Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.34842 del 17/11/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –

Dott. FORTUNATO Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 25632/2021 R.G., proposto da:

D.N.E., rappresentata e difesa dall’avv. Cesare Santuccio, con domicilio eletto in Roma, alla via Cesare Baronio n. 50, presso l’avv. Raffaele Lauretta.

– ricorrente –

contro

CURATELA DEL FALL.TO ***** S.R.L., in persona del Curatore p.t..

– intimato –

avverso l’ordinanza del Tribunale di Caltagirone, depositata in data 2.7.2020.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 17.9.2021 dal Consigliere Giuseppe Fortunato.

RAGIONI IN FATTO IN DIRITTO DELLA DECISIONE 1. L’avv. D.N.E. ha adito il tribunale di Caltagirone, chiedendo la liquidazione del compenso per aver ricoperto la carica di curatore del fallimento ***** s.r.l..

Il tribunale ha liquidato l’importo di Euro 1200,00 complessivi, dando atto che la ricorrente era stata nominata dopo le operazioni di accertamento del passivo e di liquidazione dell’attivo e al solo fine di procedere alla chiusura della procedura concorsuale e alla predisposizione del riparto finale.

La cassazione del decreto è chiesta dall’avv. D.N.E. con ricorso basato su un unico motivo.

La Curatela del fall.to ***** s.r.l. è rimasta intimata.

Su proposta del relatore, secondo cui il ricorso, in quanto manifestamente fondato, poteva esser definito ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., in relazione all’art. 375 c.p.c., comma 1, n. 5, il Presidente ha fissato l’adunanza in camera di consiglio.

2. Con l’unico motivo di ricorso si denuncia la violazione degli artt. 32 e 39 L.F., art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, art. 111 Cost., ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4, sostenendo che il Tribunale abbia liquidato l’importo di Euro 1200,00, senza indicare in motivazione i criteri adottati, l’importo dell’attivo e del passivo e senza riconoscere il compenso supplementare calcolato sul passivo fallimentare.

Il motivo è fondato.

Il decreto ha esplicitamente posto in rilievo che la ricorrente era subentrata ad altro curatore nella fase conclusiva della procedura, dopo la realizzazione dell’attivo e l’accertamento del passivo, dovendo essenzialmente svolgere le attività funzionali alla chiusura del fallimento, precisando che il secondo curatore non aveva realizzato sopravvenienze attive.

Il tribunale ha ritenuto congruo l’importo di Euro 1200,00 – superiore ai minimi D.M. n. 30 del 2012, ex art. 4 – previa decurtazione della somma attribuita al coadiutore, pari al 10% della somma complessivamente dovuta ai due curatori succedutisi nella carica.

Non sussiste – quindi – il denunciato vizio di motivazione, essendo evidenziati la complessità delle attività svolte, lo sforzo profuso e l’impegno richiesto al professionista, tenendo conto delle attività svolte dal precedente curatore, in adesione ai parametri di cui al D.M. n. 30 del 2012, citato art. 3, e con chiara e logica esposizione delle ragioni della decisione.

Va invece rilevato che il tribunale – nell’effettuare la liquidazione – non ha preso a base di calcolo entrambi i criteri stabiliti dal D.M. n. 30 del 2012, art. 1 omettendo di attribuire il compenso supplementare sul passivo previsto dal comma 2 della disposizione.

Questa Corte, sia pure con riferimento alla previsione del D.M. n. 570 del 1992, art. 1 ha già precisato che il compenso del curatore va determinato, in forza dei criteri di cui al citato D.M., applicando le percentuali sull’attivo (se esistente) e quelle sul passivo, mentre la somma minima liquidabile ex art. 4 del citato decreto ministeriale va riconosciuta, a garanzia dell’organo del fallimento, solo se i menzionati criteri conducano alla liquidazione di un compenso inferiore a quello minimo (cfr. Cass. 20111/2015, 19339/2013).

Il medesimo principio può ritenersi valido anche nella vigenza del D.M. n. 30 del 2012, art. 3 disposizione che, con formula analoga a quella previgente, dispone attualmente che, oltre al compenso di cui al comma 1, al curatore è corrisposto, sull’ammontare del passivo accertato, un compenso supplementare dallo 0,19% allo 0,94% sui primi 81.131,38 Euro e dallo 0,06% allo 0,46% sulle somme eccedenti tale cifra.

E’ – per tali ragioni – accolto, nei limiti di cui in motivazione, l’unico motivo di ricorso.

Il decreto impugnato è cassato in relazione al motivo accolto, con rinvio della causa al tribunale di Caltagirone, in diversa composizione, anche per la pronuncia sulle spese di legittimità.

P.Q.M.

accoglie l’unico motivo di ricorso nei limiti di cui in motivazione, cassa il decreto impugnato in relazione al motivo accolto e rimette la causa al tribunale di Caltagirone, in diversa composizione, anche per la pronuncia sulle spese di legittimità.

Depositato in Cancelleria il 17 novembre 2021

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