Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.34839 del 17/11/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – rel. Presidente –

Dott. BERTUZZI Mario – Consigliere –

Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –

Dott. GIANNACCARI Rossana – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 21097-2020 proposto da:

S.M., elettivamente domiciliato in Roma, piazza Cavour presso la cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso dagli avvocati Antonio Serra e Giuseppe Conti;

– Ricorrente –

contro

COMUNE DI ALGHERO, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma, piazza Cavour presso la cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso dall’avvocato Maria Grazia Murru;

– Controricorrente –

avverso la sentenza della CORTE DI APPELLO di CAGLIARI-SEZIONE DISTACCATA DI SASSARI, depositata il 07/04/2020;

Udita la relazione della causa svolta, nella camera di consiglio del 08/07/2021, dal Presidente LUIGI GIOVANNI LOMBARDO.

RILEVATO

che:

il Relatore ha avanzato la seguente proposta ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.:

“Inammissibilità del ricorso avverso pronuncia di rigetto di domanda di usucapione: l’unico motivo si risolve in una censura di merito relativa all’accertamento del fatto e alla valutazione delle prove acquisite (i giudici di merito hanno ritenuto non provato il possesso ad usucapionem, né la pretesa inter-versione del possesso), profili del giudizio che non sono sindacabili in sede di legittimità (Cass., Sez. Un., n. 898 del 14/12/1999), risultando la motivazione della sentenza impugnata non apparente né manifestamente illogica (cfr. Cass., Sez. Un., n. 8053 del 07/04/2014) e dovendosi ribadire che spetta soltanto al giudice del merito individuare le fonti del proprio convincimento, e, all’uopo, valutarne le prove, controllarne l’attendibilità e la concludenza, e scegliere, tra le risultanze probatorie, quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione (Cass., Sez. Un., n. 5802 del 1998)”.

CONSIDERATO

che:

– il Collegio condivide la proposta del Relatore;

– la memoria depositata dal difensore del ricorrente non offre argomenti nuovi rispetto ai motivi di ricorso, essendo meramente reiterativa degli stessi;

– il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile;

– le spese del presente giudizio di legittimità vanno poste a carico della parte soccombente;

– ricorrono i presupposti processuali di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater per il raddoppio del versamento del contributo unificato, se dovuto.

PQM

La Corte Suprema di Cassazione:

dichiara inammissibile il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 3.000,00 (tremila) per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta-2 Sezione Civile, il 8 luglio 2021.

Depositato in Cancelleria il 17 novembre 2021

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