Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.34841 del 17/11/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –

Dott. FORTUNATO Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 24730/2019 R.G., proposto da:

SOCIETA’ COOPERATIVA COOPERMOLA S.C.R.L., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’avv. Milco Emanuele Panareo, con domicilio eletto in Roma, alla Via Giulio venticinque n. 6, presso l’avv. Laura Polimeno.

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI, in persona del Ministro p.t., MINISTERO DELLE POLITICHE, ALIMENTARI E FORESTALI, in persona del Ministro p.t. nonché CAPITANERIA DI PORTO DI GALLIPOLI, in persona del comandante p.t., rappresentati e difesi dall’Avvocatura generale dello Stato, con domicilio ex lege in Roma, Via dei Portoghesi n. 12.

– controricorrenti –

avverso la sentenza della Corte d’appello di Lecce n. 489/2020, depositata in data 22.6.2020.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 17.9.2021 dal Consigliere Giuseppe Fortunato.

RAGIONI IN FATTO IN DIRITTO DELLA DECISIONE 1. La Coopermola s.c.r.l. ha proposto opposizione avverso l’ordinanza ingiunzione n. 13/2015, con cui le era stato ordinato il pagamento di Euro 2000,00 a titolo di sanzione pecuniaria per la violazione dell’art. 13, par. 2, Reg. CE 1967/2006 e del D.Lgs. n. 4 del 2012, art. 10, comma 1, lett. b) per aver effettuato la pesca a strascico entro una distanza di miglia 1,5 dalla costa.

Il tribunale di Lecce ha dichiarato la tardività dell’opposizione, regolando le spese.

Su appello della società cooperativa, la Corte leccese, pur ritenendo tempestiva l’opposizione, l’ha respinta nel merito, sostenendo che, diversamente da quanto sostenuto dall’appellante, il regolamento CE 1343/2011 non aveva modificato la precedente disciplina e non aveva ridotto la distanza dalla costa entro la quale era consentita la pesca a strascico.

La cassazione della sentenza è chiesta dalla Coopermola s.c.r.l. con ricorso affidato a due motivi.

Il Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali nonché la Capitaneria di Porto di Gallipoli hanno depositato controricorso.

Su proposta del relatore, secondo cui il ricorso, in quanto manifestamente inammissibile, poteva esser definito ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., in relazione all’art. 375 c.p.c., comma 1, n. 5, il Presidente ha fissato l’adunanza in camera di consiglio.

2. Il primo motivo denuncia la violazione dell’art. 132 c.p.c., n. 4, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, sostenendo che, avendo la Corte di merito ritenuto fondato il primo motivo di appello ed ammissibile l’opposizione, non poteva – in dispositivo – respingere integralmente il gravame.

Il motivo è infondato.

La declaratoria di tempestività dell’appello – conseguenza dell’accoglimento del primo motivo di gravame – non esimeva il giudice dal valutare il merito, né impediva (come poi è accaduto) di respingere integralmente l’impugnazione per la sua ritenuta infondatezza.

La pronuncia ha precisato che il gravame andava respinto con riferimento al merito dell’opposizione (cfr. sentenza, pag. 6) ed il fatto che analoga statuizione non figuri nel dispositivo non consente di ravvisare ~e un contrasto irriducibile tra le due parti della sentenza, non essendovi alcuna incertezza sul contenuto della statuizione giudiziale adottata (Cass. 26074/2018; Cass. 26077/2015).

3. Il secondo motivo denuncia che il giudice di merito abbia omesso di considerare le conseguenze della tardiva costituzione del Ministero, per effetto della quale non era consentito utilizzare il verbale di accertamento depositato in corso di causa.

Il motivo è inammissibile.

Il tema della tardività della costituzione e dell’inammissibilità dell’utilizzo dei verbali e dei documenti non risulta oggetto dei motivi di appello, né risulta esaminato dalla sentenza, trattandosi di un fatto processuale solo enunciato nella parte espositiva del gravame, ma non corredato dalla formulazione di una censura specifica, conforme al disposto dell’art. 342 c.p.c..

Tale vizio, potendo astrattamente integrare una ragione di invalidità della prima decisione, era sottoposto al principio di conversione ex art. 161 c.p.c., restando sanato ove non dedotto ritualmente in appello.

In ogni caso, il processo è stato introdotto nel vigore del D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 6 norma che sottopone al rito del lavoro i giudizi di opposizione ad ordinanza ingiunzione in tema di sanzioni ed il cui comma 8 prescrive che, con il decreto di fissazione dell’udienza ai sensi dell’art. 415 c.p.c., comma 2 il giudice ordina all’autorità che ha emesso il provvedimento impugnato di depositare in cancelleria, dieci giorni prima dell’udienza fissata, copia del rapporto con gli atti relativi all’accertamento e alla contestazione o notificazione della violazione.

Ora, sebbene l’applicazione del rito del lavoro comporti anche l’operatività delle preclusioni dell’art. 416 c.p.c., richiedendosi che l’opposto formuli in sede di costituzione tempestiva tutte le proprie richieste istruttorie e provveda al deposito di documenti, questa Corte ha già precisato che, in tema di procedimento di opposizione a sanzione amministrativa disciplinato dal D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 6 il termine previsto dal comma 8 per il deposito di copia del rapporto, con gli atti relativi all’accertamento non e’, in difetto di espressa previsione, perentorio, a differenza di quello contemplato dall’art. 416 c.p.c., che si applica, in virtù del richiamo operato dal medesimo D.Lgs. n. 150, art. 2, comma 1 per gli altri documenti depositati dall’Amministrazione (Cass. 9545/2018 in relazione all’art. 6 cit., nonché Cass. 5828/2015; Cass. 15234/2006 in relazione all’analoga formulazione della L. n. 689 del 1981, art. 23; Cass. 21491/2004).

Legittimamente – quindi – il giudice ha utilizzato i verbali prodotti tardivamente dal Ministero, non trattandosi di documenti sottoposti all’onere di tempestivo deposito fino a gg. 10 prima dell’udienza.

Il ricorso è quindi inammissibile, con aggravio delle spese liquidate in dispositivo.

Si dà atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis se dovuto.

PQM

dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali, pari ad Euro 1500,00, oltre alle spese prenotate a debito.

Dà atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis se dovuto.

Depositato in Cancelleria il 17 novembre 2021

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