Corte di Cassazione, sez. V Civile, Ordinanza n.34855 del 17/11/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI IASI Camilla – Presidente –

Dott. STALLA Giacomo Maria – rel. Consigliere –

Dott. PAOLITTO Liberato – Consigliere –

Dott. RUSSO Rita – Consigliere –

Dott. MONDINI Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 990/2018 proposto da:

Agenzia Delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma Via Dei Portoghesi 12, presso l’Avvocatura Generale Dello Stato che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

Contro

Comune di Bagnatica;

– intimato –

Uniacque Spa, nella qualità di incorporante Zerra spa, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma Via Appia Nuova 225 presso lo studio dell’avvocato Caracciolo Sergio, rappresentata e difesa dall’avvocato Di Lascio Andrea e Monzani Saul;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2289/2017 della COMM.TRIB.REG.LOMBARDIA SEZ.DIST. di BRESCIA, depositata il 22/05/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 05/10/2021 dal consigliere Dott. STALLA GIACOMO MARIA.

RILEVATO

che:

p. 1. L’agenzia delle entrate propone un motivo di ricorso per la cassazione della sentenza n. 2289/23/17 del 22.5.2017, con la quale la commissione tributaria regionale della Lombardia, a conferma della prima decisione, ha ritenuto illegittimi gli avvisi di accertamento catastale notificati alla Zerra spa in relazione all’impianto industriale da quest’ultima detenuto; impianto adibito a depurazione di acque reflue provenienti dagli scarichi civili ed industriali del Comune di Bagnatica (BG) e di altri Comuni consociati.

La commissione tributaria regionale, in particolare, ha ritenuto che fosse corretta la classificazione catastale in categoria E3 (costruzioni e fabbricati per speciali esigenze pubbliche), non già D7 (fabbricati costruiti o adattati per le speciali esigenze di un’attività industriale e non suscettibili di destinazione diversa senza radicali trasformazioni) né D1 (opifici) di cui agli avvisi opposti.

Ciò perché:

– il criterio discretivo era quello del fine di lucro, intrinseco all’attività industriale o commerciale, di cui alla circolare ministeriale n. 327 del 1997;

– la Zerra spa era invece interamente partecipata dagli enti comunali e non operava con fine di lucro, ma quale organo dei Comuni consorziati, con l’unico scopo di depurare le acque di scarico a tutela dell’igiene degli ambienti pubblici.

Resiste con controricorso e memoria la Uniacque spa, incorporante la Zerra spa.

Nessuna attività difensiva è stata posta in essere, in questa sede, dal pure intimato Comune di Bagnatica, già interveniente adesivo dell’agenzia delle entrate.

p. 2.1 Con l’unico motivo di ricorso l’agenzia delle entrate lamenta – ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3) – violazione e falsa applicazione della normativa di riferimento (R.D.L. n. 652 del 1939, artt. 4 e 10, art. 8 del Regolamento per la formazione del nuovo catasto edilizio urbano n. 1142 del 1949, L. n. 190 del 2014, art. 1, comma 244, D.L. n. 262 del 2006, art. 5). Per avere la commissione tributaria regionale basato la propria decisione su una circolare ministeriale (la n. 327 del 1997) superata dalla circolare dell’agenzia del territorio n. 4 del 2006 sulle modalità di individuazione e classamento delle unità immobiliari urbane censibili nei gruppi speciali e particolari D ed E; e, inoltre, per aver attribuito al depuratore la categoria E in forza di un criterio soggettivo ed intenzionale (società in mano pubblica senza fine di lucro) privo di riscontro nella normativa catastale, invece tutta incentrata sulla tipologia oggettiva ed intrinseca dell’immobile.

p. 2.2 Il motivo è fondato.

La questione del classamento catastale dei depuratori idrici comunali è già stata recentemente affrontata e risolta da questa corte di legittimità la quale – nel richiamare e fare propria la giurisprudenza formatasi con riguardo a fattispecie analoghe: tra le altre, v. Cass. 12741/18 sul classamento dell’impianto di discarica per la gestione dei rifiuti solidi urbani e la captazione di biogas; Cass. n. 17022/20 sugli impianti di compostaggio dei rifiuti; Cass. 9427/19 sugli impianti del servizio idrico integrato – ha stabilito che: “in tema di classificazione catastale, poiché l’attività di gestione del servizio idrico ha natura economica, i relativi impianti industriali di depurazione e smaltimento delle reflue non rientrano tra le unità immobiliari catastalmente censibili nella categoria E, che è propria di quei fabbricati con una caratterizzazione tipologico-funzionale, costruttiva e dimensionale tale da renderli sostanzialmente incommerciabili ed estranei ad ogni logica commerciale e produttiva, ma rientrano nel gruppo D, tipico delle costruzioni che ospitano processi industriali e, nel caso di depuratore, nella categoria D/7, senza che la destinazione a servizio pubblico possa ritenersi incompatibile con la natura imprenditoriale dell’attività svolta da società a rilevante partecipazione pubblica” (Cass. ord. 2247/21).

