LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BELLINI Ubaldo – Presidente –
Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere –
Dott. ABETE Luigi – Consigliere –
Dott. CASADONTE Annamaria – rel. Consigliere –
Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 9496/2016 proposto da:
BAGLIO DONNAFRANCA SOCIETA’ AGRICOLA DI G.P.L. &
C. SAS, elettivamente domiciliato in Roma, p.le Clodio, 14, presso lo studio dell’avvocato Andrea Graziani, rappresentato e difeso dall’avvocato Salvatore Mangiapanelli;
– ricorrente –
contro
Z.A., elettivamente domiciliato in Roma, Via Dei Carraresi 23, presso lo studio dell’avvocato Prosperi – Giacalone Studio, rappresentato e difeso dall’avvocato Baldassare Lombardo;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 1477/2015 della Corte d’appello di Palermo, depositata il 12/10/2015;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 27/04/2021 dal Consigliere Dott. Annamaria Casadonte.
RILEVATO
che:
– Baglio Donnafranca Società Agricola di G.P.L. & C Sas impugna per cassazione la sentenza d’appello che ha respinto la domanda di trasferimento della servitù di passaggio a favore del fondo di Z.A. sull’assunto che essa fosse particolarmente gravosa per il loro fondo servente;
– nel giudizio di prime cure il convenuto Z. aveva chiesto il rigetto della domanda sostenendo di essere comproprietario della tratta carrabile su cui esercitava il passaggio;
– l’adito Tribunale di Marsala accoglieva la domanda attorea ed avverso la decisione il convenuto soccombente ha interposto gravame;
– la Corte d’appello di Palermo procede all’esame degli atti di provenienza dei fondi coinvolti nel contenzioso, con particolare riguardo alla nota di trascrizione dell’atto di divisione del 6 agosto 1968 avente ad oggetto, fra gli altri, il fondo sito in ***** comprensivo di casamento, con stalle magazzini, cortile, mabdrie ed accessori, ed ai successivi trasferimenti; la corte panormitana giunge alla conclusione che la strada “carrettabile” sulla quale lo Z. esercita il transito è nei diversi passaggi di proprietà dell’immobile sito in ***** rimasta sempre in comunione e, pertanto, appartiene all’appellante quale accessorio della porzione acquistata, con l’unica esclusione di un tratto di 40 metri che ricade nella proprietà del Baglio sulla quale egli può passare solo a piedi o con animali a basto, in forza della clausola contenuta nell’atto di divisione;
– la corte d’appello osserva, a questo ultimo proposito che la domanda attorea non può essere accolta in relazione a detto percorso per non essere lo stesso oggetto di domanda che ha riguardato esclusivamente la “stradella carrozzabile”;
– la corte d’appello conclude, quindi, per l’accoglimento del gravame;
– la cassazione di detta pronuncia è chiesta con ricorso affidato ad un unico motivo cui resiste con controricorso illustrato da memoria Z.A..
CONSIDERATO
che:
– con l’unico motivo di ricorso si deduce, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e falsa applicazione degli artt. 1362,1363,1364,1365 e 1366 c.c., con riferimento all’interpretazione del contratto di compravendita in favore del sig. Z. e dell’atto di divisione dei danti causa del 6/8/1968;
– assume cioè la società ricorrente che la corte territoriale aveva errato nell’interpretazione dell’atto di divisione del 6/8(1968 con cui A.N., R., G., Gi., D., V., M. e Ma. si erano divisi i beni dell’eredità paterna, fra cui il fondo sito in *****, individuando le parti rimaste in comune, così come del successivo atto con cui A.V. e R. avevano, nel 1973, venduto al Z. una porzione del fondo comprensiva degli accessori fra i quali era la c.d. tratta carrozzabile;
– l’interpretazione suddetta aveva violato il criterio interpretativo della ricerca della volontà delle parti ricostruibile sulla base del tenore complessivo dell’atto di divisione e non con riferimento alle sole dichiarazioni finali;
– tale scorretta interpretazione aveva, ad avviso della ricorrente, inciso poi nella individuazione di ciò di cui lo Z. era divenuto proprietario e che non ricomprendeva in tesi della ricorrente la tratta carrozzabile;
– la censura è infondata;
-va preliminarmente rilevato che la ricorrente, pur richiamando il tenore complessivo dell’atto di divisione quale presupposto della critica formulata alla statuizione della corte palermitana, non lo enuncia né lo trascrive nell’atto di impugnazione con la conseguente incompleta allegazione della censura e l’impossibilità per il collegio di verificarne il contenuto (cfr. Cass. 14107/2017; 20914/2019);
– a fronte di ciò, il controricorrente enuncia specificamente (cfr. pag. 6 del controricorso) l’oggetto delle disposizioni finali dalle quali emerge ictu oculi la previsione che fra le parti rimaste in comune dell’immobile oggetto di divisione e sito in *****, vi è l’espressa previsione sub lett. d) della tratta carrettabile che proviene dal lato di levante del casamento e si immette poi nello stradale *****;
– si tratta di una disposizione che, unitamente alle altre circostanze accertate in giudizio (anche nell’ambito della ctu), e richiamate dal controricorrente (cfr. pag. 7 del controricorso) sostengono l’interpretazione formulata dalla corte territoriale senza che possa ravvisarsi il vizio di legge prospettato in ricorso che, dunque, va respinto;
– in applicazione del principio di soccombenza la ricorrente va condannata alla rifusione delle spese di lite a favore del controricorrente nella misura liquidata in dispositivo;
– sussistono i presupposti processuali per il versamento – ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l’impugnazione, se dovuto.
PQM
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alla rifusione delle spese di lite a favore del controricorrente e liquidate in Euro 3000,00 per compensi ed Euro 200,00 per esborsi, oltre 15% per rimborso spese generali ed oltre accessori di legge. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile, il 27 aprile 2021.
Depositato in Cancelleria il 17 novembre 2021