LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. STALLA Giacomo M. – Presidente –
Dott. FASANO Anna Maria – Consigliere –
Dott. MONDINI Antonio – Consigliere –
Dott. DELL’ORFANO Antonella – Consigliere –
Dott. D’ORIANO Milena – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 12566/2015 R.G. proposto da:
A.L., elett.te domiciliato in Roma alla via di Villa Severini n. 54, presso lo studio dell’avv. Giuseppe Tinelli da cui è rapp.to e difeso come da mandato a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore p.t., elett.te domiciliata in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende, ope legis;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 6584/4/14 della Commissione Tributaria Regionale del Lazio, depositata il 5/11/2014, non notificata;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 21 settembre 2021 dalla Dott.ssa Milena d’Oriano.
RITENUTO
che:
1. con sentenza n. 6584/4/14, depositata il 5 novembre 2014, la Commissione Tributaria Regionale del Lazio rigettava il ricorso proposto dal contribuente avverso il diniego di definizione di lite pendente, presentata ai sensi del D.L. n. 98 del 2011, art. 39, comma 12, conv. dalla L. n. 111 del 2011, con compensazione delle spese di lite;
2. il giudizio aveva ad oggetto l’impugnazione di un avviso di rettifica del valore di alcuni immobili oggetto di compravendita ai fini INVIM e delle imposte di registro, ipotecaria e catastale; l’Agenzia aveva respinto l’istanza di definizione agevolata, presentata dal contribuente nella pendenza dei termini per impugnare la sentenza resa dalla CTR nell’ambito del giudizio di rinvio, in quanto il valore della lite era stato ritenuto superiore al limite di Euro 20.000,00;
3. la CTR aveva rigettato il ricorso, rilevando che correttamente l’Agenzia, ai sensi della L. n. 289 del 2002, art. 16, comma 3, lett. c), aveva utilizzato come base di calcolo del valore della lite l’importo dell’imposta che era stato oggetto di contestazione nel giudizio di primo grado, pari ai soli fini INVIM ad Euro 50.178,95;
4. avverso la sentenza il contribuente proponeva ricorso per cassazione, consegnato per la notifica il 5-5-2015, affidato a quattro motivi; l’Agenzia si costituiva con controricorso e depositava memoria ex art. 380 bis c.p.c.
CONSIDERATO
che:
1. con il primo motivo di ricorso il contribuente deduceva la violazione e falsa applicazione del D.L. n. 98 del 2011, art. 39, comma 12, conv. dalla L. n. 111 del 2011, nonché della L. n. 289 del 2002, art. 16, comma 3, lett. c), in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, rilevando che, a seguito dell’avvenuto pagamento dell’imposta di registro da parte della società acquirente, la controversia era limitata all’INVIM dovuta dal venditore, e che anche rispetto a tale imposta si era formato un giudicato interno quanto alla rideterminazione del valore degli immobili, ridotto dalla CTP con sentenza che non era stata oggetto di appello incidentale da parte dell’Agenzia, sicché l’imposta in contestazione restava pari ad Euro 14.425,00, importo inferiore al limite fissato dalla norma per l’accesso alla definizione agevolata;
2. con il secondo motivo eccepiva la nullità della sentenza per violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 56, e dell’art. 2909 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, per aver omesso di prendere in considerazione il giudicato endoprocessuale che si era formato nelle precedenti fasi del giudizio in ordine al valore del compendio immobiliare oggetto di compravendita;
3. con il terzo motivo denunciava la nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, per aver omesso di pronunciarsi in ordine al motivo con cui si deduceva l’autonomia delle liti oggetto di contenzioso, una relativa all’imposta di registro, l’altra all’INVIM;
4. con il quarto motivo deduceva la nullità della sentenza per violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36, comma 2, n. 4, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, rilevando che qualora si volesse ipotizzare una statuizione implicita in ordine alla questione oggetto del precedente motivo, si sarebbe in presenza di una motivazione meramente apparente.
Osserva che:
1. I primi due motivi, da trattarsi congiuntamente per connessione, non meritano accoglimento.
1.1 Come già evidenziato da questa Corte, secondo la previsione del D.L. n. 98 del 2011, n. 98, art. 39, comma 12 (conv., con modif., dalla L. n. 111 del 2011), sono suscettibili di definizione le liti fiscali pendenti di valore non superiore a 20.000,00 Euro, intendendosi per valore della lite, secondo le indicazioni della L. n. 289 del 2002, art. 16, comma 3, lett. c.) (richiamato dallo stesso art. 39), l’importo dell’imposta che ha formato oggetto di contestazione in primo grado, al netto degli interessi, delle indennità di mora e delle eventuali sanzioni collegate al tributo.(Cass. n. 1407 del 19/01/2017; Cass. n. 22255 del 26/10/2011).
La norma richiamata non solo è chiarissima, e non dà adito a dubbi interpretativi, ma, come tutte quelle che disciplinano agevolazioni fiscali (e tra esse, indubbiamente, le diverse forme di definizione agevolata), va considerata di stretta interpretazione (cfr. Cass. n. 8168 del 5/1/2011).
