Corte di Cassazione, sez. V Civile, Ordinanza n.34864 del 17/11/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. STALLA Giacomo M. – Presidente –

Dott. FASANO Anna Maria – Consigliere –

Dott. MONDINI Antonio – Consigliere –

Dott. DELL’ORFANO Antonella – Consigliere –

Dott. D’ORIANO Milena – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 10249/2016 R.G. proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore p.t., elett.te domiciliata in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende, ope legis;

– ricorrente –

contro

Intermarine S.p.A., in persona del legale rapp.te p.t., incorporante Rodriguez Cantieri Navali S.p.a., elett.te domiciliato in Roma al Viale Castro Pretorio n. 122, presso lo studio dell’avv. Tonio Di Iacovo, da cui è rapp.to e difeso come da procura notarile allegata al controricorso.

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1498/4/15 della Commissione Tributaria Regionale della Liguria, depositata in data 22/12/2015, non notificata;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 21 settembre 2021 dalla Dott.ssa Milena d’Oriano.

RITENUTO

che:

1. con sentenza n. 1498/4/15, depositata in data 22 dicembre 2015, la Commissione Tributaria Regionale della Liguria rigettava l’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate avverso la sentenza n. 145/12/13 emessa dalla CTP di Genova, con compensazione delle spese di lite;

2. il giudizio aveva ad oggetto l’impugnazione del diniego di due istanze di rimborso aventi ad oggetto le imposte di registro ed ipo-catastali, corrisposte in relazione ad un atto di compravendita di un complesso immobiliare soggetto, per una superficie pari al 38%, ad un vincolo per interesse storico artistico ai sensi della L. n. 1089 del 1939, art. 10, negato in quanto l’atto era stato redatto senza la necessaria distinzione del prezzo tra le porzioni oggetto di aliquote differenti;

3. la CTP aveva accolto parzialmente il ricorso, in riferimento alla sola imposta di registro, rilevando che nell’istanza di rimborso gli importi erano stati correttamente determinati;

4. La CTR aveva confermato la decisione di primo grado, osservando che la contribuente non aveva potuto operare la distinzione di prezzo nell’atto in quanto i beni erano stati posti in vendita da un soggetto pubblico a seguito di regolare bando;

5. avverso la sentenza l’Agenzia proponeva ricorso per cassazione, notificato a mezzo PEC il 19-4-2016, affidato a tre motivi; la contribuente si costituiva con controricorso e depositava memoria ex art. 380 bis c.p.c.

CONSIDERATO

che:

1. con il primo motivo di ricorso l’Agenzia deduceva la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36, comma 2, n. 4, e art. 61, dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, e dell’art. 118 disp att. c.p.c., dell’art. 111, comma 4, Cost, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, denunciando un difetto di motivazione della sentenza impugnata, fondata su di un riferimento meramente apparente alla decisione di primo grado senza alcun apprezzamento critico;

2. con il secondo motivo deduceva sempre la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36, comma 2, n. 4 e art. 61, dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, e dell’art. 118disp. att. c.p.c., dell’art. 111 Cost., comma 4, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, per contraddittorietà della motivazione nella parte in cui aveva ritenuto possibile la distinzione degli importi nell’istanza di rimborso ma non nell’atto sottoposto a registrazione;

3. con il terzo motivo denunciava la violazione del D.P.R. n. 131 del 1986, art. 23, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per aver ritenuto la norma derogabile per ragioni soggettive, collegate alla possibilità o meno per il contribuente di scorporare i corrispettivi, e per aver dato rilievo al momento di liquidazione dell’imposta anziché a quello genetico dell’obbligazione tributaria collegato alla stipula dell’atto.

Osserva che:

1. Il primo motivo non merita accoglimento.

1.1 Giova premettere che secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, si è in presenza di una “motivazione apparente” allorché la motivazione, pur essendo graficamente (e, quindi, materialmente) esistente, come parte del documento in cui consiste il provvedimento giudiziale, non rende tuttavia percepibili le ragioni della decisione, perché costituita da argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere l’iter logico seguito per la formazione del convincimento, ove il giudice di merito ometta di indicare gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento ovvero li indichi senza un’approfondita loro disamina logica e giuridica, di talché essa non consente alcun effettivo controllo sull’esattezza e sulla logicità del ragionamento del giudice. Sostanzialmente omogenea alla motivazione apparente è poi quella perplessa e incomprensibile: in entrambi i casi, invero – e purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali – l’anomalia motivazionale, implicante una violazione di legge costituzionalmente rilevante, integra un error in procedendo e, in quanto tale, comporta la nullità della sentenza impugnata per cassazione (cfr. Sez. 1 30 giugno 2020 n. 13248; Sez. 1, 18 giugno 2018 n. 16057; Sez. 6-5, 7 aprile 2017 n. 9097 e n. 9105; Sez. U 3 novembre 2016 n. 22232; Sez. U 5 agosto 2016 n. 16599; Sez. U 7 aprile 2014, n. 8053 ed ancora Cass. n. 4891 del 2000; n. 1756 e n. 24985 del 2006; n. 11880 del 2007; n. 161, n. 871 e n. 20112 del 2009).

