LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Presidente –
Dott. BELLINI Ubaldo – Consigliere –
Dott. BERTUZZI Mario – rel. est. Consigliere –
Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere –
Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
GDM s.p.a., con sede in *****, in persona dell’amministratore unico Dott. F.A., rappresentata e difesa per procura alle liti a margine del ricorso dall’Avvocato Marco Saverio, elettivamente domiciliata presso lo studio dell’Avvocato Fabrizio Polese in Roma, via Anicio gallo n. 102, sc. A int.13.
– Ricorrente –
contro
Regione Campania, in persona del Presidente della Giunta regionale, rappresentata e difesa per procura alle liti a margine del controricorso dall’Avvocato Rosa Iossa dell’Avvocatura regionale, elettivamente domiciliata presso la Rappresentanza della Regione Campania in Roma, via Poli n. 29.
– Controricorrente –
avverso la sentenza n. 4937 della Corte di appello di Napoli, depositata il 29 novembre 2017.
FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE
Con atto notificato il 26. 5. 2018 la GDM s.p.a. propone ricorso per cassazione, affidato a cinque motivi, avverso la sentenza n. 4937 della Corte di appello di Napoli del 29.11.2017, che aveva confermato la decisione di primo grado di rigetto della sua opposizione al decreto n. 685 del 18.11.2010 dell’Area generale di Coordinamento Ecologia e Tutela dell’Ambiente della Regione Campania, che le aveva applicato una sanzione per la violazione consistita nell’avere superato, nella gestione dell’impianto di depurazione comunale del comune di Monte di Procida, i limiti previsti dalla tabella 3 allegato n. 5 del D.Lgs. n. 152 del 1999, in violazione dell’art. 28 e art. 54, comma 1, del medesimo decreto.
A sostegno della conclusione accolta la Corte territoriale affermò che i motivi di nullità della sentenza appellata (per mancata celebrazione dell’udienza del 9. 5. 2013, mancata sottoscrizione del verbale, mancata fissazione di apposita udienza di discussione, mancata lettura in udienza del dispositivo) non costituivano, come richiesto dall’appellante, motivi di rimessione della causa al giudice di primo grado ai sensi dell’art. 354 c.p.c.; che tale retrocessione del processo era altresì esclusa in relazione anche al motivo che denunziava carenza di motivazione della sentenza appellata; che nella specie i valori limite cui parametrare lo scarico in contestazione erano quelli fissati dalla applicata tabella 3 dell’allegato 5 del D.Lgs. n. 152 del 1999; che non costituiva motivo di nullità del provvedimento opposto la circostanza che esso fosse stato adottato nella forma di decreto e non di ordinanza ingiunzione, dovendo darsi prevalenza al contenuto sostanziale dell’atto; che parimenti era infondata la censura di difetto di motivazione dell’ammontare della sanzione applicata, apparendo essa fissata entro i limiti edittali ed essendo congrua in reazione alla gravità della condotta posta in essere; che, infine, era da respingere il motivo di appello che contestava l’utilizzo come prova dei documenti prodotti dall’Amministrazione in fotocopia, nonostante il loro disconoscimento da parte dell’opponente, attesa la genericità dello stesso e che la prova della violazione contestata emergeva dai fatti esposti nel provvedimento e dalla analisi dei prelievi effettuati in occasione dell’accertamento.
La Regione Campania resiste con controricorso.
La causa è stata avviata in decisione in adunanza camerale non partecipata.
Il primo motivo di ricorso denunzia violazione e falsa applicazione dell’art. 156 c.p.c., degli artt. 24 e 111Cost., dell’art. 6, par. 1. CEDU e della L. n. 689 del 1981, art. 23. Premesso che il procedimento di opposizione era soggetto, ratione temporis, alla disciplina dettata dalla L. n. 689 del 1981, art. 23 la ricorrente lamenta che a fronte delle ragioni di nullità della sentenza di primo grado sollevate con il primo motivo di appello (per mancata celebrazione in primo grado dell’udienza del 9. 5. 2013, mancata sottoscrizione del verbale, mancata fissazione di apposita udienza di discussione, mancata lettura in udienza del dispositivo) la Corte territoriale si sia limitata a rilevare che tali motivi non determinavano la rimessione della causa al Tribunale ai sensi dell’art. 354 c.p.c., senza pronunciarsi in ordine alla loro fondatezza e quindi sulla censura di nullità della decisione di primo grado.
Il mezzo è infondato.
