LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 2
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –
Dott. BERTUZZI Mario – rel. Consigliere –
Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere –
Dott. DONGIACOMO Giuseppe – Consigliere –
Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 2360-2021 proposto da:
R.M.A., elettivamente domiciliato in TRAPANI, VIA FORNARINA 3, presso lo studio dell’avvocato LEONARDO MIONE, che lo rappresenta e difende in virtù di procura speciale alle liti in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
CENTRO SERVIZI INDUSTRIE S.R.L., con sede in *****, in persona del legale rappresentante, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA BARBERINI 47, presso lo studio SASPI-FIELDFISHER, rappresentata e difesa dagli avvocati RENATO MARTORELLI, GIORGIO MARTORELLI e TURCO MARIA LUCREZIA, in virtù di procura speciale alle liti in calce alla memoria di costituzione;
– controricorrente –
per regolamento di competenza avverso la sentenza n. 5208/2019 del TRIBUNALE di TORINO, depositata il 15/11/2019, e l’ordinanza n. 1348/2020 della CORTE di APPELLO di TORINO, depositata il 21/12/2020.
Viste le conclusioni del P.G., Dott. Giovanni Giacalone, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 30. 9. 2021 dal consigliere relatore Dott. Mario Bertuzzi.
La Corte:
CONSIDERATO
che:
con sentenza n. 5208 del 15.11.2019 il Tribunale di Torino, ha accolto la domanda proposta dal Centro Servizi Industrie s.r.l. di condanna al pagamento di R.M.A. della somma di Euro 67.260,39 a titolo di restituzione degli importi a questi versati in eccedenza in relazione alle attività di consulenza ed assistenza prestate per la realizzazione di progetti richiesti nell’ambito di programmi di offset, il cui compenso era condizionato alla remunerazione corrisposta alla committente per ogni singolo progetto, in forza del contratto sottoscritto tra le parti;
la predetta decisione ha altresì rigettato l’eccezione sollevata dal convenuto di improponibilità della domanda in ragione della clausola arbitrale prevista dall’art. 10 del contratto, affermando che essa prevedeva l’arbitrato per la sola ipotesi di disaccordo insorto tra le parti a seguito dell’esercizio del recesso unilaterale dal contratto da parte della committente motivato da atti o comportamenti dell’altra parte lesivi dell’interesse della stessa e che a tale previsione rimaneva estranea la domanda di condanna proposta dalla società attrice in giudizio, da qualificarsi come ripetizione di indebito oggettivo;
con ordinanza n. 1348 del 21. 12. 2020 la Corte di appello di Torino, ha dichiarato inammissibile, ai sensi dell’art. 348 ter c.p.c., l’impugnazione proposta da R., osservando che la clausola arbitrale invocata non riguardava qualsiasi controversia insorta tra le parti inerente l’esecuzione del contratto, ma solo la specifica ipotesi in cui occorreva valutare se il comportamento del professionista giustificasse o meno il recesso della committente;
R.M.A. ha proposto regolamento di competenza avverso le suddette decisioni, deducendo che: è errata la qualificazione della domanda avanzata dalla società attrice come ripetizione di indebito oggettivo, ai sensi dell’art. 2033 c.c., atteso che essa trovava causa nel rapporto obbligatorio esistente tra le parti, con conseguente applicazione delle clausole previste nel contratto, ivi inclusa la clausola compromissoria; non è stato preso in considerazione il fatto che la questione del recesso è collegata all’oggetto della lite, e quindi alla domanda di restituzione; non è stata correttamente interpretata, ai sensi dell’art. 1362 c.c., la clausola compromissoria presente nel contratto, così disattendendo l’insegnamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui l’indicazione nella clausola compromissoria di determinate controversie non ha lo scopo di circoscrivere il contenuto della convenzione arbitrale, la quale va ricostruita sulla base della comune volontà delle parti, senza limitarsi al senso letterale delle parole;
la s.r.l. Centro Servizi Industrie ha depositato memoria difensiva, chiedendo che il regolamento sia dichiarato inammissibile o comunque rigettato;
il P.G., con requisitoria scritta, ha concluso per il rigetto del ricorso.
RITENUTO
che:
l’eccezione di inammissibilità del regolamento sollevata dalla società resistente va respinta, atteso il principio, più volte affermato da questa Corte, che ritiene ammissibile il regolamento di competenza, ai sensi dell’art. 43 c.p.c., qualora la parte si limiti a contestare la sola decisione sulla questione di competenza da parte del giudice di appello, anche se questi abbia deciso la causa nel merito (Cass. n. 9806 del 2009; Cass. n. 5477 del 2006);
il regolamento di competenza è infondato, tenuto conto del tenore della clausola compromissoria invocata, che, inserita nell’articolo del contratto che attribuisce alla società Centro Servizi Industrie la facoltà di recesso unilaterale senza preavviso in presenza di “atti e/o comportamenti comunque lesivi dell’interesse del Committente, tali da non consentire la prosecuzione del rapporto in condizioni di reciproca fiducia”, prevede che “In tal caso le parti, o rappresentanti incaricati dalle parti stesse, al fine di definirne la sussistenza, concorderanno, se non addiverranno ad un accordo, alla nomina di un arbitro gradito da entrambe le parti, il quale valuterà insindacabilmente se il grado di lesione comporta il recesso unilaterale per il suddetto inadempimento”;
che pertanto, come dedotto dal Procuratore Generale, la clausola compromissoria invocata, diversamente da quanto sostiene il ricorrente, non ha ad oggetto tutte le controversie aventi origine nel contratto di collaborazione professionale intervenuto tra le parti, ma solo quelle relative all’esercizio del recesso della committente motivato dai suddetti atti o comportamenti, e quindi incentrate sull’esistenza dei suoi presupposti;
che, sulla base di tali considerazioni, è altresì del tutto indifferente la questione in ordine alla esatta qualificazione giuridica della domanda di pagamento avanzata dalla società attrice, se rientrante nella fattispecie dell’indebito oggettivo di cui all’art. 2033 c.c. o avente natura contrattuale, atteso che in entrambi i casi essa non rientrerebbe nella previsione della clausola compromissoria, avente ad oggetto le sole controversie che investono i presupposti dell’esercizio del recesso unilaterale dal contratto;
il regolamento di competenza va pertanto respinto, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese del giudizio; sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, commi 1 bis e 1 quater.
P.Q.M.
Rigetta il regolamento di competenza e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio, che liquida in Euro 6.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre accessori di legge e spese generali.
Dà atto che sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 30 settembre 2021.
Depositato in Cancelleria il 17 novembre 2021