LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi – Presidente –
Dott. FUOCHI TINARELLI Giuseppe – Consigliere –
Dott. TRISCARI Giancarlo – Consigliere –
Dott. CASTORINA Maria Rosaria – rel. Consigliere –
Dott. ANTEZZA Fabio – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 20331/2016 R.G. proposto da:
Agenzia delle Entrate, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12;
– ricorrente –
contro
P.C.;
– intimata –
avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Sicilia n. 3647/17/15, depositata il 1.9.2015.
Udita la relazione svolta all’adunanza camerale del 28.9.2021 dal Consigliere Rosaria Maria Castorina.
OSSERVA L’Agenzia delle Entrate, a seguito di liquidazione ex art. 36 bis delle dichiarazioni presentate dalla contribuente per gli anni di imposta dal 1990 e 1992, emetteva una cartella di pagamento ai fini Iva, Irpeg e Irap. L’iscrizione a ruolo scaturiva dal recupero di somme dovute dai soggetti residenti o che svolgevano attività lavorativa nei territori della Sicilia orientale colpiti dal sisma del 13.12.1990 e le cui posizioni non erano state regolarizzate o definite ai sensi della L. n. 388 dl 2000, art. 138, e della L. n. 289 del 2002, art. 9, comma 17.
La contribuente impugnava la cartella di pagamento e la commissione tributaria provinciale di Catania accoglieva parzialmente il ricorso.
Proposto gravame da parte dell’ufficio e appello incidentale dalla contribuente, la commissione tributaria regionale della Sicilia, sezione staccata di Catania, con sentenza n. 3647/17/15 depositata il 1.9.2015 rigettava l’appello principale e accoglieva l’appello incidentale sul rilievo che i provvedimenti di sospensione del pagamento delle imposte dovute dai contribuenti colpiti dal sisma del 13 e 16 dicembre 1990 verificatosi nelle province di Catania, Ragusa e Siracusa non erano automatici e che l’ordinanza ministeriale n. 2057 del 21.12.1990 operava soltanto nei confronti di quei soggetti che ne avevano fatto richiesta depositando apposita domanda di sospensione; poiché la contribuente non aveva formulato tale richiesta, l’amministrazione era incorsa in decadenza.
Avverso la sentenza della CTR l’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione affidato ad un motivo.
La contribuente non ha spiegato difese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l’unico motivo di ricorso dell’Agenzia delle Entrate si deduce la violazione o falsa applicazione, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, della L. n. 388 del 2000, art. 138, nonché della L. n. 106 del 2005, art. 1, comma 5 bis, e dell’art. 2697 c.c.
L’Ufficio lamenta che la sospensione prevista dall’ordinanza ministeriale n. 2057 del 21.12.1990 opera automaticamente ed erga omnes; ne consegue la soggezione del contribuente alla speciale disciplina introdotta dall’art. 138, comma 3, sicché il termine di decadenza per la notifica delle cartella sarebbe stato quello del 31 dicembre 2009.
Il motivo di ricorso non è fondato.
Questa Corte ha già affermato il principio secondo cui ” In tema di accertamento e riscossione tributaria, la sospensione dei relativi termini prevista dall’ordinanza del Ministro per il coordinamento della protezione civile del 21 dicembre 1990, n. 2057, in occasione del sisma della Sicilia orientale del 13 dicembre 1990 – che ha disposto la sospensione dei “termini, anche processuali, relativi agli adempimenti ed ai versamenti di natura tributaria (…) nei confronti di pubbliche amministrazioni e di enti pubblici, anche agli effetti dell’accertamento e della riscossione delle imposte e delle tasse erariali e locali” – è un effetto conseguente alla sospensione dei termini, a carico del contribuente, per gli adempimenti e versamenti di natura tributaria, che non ha carattere automatico, ma facoltativo, richiedendo un’apposita domanda, sicché l’Amministrazione, ove non fornisca la prova che il contribuente si sia avvalso della facoltà di fruire di tale beneficio, resta soggetta ai termini ordinari” (Cass. n. 2434 del 31/01/2017; Cass. n. 9891 del 05/05/2011). Va poi considerato che la L. n. 388 del 2000, art. 138, commi 1 e 2, ha conferito ai soggetti colpiti dal sisma del 1990 la facoltà di regolarizzare le proprie posizioni fiscali versando l’ammontare dovuto per ciascun tributo con possibilità di rateizzare l’importo fino ad un massimo di 12 rate semestrali di cui l’ultima scadeva il 15 giugno 2008; l’art. 138, comma 3, prevede che le somme dovute dai contribuenti e non versate sono recuperate mediante iscrizioni a ruolo da rendere esecutive entro il 31 dicembre dell’anno successivo alla scadenza dell’ultima rata, e dunque entro il 31 dicembre 2009. Questa Corte ha già avuto modo di precisare che il nuovo termine decadenziale previsto dalla L. n. 388 del 2000, comma 3, non può che essere riferito all’omesso adempimento dei pagamenti dovuti per effetto della richiesta di regolarizzazione previsto dal comma 1 della stessa norma (Cass. n. 7274 del 27/03/2014). Ne consegue che nel caso di specie, in assenza di prova che la contribuente abbia inteso avvalersi della regolarizzazione prevista dalla L. n. 388 del 2000, art. 3, la CTR ha correttamente ritenuto che non si applicasse la proroga fino al 31 dicembre 2009 per l’iscrizione a ruolo e che la decadenza fosse già maturata al momento della notifica delle cartella per cui è causa, effettuata nell’agosto 2006.
II ricorso deve essere, pertanto, rigettato. Nulla sulle spese in assenza di costituzione di parte intimata.
Rilevato che risulta soccombente parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere l’amministrazione pubblica difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, non si applica il el D.P.R. n. 30 maggio 2012, n. 115, art. 13, comma 1- quater.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 28 settembre 2021.
Depositato in Cancelleria il 17 novembre 2021