Dalla lettura della sentenza impugnata e dello stesso ricorso emerge che la società appellante aveva eccepito le dedotte nullità del procedimento e della sentenza del Tribunale a sostegno della richiesta di rimessione della causa al giudice di primo grado ai sensi dell’art. 354 c.p.c., istanza su cui il giudice di appello si è pronunciato, respingendola sulla base del consolidato orientamento della giurisprudenza che circoscrive le ipotesi di rimessione previste dall’art. 354 ad un elenco tassativo e della considerazione che nessuna delle nullità denunziate era compresa nella citata disposizione. In particolare, tale pronunciamento appare corretto anche con riguardo alla denunziata omissione della lettura del dispositivo della sentenza in udienza, avendo questa Corte già chiarito che tale ipotesi di nullità non fa retrocedere il giudizio in primo grado, ma comporta il dovere del giudice di appello di decidere sul merito della domanda (Cass. n. 5659 del 2010; Cass. n. 15371 del 2003), come per l’appunto ha fatto la Corte territoriale nel presente giudizio.
Il secondo motivo di ricorso denunzia violazione e falsa applicazione della L. n. 689 del 1981, art. 14, commi 1 e 2, e nullità della sentenza in relazione all’art. 132 c.p.c. e art. 118 relative disp. att., lamentando che la Corte napoletana, nel pronunciarsi sul secondo motivo di appello, abbia esaminato la sola doglianza di carenza di motivazione della sentenza appellata e non anche la censura con cui la società appellante lamentava di essere venuta a conoscenza dell’esito delle analisi effettuate sui campioni solo con la notifica del provvedimento opposto e quindi la mancata notifica, in difetto di contestazione immediata, della estremi della violazione entro il termine di 90 giorni previsto dalla L. n. 689 del 1981, art. 14.
Il mezzo è infondato.
Dalla lettura della sentenza impugnata risulta che il giudice di appello ha esaminato, nel terzo motivo, la censura che denunziava la violazione della L. n. 689 del 1981, artt. 14 e 15 per non essere stati comunicati agli interessati gli esiti delle analisi compiute, ritenendo applicabile nella fattispecie, attesa la non revisione delle analisi, l’art. 223 c.p.p., la cui procedura ha affermato essere stata osservata, avendo l’amministrazione dato avviso alla parte dell’ora e del luogo in cui sarebbero state eseguite le analisi, così salvaguardando il diritto dell’interessato di intervenire alle operazioni, motivazione questa che non risulta investita da censure.
Il terzo motivo di ricorso denunzia violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 152 del 1999, art. 31 come definito dalla legislazione regionale vigente alla data del suddetto D.Lgs., affermando che erroneamente la Corte di appello ha ritenuto correttamente applicati, ai fini dell’accertamento della violazione, i parametri fissati dalla tabella 3 dell’allegato 5 del D.Lgs. n. 152 del 1999, atteso che l’art. 31 del suddetto decreto, come definito dalla legislazione regionale, comportava la previsione di valori limite meno restrittivi di quelli fissati dal legislatore nazionale, con la conseguenza che, in assenza di apposita nuova normativa regionale, i risultati e i valori minimi delle analisi dovevano conformarsi al vigente Piano Regionale di Risanamento delle Acque e non alle prescrizioni della indicata tabella, con l’effetto che l’impianto rimaneva sottoposto al solo “trattamento appropriato” previsto dal predetto Palio.
Il motivo è inammissibile in quanto ripropone sostanzialmente le argomentazioni dell’atto di appello senza sollevare critiche specifiche alle ragioni della sentenza impugnata, idonee ad evidenziarne la violazione di legge contestata. La Corte napoletana, nel decidere sul quarto motivo di appello, che invocava l’applicazione del c.d. “trattamento appropriato” come definito dal Piano di Risanamento regionale, ha invero affermato che i limiti di cui alla tabella 3 applicata andavano comunque rispettati essendo i campioni prelevati inerenti a “reflui urbani”, richiamando la sentenza di questa Corte n. 11479 del 2006, secondo cui “nel concetto di “acque urbane” sono pur sempre comprese – o, comunque, possono esserlo – le “acque industriali”, se è vero che ai sensi del D.Lgs. n. 152 del 1999, art. 2, lett. i), costituiscono “acque reflue urbane” – oltre alle “acque reflue domestiche” – il “miscuglio di acque reflue domestiche, di acque reflue industriali, ovvero meteoriche di dilavamento” a condizione che, in questo secondo caso, si tratti di acque “convogliate in reti fognarie, anche separate, e provenienti da agglomerato”. In presenza, quindi, di un sistema fognario misto, assistito da un impianto di depurazione, ove sicuramente le acque che convogliano nella rete provengono da un agglomerato, i limiti di emissione da rispettare sono quelli indicati alla tabella 3 dell’allegato 5 al D.Lgs. citato, riferita precipuamente alle “acque industriali”.