Questa Corte ha anche già affermato che l’importo dell’imposta che ha formato oggetto di contestazione in primo grado, va individuato in quello dell’imposta indicata nell’atto impositivo opposto con il ricorso introduttivo, restando irrilevante, nell’ipotesi in cui si controverta di reddito di partecipazione a società di persone, l’eventuale conciliazione, intervenuta tra la società e l’amministrazione, avente ad oggetto l’Ilor accertata in capo alla società. (vedi Cass. n. 8168 già cit.).
1.2 L’art. 39 cit. individua un limite per le controversie suscettibili di definizione, al fine di scriminare ex ante le controversie ritenute meritevoli del trattamento premiante, rinviando per relationem al criterio predeterminato fissato dalla L. n. 289 del 2002, art. 16, comma 3, lett. c.); il riferimento temporale contenuto in quest’ultima disposizione all’atto introduttivo del giudizio di primo grado, e non al valore tout court della lite, rende tale rinvio insensibile alle successive vicende processuali ed in particolare al valore medio tempore assunto dalla controversia al momento della presentazione della richiesta di definizione agevolata.
1.3 Va dunque ritenuto che in tema di definizione delle liti fiscali di cui al D.L. n. 98 del 2011, n. 98, art. 39, comma 12 (conv., con modif., dalla L. n. 111 del 2011), ai fini della determinazione del valore della lite, secondo le indicazioni della L. n. 289 del 2002, art. 16, comma 3, lett. c.) (richiamato dallo stesso art. 39), risulta irrilevante ogni vicenda processuale successiva alla fase introduttiva del giudizio di primo grado, sicché va escluso che si possa tener conto di un eventuale giudicato interno formatosi nel corso del giudizio, che abbia inciso con effetto riduttivo rispetto al valore iniziale.
2. Ne’ in senso contrario depone il precedente citato in ricorso, secondo cui “In tema di condono fiscale, e con riferimento alla chiusura delle liti fiscali pendenti prevista dalla L. 27 dicembre 2002, n. 289, art. 16, il valore della lite, da assumere come base per il calcolo dell’importo da versare per ottenere la definizione agevolata, dev’essere determinato tenendo conto del concetto di “lite pendente”, risultante dal comma 3, lett. a), della disposizione in esame; quest’ultima, escludendo la pendenza della lite in presenza di un giudicato, anche se riferito a singoli capi della sentenza, comporta che, in caso di accoglimento parziale del ricorso, il predetto valore non corrisponde a quello dell’imposta inizialmente pretesa, ma alla parte della stessa che risulta ancora in contestazione all’esito del precedente grado di giudizio; pertanto, nell’ipotesi in cui la sentenza non sia stata oggetto d’impugnazione relativamente ai capi sfavorevoli all’Amministrazione, a quest’ultima non compete alcuna somma percentuale sulla parte d’imposta dichiarata non dovuta” (Cass. n. 11560 del 3/3/2006).
Tale statuizione impatta su una fattispecie diversa, regolata esclusivamente dalla L. n. 289 del 2002, art. 16 – norma che ai fini della condonabilità delle liti non poneva alcun limite massimo -, ed attiene ad una diversa questione, quella relativa al valore della lite da prendere in considerazione per la determinazione dell’importo da versare ai fini della definizione, e non ai fini della ammissione della controversia al condono; viene quindi valorizzato esclusivamente il valore della lite al momento di verifica della pendenza della controversia, unico dato significativo ai fini dell’ammissibilità dell’istanza, in quanto per quella tipologia di condono non era fissato alcun tetto massimo, risultando invece definibile ogni tipo di controversia.
3. Il terzo e quarto motivo vanno ritenuti inammissibili per carenza di interesse ad impugnare.
3.1 Il valore della lite al momento della presentazione del ricorso introduttivo di primo grado era, ai soli fini INVIM, già ampiamente superiore al limite fissato di Euro 20.000,00, sicché, pur a volere ritenere tale lite autonoma rispetto a quella relativa all’imposta di registro, tale statuizione non avrebbe avuto alcuna incidenza in merito alla decisione finale di rigetto; tale circostanza determina una evidente carenza di un interesse concreto ed attuale del ricorrente ad una pronuncia di questa Corte in ordine al terzo e quarto motivo di doglianza.
4. Il ricorso va pertanto rigettato.
4.1 Segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese di questo giudizio di legittimità nei confronti dell’Agenzia, che si liquidano come da dispositivo.
4.2. Trattandosi di giudizio instaurato successivamente al 30 gennaio 2013, in quanto notificato dopo tale data, sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi della L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17 (che ha aggiunto al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, il comma 1 quater) – della sussistenza dell’obbligo di versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la impugnazione rigettata.
PQM
La Corte, rigetta il ricorso;
condanna il ricorrente a pagare all’Agenzia delle Entrate le spese di lite del presente giudizio, che si liquidano nell’importo complessivo di Euro 2.900,00 per compensi professionali, oltre spese prenotate a debito.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1- bis, se dovuto Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale effettuata da remoto, il 21 settembre 2021.
Depositato in Cancelleria il 17 novembre 2021