per la corresponsione della componente incentivante, atteso che solo da detta epoca gli impianti sono divenuti effettivamente, continuamente e correttamente funzionanti e produttivi” (cfr. pag. 7, secondo cpv.);
– la cassazione della sentenza d’appello è chiesta sulla base di cinque motivi, illustrati da memoria, cui resiste Idreg con controricorso, pure illustrato da memoria.
CONSIDERATO
che:
– con il primo motivo si deduce, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e falsa applicazione dell’art. 12 disp. gen., nonché della L. 9 gennaio 1991, n. 9, art. 22, della Delib. CIP n. 6 del 1992 e del successivo decreto integrativo e modificativo del 4 agosto 1994 e degli art. 1339 e 1419 c.c., per avere la corte d’appello erroneamente fatto ricorso al criterio dell’interpretazione teleologica pervenendo all’individuazione di un periodo più lungo di applicazione degli incentivi sul prezzo di cessione dell’energia, oltre quello letterale e logico dei primi otto anni di esercizio dell’impianto decorrente dal c.d. primo parallelo (allacciamento) con la rete pubblica;
– con il secondo motivo si deduce, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. e degli artt. 1362 c.c. e segg., sia con riferimento alla Convenzione Molise 1 del 28/6/1995 (decorrenza 1.11.1995 e scadenza 31.12.2003) sia con riferimento alla Convenzione Molise 34 del 18/6/1996 (decorrenza 1.11.1995 e scadenza 30.10.2003) nonché, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, l’omesso esame di un fatto decisivo e costituito dal riferimento, presente nelle convenzioni riguardanti le centrali Molise 1 e la centrale Molise 34 e relative appendici, alla durata complessiva di otto anni dal primo parallelo con la rete pubblica della corresponsione della componente incentivante ai fini della definizione del prezzo di cessione dell’energia da parte di Idreg e non, come ritenuto dalla corte di merito, dal momento di effettiva entrata in esercizio dell’impianto ovvero da quanto sussista materialmente una quantità di energia prodotta da fonti rinnovabili;
– con il terzo motivo si deduce, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c., nonché, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti per avere la corte d’appello ritenuto fondato l’assunto dell’appellante Idreg sul momento di effettivo inizio del funzionamento delle centrali Molise 1 e Molise 34, riformando la decisione di prime cure;
– con il quarto motivo si deduce, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, l’omesso esame di un fatto decisivo, oggetto di discussione tra le parti e riguardante la circostanza che per alcuni anni prima della cessione dell’energia al GRTN, le centrali Molise 1 e Molise 34 erano state locate a terzi (Consorzio centrale elettrice *****) che aveva utilizzato l’energia prodotta per uso proprio, con la conseguenza che ai fini del calcolo del periodo di corresponsione della componente incentivante ciò andava considerato nel computo degli atto anni dal “primo parallelo” alla rete pubblica;
– con il quinto motivo si deduce, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4, la violazione e falsa applicazione dell’art. 345 e dell’art. 112 c.p.c., per avere erroneamente ritenuto non contestati gli importi del credito portato dalle fatture azionate;
– i cinque motivi possono essere esaminati congiuntamente in quanto connessi e sono infondati;
– questa corte ha già esaminato le disposizioni oggetto del ricorso ed in particolare la Delib. CIP n. 6 del 1992 e del D.M. 4 agosto 1994, art. 4 bis, svolgendo considerazioni che il collegio condivide e cui intende dare seguito (cfr. Cass. 15144/2017);
– la Delib. CIP n. 6 del 1992, attuativa della L. n. 9 del 1991, ha introdotto la previsione che nel canone da versare, da parte del gestore di energia, in favore delle imprese produttrici di energie rinnovabili che abbiano concluso con il medesimo una convenzione volta alla cessione di tutta o parte dell’energia prodotta, sia pervista, per un periodo di tempo determinato (otto anni) una componente aggiuntiva, incentivante alla realizzazione di sistemi di produzione di energie rinnovabili, e che essa decorra dalla entrata in esercizio dell’impianto;
– il successivo decreto ministeriale del 4 agosto 1994, del Ministero Industria e Artigianato, ha inserito nel corpo del provvedimento del CIP l’art. 4 bis, che prevede la possibilità di suddividere in quattro periodi il funzionamento degli impianti, prevedendo per ciascun periodo una diversa fascia di prezzi: in particolare, prevede che ci sia un primo periodo di collaudo, della durata massima di sei mesi, un successivo periodo di avviamento, della durata massima di un anno (che, precisa espressamente la norma, non fa parte del periodo di otto anni di corresponsione degli incentivi), quindi il periodo di corresponsione della componente incentivante, che dura otto anni dal termine della fase di avviamento; infine, c’e’ un quarto periodo, di corresponsione del solo costo evitato, che dura dalla fine del periodo precedente fino alla data di scadenza della convenzione;
– al contempo, l’art. 4 bis introdotto dal predetto D.M. 4 agosto 1994, prevede che “Ai fini della definizione del prezzo di cessione il funzionamento dell’impianto può essere suddiviso nei seguenti periodi:
a) collaudo: la durata viene definita dal produttore entro il limite massimo di sei mesi, salvo quanto riportato alla successiva lettera b, dal primo parallelo con la rete pubblica; in tale periodo si applicano i prezzi di cessione riportati in tabella 2;
