LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 2
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –
Dott. BERTUZZI Mario – rel. Consigliere –
Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere –
Dott. DONGIACOMO Giuseppe – Consigliere –
Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 24076-2020 proposto da:
CONDOMINIO *****, in persona dell’Amministratore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE GIUSEPPE MAZZINI, 88, presso lo studio dell’avvocato ANDREA RICCI, rappresentato e difeso dall’avvocato GIANFRANCO CATELLA CARAFFA;
– ricorrente –
contro
C.S., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE REGINA MARGHERITA, 86, presso lo studio dell’avvocato GIORGIO BENITO MARIELLA, che lo rappresenta e difende;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 537/2020 della CORTE D’APPELLO di TORINO, depositata il 19/05/2020;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 30/09/2021 dal Consigliere Relatore Dott. MARIO BERTUZZI.
RILEVATO
che:
il condominio ***** di via ***** ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza n. 537 del 19. 5. 2010 della Corte di appello di Torino, che aveva rigettato la sua domanda diretta ad accertare l’inesistenza del diritto del condomino C.S. all’apposizione e mantenimento di un’insegna sulla facciata dell’edificio condominiale;
C.S. ha notificato controricorso e depositato successiva memoria.
CONSIDERATO
che:
l’unico motivo di ricorso, denunziando violazione e falsa applicazione degli artt. 1362,1363,1365 e 1366 c.c. e dell’art. 12 disp. gen., censura la sentenza impugnata per avere affermato, nella premessa che le disposizioni del regolamento di condominio che limitano l’uso dei beni ai singoli condomini non sono suscettibili di interpretazione estensiva, che la clausola del regolamento di condominio, di natura contrattuale, secondo cui E’ vietato ai singoli condomini di fare varianti alle strutture portanti delle parti comuni ed alle facciate dell’immobile “, non appare interpretabile in senso totalmente preclusive all’apposizione di un’insegna, in ipotesi di dimensioni contenute, non integrando tale condotta una variante della facciata;
in particolare il mezzo lamenta che tale interpretazione non abbia tenuto conto del tenore letterale della disposizione regolamentare né della comune intenzione delle parti, non potendosi negare che l’apposizione di una insegna relativa ad attività commerciale costituisca una “variante della facciata”, e non ha fatto uso degli ulteriori criteri ermeneutici sussidiari, tra cui quello della interpretazione complessiva delle clausole negoziali, ed in specie dell’art. 12 del regolamento, che vieta l’apposizione di “targhette, dischi indicatori o altro nell’ingresso comune, nelle scale e nei ripiani senza l’approvazione scritta dell’amministratore” e del disposto dell’art. 15, che vieta di “infiggere mensole, ferri, chiodi ecc. nelle pareti esterne nonché di applicare tende sulle facciate senza il consenso dell’amministratore”;
il motivo è inammissibile ed anche infondato;
l’interpretazione dell’atto contrattuale da parte del giudice di merito integra un apprezzamento di fatto, censurabile nel giudizio di cassazione soltanto per l’inosservanza dei criteri legali di interpretazione e non attraverso la mera contrapposizione di una soluzione interpretativa diversa rispetto a quella accolta dalla sentenza impugnata, atteso che quest’ultima può anche non essere l’unica astrattamente possibile, o la migliore in astratto, ma deve soltanto essere plausibile, con l’effetto che, quando di una clausola contrattuale siano possibili due o più interpretazioni, non è consentito alla parte che aveva proposto la soluzione poi disattesa dal giudice di merito dolersi in sede di legittimità del fatto che sia stata privilegiata l’altra (Cass. n. 16987 del 2018; Cass. n. 28319 del 2017; Cass. n. 24539 del 2009); la censura sollevata dal condominio ricorrente si traduce in una mera soluzione interpretativa contrapposta a quella accolta dalla Corte territoriale, giustificata dall’assunto meramente assertivo della inclusione delle insegne nel divieto posto dalla norma regolamentare, ma priva di critiche idonee ad evidenziare le ragioni per cui l’apposizione di una insegna integrerebbe una variante nella facciata dell’immobile;
nel caso di specie il significato attribuito dalla Corte territoriale alla disposizione regolamentare di cui si discute integra invece una scelta che non appare in contrasto con il suo contenuto testuale, laddove ritiene che l’insegna apposta, che specifica essere di dimensioni contenute, non costituisce ” una variante della facciata dell’immobile “, tenuto conto che la suddetta disposizione non menziona le insegne e che non appare di immediata evidenza che la loro apposizione costituisca di per sé una modificazione della facciata dello stabile; la doglianza che lamenta il mancato impiego degli altri criteri di interpretazione non presenta i necessari caratteri di decisività, atteso che le disposizioni richiamate interessano parti comuni e fatti diversi da quello oggetto di accertamento;
il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile ai sensi dell’art. 360 bis c.p.c., n. 1), con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese del giudizio in favore delle controparti, come liquidate in dispositivo;
deve darsi atto che sussistono i presupposti per il versamento, da parte del condominio ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto, a norma del D.P.R. n. 115 del 2002, comma 1 bis dell’art. 13, comma 1 quater.
PQM
La Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio, che liquida in Euro 2.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre accessori di legge e spese generali, in favore di ciascun controricorrente.
Dà atto che sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 30 settembre 2021.
Depositato in Cancelleria il 17 novembre 2021
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