Codice Civile > Articolo 2050 - Responsabilita' per l'esercizio di attivita' pericolose

Codice Civile

Vigente al

Chiunque cagiona danno ad altri nello svolgimento di un'attivita' pericolosa, per sua natura o per la natura dei mezzi adoperati, e' tenuto al risarcimento, se non prova di avere adottato tutte le misure idonee a evitare il danno.

Corte di Cassazione, sez. III Civile, Ordinanza n.4590 del 21/02/2020

In tema di responsabilità per esercizio di attività pericolosa, l'esercente risponde dei danni derivanti dal suo svolgimento, a nulla valendo che il danneggiato sia un terzo piuttosto che un proprio incaricato e che i mezzi o le opere fonte di danno siano di proprietà di terzi; per vincere la presunzione di colpa, posta a suo carico dall'art_ 2050 c.c., non rileva, altresì, la semplice prova dell'imprevedibilità del danno, dovendosi, invece, dimostrare che esso non si sarebbe potuto evitare mediante l'adozione delle misure di prevenzione che le leggi dell'arte o la comune diligenza imponevano.

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