1.2 Il vizio di omessa o apparente motivazione della sentenza ricorre allorquando il giudice di appello abbia sostanzialmente riprodotto la decisione di primo grado, senza illustrare – neppure sinteticamente – le ragioni per cui ha inteso disattendere tutti i motivi di gravame, limitandosi a manifestare la sua condivisione della decisione di prime cure (Vedi Cass. n. 16057 del 2018).

Come più volte affermato da questa Corte” La sentenza d’appello può essere motivata “per relationem”, purché il giudice del gravame dia conto, sia pur sinteticamente, delle ragioni della conferma in relazione ai motivi di impugnazione ovvero della identità delle questioni prospettate in appello rispetto a quelle già esaminate in primo grado, sicché dalla lettura della parte motiva di entrambe le sentenze possa ricavarsi un percorso argomentativo esaustivo e coerente, mentre va cassata la decisione con cui la corte territoriale si sia limitata ad aderire alla pronunzia di primo grado in modo acritico senza alcuna valutazione di infondatezza dei motivi di gravame.” (Vedi, tra le tante, Cass. n. 20883 del 2019; n. 28139 del 2018; n. 14786 del 2016).

1.3 Nel caso di specie, il giudice di appello non si è limitato a manifestare la sua condivisione della decisione di prime cure, ma ne ha riportato in senso adesivo il contenuto con la ulteriore precisazione che il contribuente non avrebbe avuto la possibilità di indicare nell’atto di compravendita i diversi corrispettivi, per le porzioni dell’unico immobile soggette ad aliquote diverse, in quanto il prezzo era stato unitariamente determinato nell’ambito di una procedura di asta pubblica.

2. Anche il secondo motivo non è meritevole di accoglimento in quanto non sussiste alcuna contraddizione nell’aver sottoposto a diversa valutazione il contenuto dell’atto di compravendita da un lato e dell’istanza di rimborso dall’altra, trattandosi di due atti differenti per natura, soggetti e finalità.

3. Quanto al terzo motivo si evidenzia in premessa che il D.P.R. n. 131 del 1986, art. 23, comma 1, nel prevedere l’applicazione dell’aliquota più elevata nell’ipotesi in cui un’unica disposizione abbia per. oggetto più beni o diritti per i quali siano previste aliquote diverse, nel fare salva la separata tassazione dei cespiti nel solo caso in cui sia pattuito un corrispettivo distinto, introduce da un lato un principio di carattere generale applicabile ogni qual volta oggetto dell’atto siano più beni soggetti ad aliquote diverse, e dall’altro pone un’eccezione, come tutte le norme agevolative in materia tributaria non suscettibile di interpretazione estensiva, per l’ipotesi in cui per i diversi beni siano stati pattuiti prezzi distinti.

Come è evidente dal dato letterale, l’ambito applicativo della norma è limitato alle ipotesi in cui l’atto dispositivo abbia ad oggetto una pluralità di beni o diritti e non anche un singolo bene o diritto, soggetto per parti ad aliquote differenziate; tanto è confermato dalla previsione derogatoria, che è condizionata al fatto che per i singoli beni siano stati pattuiti, e quindi riportati nell’atto al momento della stipula, corrispettivi separati.

3.1 Ne consegue che la disposizione in esame non può trovare applicazione nell’ipotesi, come quella in esame, in cui oggetto di disposizione sia un unico bene o diritto, rientrando del resto nella logica dell’id quod plerumque accidit che per un unico bene o diritto venga pattuito un corrispettivo unitario, parametrato al valore del cespite globalmente determinato con riferimento a tutte le sue parti e componenti, e non ripartito per le singole porzioni dello stesso, seppure dotate di diverso pregio e consistenza.

3.2. Seppure all’esito di una correzione della motivazione della sentenza impugnata, nel senso dell’inapplicabilità in assoluto della norma invocata e non per effetto della impossibilità di scorporare i prezzi, il terzo motivo non merita pertanto accoglimento.

Essendo in discussione la corretta interpretazione del D.P.R. n. 131 del 1986, art. 23, e quindi la dedotta violazione di questa norma di diritto, non rilevano i supposti errori motivazionali della decisione impugnata, perché, come si desume dall’art. 384 c.p.c., quando viene sottoposto a sindacato il giudizio di diritto, il controllo del giudice di legittimità investe direttamente anche la decisione e non è limitato alla plausibilità della giustificazione (tra le tante, vedi Cass. n. 20719 del 2018 e n. 13086 del 2015).

Sicché un giudizio di diritto potrà risultare incensurabile anche se mal giustificato, perché, secondo quanto prevede appunto l’art. 384 c.p.c., comma 4, la decisione erroneamente motivata in diritto non è soggetta a cassazione, ma solo a correzione da parte della Corte, quando il dispositivo sia conforme al diritto (Cass. SU 25 novembre 2008 n. 28054).

4. Il ricorso va quindi rigettato.

4.1 Segue la condanna dell’Agenzia al pagamento delle spese di questo giudizio di legittimità nei confronti della contribuente, che si liquidano come da dispositivo.

PQM

La Corte, rigetta il ricorso;

condanna la ricorrente Agenzia a pagare alla contribuente le spese di lite del presente giudizio, che si liquidano nell’importo complessivo di Euro 9.000,00 per compensi professionali, oltre Euro 200,00 per esborsi, spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale effettuata da remoto, il 21 settembre 2021.

Depositato in Cancelleria il 17 novembre 2021

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