b) avviamento: la durata viene definita dal produttore entro il limite massimo di un anno dalla fine del periodo di collaudo e non fa parte degli otto anni in cui viene corrisposta la componente riportata al precedente punto 3; in tale periodo si applicano i prezzi di cessione riportati in tabella 1; l’energia prodotta a cui viene corrisposto la suddetta componente individua, sulla base del programma annuale di utilizzo, un periodo di tempo che viene detratto, ai fini della corresponsione di tale componente, dai suddetti otto anni; al termine di tale periodo è possibile apportare variazioni al programma annuale di utilizzo che nel complesso non comportino riduzioni dell’indice energetico di cui al CIP n. 6/92; tale disposizione può essere applicata anche nel corso dei periodi successivi previo accordo con l’impresa distributrice acquirente; per gli impianti il cui prezzo di cessione è differenziato tra ore piene ed ore vuote il limite massimo complessivo del periodo di collaudo e di quello di avviamento è di sei mesi; per impianti di particolare complessità i suddetti limiti possono essere prolungati d’accordo con l’impresa distributrice acquirente;
c) periodo di corresponsione della componente riportata al precedente punto 3: ha la durata di 8 anni dalla fine del periodo di avviamento a meno di quanto stabilito alla precedente lettera b); in tale periodo si applicano i prezzi di cessione riportati in tabella 1 a meno di quanto stabilito alla precedente lettera b); l’energia non prodotta, secondo il programma annuale di utilizzo, per cause di forza maggiore o in caso di non ritiro da parte dell’impresa distributrice acquirente, individua un periodo di tempo che viene trasferito, ai fini della corresponsione della suddetta componente, al successivo periodo di corresponsione del solo costo evitato;
d) periodo di corresponsione del solo costo evitato: dura dalla fine del periodo di cui alla precedente lettera c) fino alla data di scadenza della convenzione; in tale periodo si applicano i prezzi di cessione riportati in tabella 2 a meno di quanto stabilito alla precedente lettera c)”;
– ciò posto l’interpretazione data dalla corte capitolina alle suddette previsioni, con particolare riferimento all’impiego del termine “può” non integra la denunciata violazione di legge ma costituisce corretta applicazione del combinato disposto dell’interpretazione letterale con quella teleologica;
– la corte e’, infatti, partita dalla lettera della legge e da essa ha fatto derivare la conclusione che la suddivisione in periodi volti alla messa in esercizio degli impianti non è tassativa ed inderogabile e, dall’altro, che il periodo di otto anni previsto per la corresponsione al produttore della componente incentivante, non può essere ancorato al “primo parallelo”, ma decorre dal momento in cui l’impianto è entrato realmente in esercizio, ovvero da quando sia materialmente ravvisabile una quantità di energia prodotta da fonti rinnovabili concretamente ceduta all’ente acquirente;
– la corte ha, inoltre, precisato che diversamente opinando, ancorando cioè il momento di decorrenza degli incentivi alla data del “primo parallelo”, verrebbe ad essere frustrata la stessa ratio perseguita dal legislatore, fondata sulla effettività della fruizione delle agevolazioni, e volta ad incentivare la produzione di energia elettrica con fonti rinnovabili mediante la costruzione di nuovi impianti di produzione di energia “pulita” (cfr. pag. 7 della sentenza);
– la conclusione di far decorrere il periodo di otto anni previsto dalla legge per la corresponsione della componente incentivante dal 1 novembre 1995, data stabilita dalle parti nelle apposite convenzioni tra di esse stipulate quale decorrenza della cessione della energia prodotta dalle centrali Molise 1 e Molise 34, nonostante il loro primo parallelo sia stato apposto nel 1991 appare, pertanto, corretta e coerente con la ratio legis e le censure sollevate non ne inficiano la legittimità, posto che, come pure rilevato dalla corte territoriale, Idreg non aveva beneficiato prima del 1995 della componente incentivante di cui alla normativa;
– la correttezza dell’interpretazione normativa posta a fondamento della decisione assorbe ogni altra questione di fatto sollevata dalla ricorrente e non riesaminabile in questa sede di legittimità;
– né appare ammissibile la critica relativa agli importi delle fatture non essendo stato specificato ove la stessa sarebbe stata formulata in termini non generici come quelli richiamati a pag. 49, secondo capoverso, del ricorso;
– l’impugnazione va, pertanto, respinta e, in applicazione del principio di soccombenza, la ricorrente va condanna alla rifusione delle spese di lite a favore della controricorrente nella misura liquidata in dispositivo;
– sussistono i presupposti processuali per il versamento – ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l’impugnazione, se dovuto.
PQM
la Corte rigetta il ricorso e condanna la società ricorrente alla rifusione delle spese di lite a favore della controricorrente che liquida in Euro 5600,00 per compensi ed Euro 200,00 per esborsi oltre 15% per rimborso spese generali ed oltre accessori di legge.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda, il 27 aprile 2021.
Depositato in Cancelleria il 17 novembre 2021
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