La censura difetta inoltre del requisito di decisività, in quanto non deduce che l’applicazione dei valori invocati avrebbe escluso il superamento dei limiti riscontrati dalle analisi eseguite e quindi dimostrato l’insussistenza della violazione contestata.
Il quarto motivo di ricorso denunzia violazione e falsa applicazione della L. n. 689 del 1981, artt. 11 e 18, dell’art. 156 c.p.c., del D.Lgs. n. 152 del 1999, art. 54, degli artt. 24 e 111 Cost. e nullità della sentenza ai sensi dell’art. 132 c.p.c. e art. 118 relative disp. att., lamentando il rigetto dei motivi di appello che denunciavano la nullità dell’atto opposto perché strutturato sotto forma di decreto e non di ordinanza ingiunzione e per l’omessa indicazione dei criteri utilizzati per determinare l’entità della sanzione. I relativi capi della decisione della Corte di appello, che ha disatteso tali critiche, si sostiene, sono errati, perché la legge ha voluto identificare l’atto impositivo come ordine di ingiunzione e per avere ritenuto congruo l’ammontare della sanzione inflitta senza esplicare le ragioni di tale valutazione sulla base della gravità della violazione, dell’attività svolta dall’agente per eliminarne o attenuarne le conseguenze e della personalità dello stesso.
Anche questo motivo è privo di pregio.
La prima censura, che attiene alla forma di decreto assunta dal provvedimento impugnato è infondato apparendo del tutto corretta la valutazione del giudice di merito, laddove ha osservato che la doglianza attiene al solo aspetto nominale dell’intestazione dell’atto, senza investirne il contenuto, sicché essa appare generica sotto tale aspetto, dal momento che non precisa, si può aggiungere, le ragioni per cui tale qualificazione dell’atto ne avrebbe compromesso la sostanza di ordine e avrebbe altresì pregiudicato il diritto di difesa dei destinatari.
La seconda doglianza è invece infondata in quanto, premesso che, come riconosciuto dalla stessa ricorrente, l’importo della sanzione irrogata è stato contenuto tra il minimo e massimo edittale, il giudizio di congruità espresso dalla Corte territoriale integra un apprezzamento di fatto non censurabile in sede di legittimità e nei cui confronti non è riscontrabile il vizio di assoluta carenza di motivazione, avendo il giudicante giustificato la propria valutazione proprio in ragione della gravità dell’infrazione commessa, facendo espresso riferimento “al numero degli elementi riscontrati superiori alla norma ed alle entità degli sforamenti”.
Il quinto motivo di ricorso denunzia violazione e falsa applicazione degli artt. 2714 e 2697 c.c., degli artt. 214,215 e 156 c.p.c. e nullità della sentenza ai sensi dell’art. 132 c.p.c. e art. 118 relative disp. att., censurando la decisione impugnata per avere ritenuto inammissibile per genericità la contestazione sollevata dall’opponente di non conformità all’originale dei documenti prodotti in fotocopia dall’amministrazione e per avere comunque affermato che, anche a non voler considerare tale documentazione, l’opposizione sarebbe comunque da respingersi, sulla base degli elementi di prova risultanti sia dall’atto impugnato e dalla natura del prelievo.
Anche questo motivo è infondato, risultando il giudizio espresso dalla Corte di appello di genericità della contestazione del tutto conforme all’orientamento di questa Corte, secondo cui la contestazione della conformità all’originale di un documento prodotto in copia deve avvenire in modo chiaro e circostanziato, attraverso l’indicazione specifica degli aspetti per i quali si assume esso differisca dall’originale (Cass. 27633 del 2018; Cass. n. 16557 del 2019), specificazione quest’ultima che, nel caso di specie, il giudice a quo ha ritenuto assente e che non appare emergere dal contenuto del motivo.
Merita aggiungere che la precisazione contenuta nella sentenza impugnata in ordine alla prova della sussistenza della violazione sulla base dell’atto impugnato e dell’analisi dei prelievi effettuati in sede di accertamento integra una valutazione di merito non censurabile in sede di giudizio di legittimità.
Il ricorso va pertanto respinto.
Le spese di giudizio, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.
Si dà atto che sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna la società ricorrente al pagamento delle spese di giudizio, che liquida in Euro 2.500,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre accessori di legge e spese generali.
Dà atto che sussistono i presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.
Così deciso in Roma, il 6 luglio 2021.
Depositato in Cancelleria il 17 novembre 2021
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