I passaggi fondamentali di questo indirizzo, che non vi è ragione di qui sovvertire, possono così individuarsi:

come si evince dal D.L. 3 ottobre 2006, n. 262, art. 2, comma 40, convertito, con modificazioni, nella L. 24 novembre 2006, n. 286, a tenore del quale nelle unità immobiliari censite nelle categorie catastali E/1, E/2, E/3, E/4, E/5, E/6 ed E/9 non possono essere compresi immobili o porzioni di immobili destinati ad uso commerciale, industriale, ad ufficio privato ovvero ad usi diversi, qualora gli stessi presentino autonomia funzionale e reddituale’, la qualificazione nel gruppo “E” è propria di quegli immobili (stazioni, ponti, fari, edifici di culto, cimiteri ecc.), con una marcata caratterizzazione tipologico-funzionale, costruttiva e dimensionale tale da renderli radicalmente incommerciabili ed estranei ad ogni logica di scambio e di produzione industriale;

siccome la norma citata instaura una vera e propria incompatibilità tra classificazione in categoria “E”, da un lato, e destinazione dell’immobile ad uso commerciale o industriale, dall’altro, diventa dirimente, ai fini della valutazione del corretto censimento dell’immobile, accertare se la gestione dell’impianto di depurazione presenti gli obiettivi caratteri della economicità intesa quale perseguimento del cosiddetto “lucro oggettivo”, ossia il rispetto di un criterio di proporzionalità tra costi e ricavi, nel senso che questi ultimi tendono a coprire i primi remunerando i fattori della produzione;

a questo scopo è irrilevante che l’impianto di depurazione sia destinato ad una attività di pubblico interesse, poiché l’interesse generale allo svolgimento dell’attività non esclude che quest’ultima sia esercitata secondo parametri essenzialmente imprenditoriali, intesi appunto come attitudine alla copertura dei costi e del capitale investito con i ricavi conseguiti attraverso l’applicazione di tariffe predeterminate;

anche il sistema tariffario che connota il servizio idrico integrato (L. n. 36 del 1994, art. 9, comma 1; D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 141; D.Lgs. cit., art. 154, comma 1 mod. dal D.P.R. n. 116 del 2011) richiama i principi, oltre che di corrispettività, di efficienza, efficacia ed economicità, e la giurisprudenza di legittimità ha messo in risalto come la tariffa del servizio idrico integrato configuri appunto il corrispettivo di una prestazione commerciale complessa, che trova fonte, non in un atto autoritativo direttamente incidente nel patrimonio dell’utente, bensì nel contratto di utenza (Cass., Sez. 5, 6 giugno 2014, n. 12763; Cass., Sez. 5, 6 giugno 2014, n. 12769), confermando l’ispirazione della relativa gestione a criteri di efficienza, efficacia ed economicità, in coerenza con il requisito teleologico minimo per l’assunzione della qualifica imprenditoriale (art. 2050 c.c.);

– l’inquadramento del servizio idrico integrato in tale schema trova conferma nelle sentenze della Corte Costituzionale n. 325 del 3 novembre 2010 e n. 187 dell’8 giugno 2011, affermandosene la riconducibilità alle materie della “tutela della concorrenza” e della “tutela dell’ambiente”;

– in linea con questa ricostruzione si pone, a superamento dei pregressi indirizzi di prassi, la circolare emanata dall’Agenzia delle Entrate il 16 maggio 2006 n. 4 la quale ha chiarito (par. 3.1.3, lett. c), che le costruzioni tese ad ospitare impianti industriali mirati al trattamento delle acque reflue sono tipiche di processi industriali o, comunque, produttivi e, pertanto, la categoria da attribuire agli immobili che le ospitano è da individuare nel gruppo “D”;

– la natura economica dell’attività non viene meno per la circostanza che a gestire il servizio pubblico sia direttamente l’ente territoriale piuttosto che una azienda municipalizzata o una società partecipata in toto dal Comune (o da un consorzio di Comuni), in quanto ciò che rileva ai fini del classamento catastale sono le caratteristiche dell’immobile e la sua destinazione funzionale.

Nel caso di specie, era dunque appropriata la classificazione D7, a nulla rilevando – diversamente da quanto affermato dalla CTR – la finalità pubblicistica dell’attività di depurazione delle acque, così come la integrale partecipazione pubblica al capitale della Zerra spa.

Ne segue, in accoglimento del ricorso, la cassazione della sentenza impugnata; non sussistendo la necessità di accertamenti in fatto, la causa deve essere decisa nel merito, ex art. 384 c.p.c., mediante rigetto del ricorso originario della società. Stante il consolidarsi soltanto in corso di causa del su riportato indirizzo interpretativo, sussistono i presupposti per l’integrale compensazione delle spese di lite.

PQM

La Corte:

– accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta l’originario ricorso della società;

spese tutte compensate.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della quinta sezione civile, tenutasi con modalità da remoto, il 5 ottobre 2021.

Depositato in Cancelleria il 17 novembre 2021

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